Cassazione Civile, Ordinanza n. 14392/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La ricorrente aveva agito in giudizio contro la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano una adeguata remunerazione per i medici iscritti alle scuole di specializzazione post lauream. La ricorrente aveva conseguito la laurea in medicina, si era iscritta a una scuola di specializzazione nel 1981 e non aveva percepito alcuna remunerazione durante il corso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo, in sostanza, che il diritto non spettasse a chi avesse iniziato la specializzazione prima del momento in cui l’obbligo comunitario era divenuto cogente. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha censurato tale impostazione, deducendo l’erroneità della sentenza d’appello per avere escluso il risarcimento solo in ragione della data di inizio del corso di specializzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico perché la questione era stata già chiarita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e poi recepita dalle Sezioni Unite: anche chi si sia iscritto a una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 ha diritto alla remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al termine del corso. Il risarcimento, dunque, non è escluso per il solo fatto che la specializzazione sia iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma va limitato temporalmente al periodo coperto dall’obbligo di trasposizione.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
indicata come una delle direttive comunitarie che prevedevano una adeguata remunerazione per i medici specializzandi, poi modificate dalla direttiva 82/76/CEE
Direttiva 75/363/CEE
indicata come una delle direttive comunitarie rilevanti in materia di remunerazione degli specializzandi
Direttiva 82/76/CEE
la Corte richiama il principio secondo cui l'obbligo di remunerazione adeguata si applica anche alle formazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, ma limitatamente agli effetti futuri dal 1° gennaio 1983
legge 8.8.1991 n. 257
menzionata come atto con cui l'Italia avrebbe dato tardiva e parziale attuazione alle direttive richiamate
Massime di principio
- In materia di responsabilità dello Stato per tardiva attuazione di direttive europee sulla remunerazione degli specializzandi medici, il diritto al risarcimento non è escluso per il solo fatto che il corso sia iniziato prima dell'entrata in vigore della direttiva di modifica, se gli effetti del rapporto si protraggono oltre il termine di trasposizione.
- Quando una direttiva impone un'obbligazione di remunerazione per una formazione in corso, la tutela spetta anche ai rapporti sorti prima della direttiva, ma solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di recepimento e fino al completamento del corso.
- Il criterio decisivo non è la data di inizio del corso di specializzazione in sé, bensì il periodo di formazione compreso nel tempo in cui l'obbligo comunitario era già divenuto cogente per lo Stato membro.
Come è indicizzato
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