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Sentenza

Sentenza n. 1397/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale della Commissione Medica dell’Aeronautica Militare dell’11 giugno 2025 n. 5119, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo quale allievo maresciallo dell’Aeronautica Militare nel concorso pubblico per l’ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per n°300 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare di cui al decreto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del 5 febbraio 2025; - di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso l’esito/referto dell’esame audiometrico effettuato presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale “A. Mosso” in data 11 giugno 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.1.2026: Si chiede l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) di n°300 allievi marescialli dell'Aeronautica Militare, specialità Operatore di Bordo, nella parte in cui non risulta ammesso il ricorrente.

Giustizia amministrativa202508732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità sanitaria al concorso per allievi marescialli dell'Aeronautica Militare e, con motivi aggiunti, graduatoria finale di merito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione Medica dell’Aeronautica Militare che lo aveva giudicato non idoneo al concorso per l’ammissione al 28° corso biennale per allievi marescialli, nonché l’esito dell’esame audiometrico e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio è stata svolta una verificazione dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza, la quale ha confermato che l’ipoacusia neurosensoriale bilaterale eccedeva i limiti previsti e ha quindi confermato la non idoneità. Il ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti contro la graduatoria finale di merito, pubblicata il 7 ottobre 2025, ma li ha notificati all’Amministrazione soltanto il 12 dicembre 2025. La questione decisiva è stata quindi, da un lato, la conferma tecnica della non idoneità e, dall’altro, la tardività dell’impugnazione della graduatoria sopravvenuta.

La decisione

Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti perché notificati oltre il termine ordinario di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione della graduatoria. La tardiva impugnazione della graduatoria, atto appartenente alla medesima sequenza concorsuale, ha determinato anche la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo contro il giudizio di non idoneità, poiché il consolidamento della graduatoria non impugnata tempestivamente ne impedisce la modifica, anche nella parte di interesse del candidato. Il ricorso introduttivo è stato pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state compensate integralmente, mentre le spese della verificazione, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 41 c.p.a.

    Il termine ordinario per impugnare la graduatoria decorre dalla relativa pubblicazione; la notifica oltre tale termine determina l’irricevibilità dell’impugnazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • L’impugnazione di una graduatoria concorsuale pubblicata deve essere proposta entro il termine ordinario di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione; la notifica oltre tale termine rende irricevibili i motivi aggiunti diretti contro la graduatoria.
  • Quando la graduatoria finale di un concorso non viene tempestivamente impugnata, il consolidamento dei suoi effetti può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario contro l’esclusione o il giudizio di non idoneità, poiché la graduatoria non è più modificabile neppure nella parte relativa al ricorrente.
  • La conferma, mediante verificazione tecnica disposta nel processo, del giudizio di non idoneità già espresso dall’amministrazione costituisce elemento idoneo a confermare la valutazione sanitaria contestata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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