Ordinanza n. 2434/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare volta a consentire la prosecuzione della fornitura in proroga
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti della vicenda amministrativa relativa al subentro della seconda aggiudicataria nella fornitura. L’interesse cautelare dedotto consisteva nella prosecuzione della fornitura in regime di proroga. Nel giudizio d’appello si sono costituiti ARIA S.p.a. e la seconda aggiudicataria; gli altri soggetti indicati nell’epigrafe non si sono costituiti. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di appello né le censure di legittimità articolate contro gli atti amministrativi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo condivisibile la valutazione del TAR. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse dell’appellante alla prosecuzione della fornitura in proroga è stato ritenuto recessivo rispetto all’esigenza dell’Amministrazione e dell’aggiudicataria di svolgere le attività necessarie al subentro della seconda aggiudicataria nei tempi programmati. Il Collegio ha precisato che, qualora tali tempi non fossero rispettati, l’appellante avrebbe potuto chiedere l’anticipazione dell’udienza di merito già fissata dinanzi al TAR. Ha inoltre osservato che, considerata la disciplina acceleratoria dell’art. 120, comma 6, c.p.a., sarebbe stato opportuno fissare l’udienza a una data più ravvicinata. Le spese del grado cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 120 c.p.a.
È richiamato per sottolineare l’esigenza di una trattazione ravvicinata del merito nelle controversie relative a procedure di affidamento.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo alla prosecuzione in proroga di una fornitura pubblica, l’interesse dell’operatore uscente può essere ritenuto recessivo rispetto all’interesse dell’amministrazione e dell’aggiudicatario subentrante a completare tempestivamente le attività prodromiche al subentro.
- Il bilanciamento cautelare deve considerare anche l’interesse pubblico alla tempestiva attuazione dell’esito della procedura di affidamento e alla continuità ordinata del servizio o della fornitura mediante il subentro dell’aggiudicatario.
- Quando l’udienza di merito sia già fissata ma i tempi programmati per il subentro risultino stringenti, la parte interessata può chiedere l’anticipazione dell’udienza; la trattazione deve essere coerente con la funzione acceleratoria prevista dall’art. 120, comma 6, c.p.a.
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