Cassazione Civile, Ordinanza n. 32901/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano ha impugnato in Cassazione il decreto con cui il Tribunale di Venezia aveva respinto la sua domanda di protezione umanitaria. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 d.lgs. 25/2008, sostenendo che il giudice di merito aveva negato la tutela per difetto di un comprovato radicamento sociale in Italia senza svolgere la necessaria comparazione tra la sua condizione attuale e quella nel Paese di origine e senza valutare a quale lesione dei diritti fondamentali sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Il Ministero non si è costituito con controricorso, ma soltanto con atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento di fatto della vicenda. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva escluso la protezione umanitaria perché la documentazione non dimostrava un effettivo, consolidato e attuale radicamento in Italia e perché il richiedente non aveva allegato ulteriori elementi circostanziali idonei a indicare un rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rimpatrio. In mancanza di tale allegazione, il giudizio comparativo non era praticabile. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione del resistente con controricorso. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
norma processuale richiamata come base dell'impugnazione del decreto del tribunale in materia di protezione internazionale
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
disposizione invocata dal ricorrente per sostenere il diritto al rilascio della protezione umanitaria
art. 32 d.lgs. 25/2008
norma richiamata dal ricorrente quale parametro per il riconoscimento della misura richiesta
art. 370 cod. proc. civ.
richiamato per evidenziare che il Ministero non aveva depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione inidoneo a tale scopo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la dichiarazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808
precedente richiamato per affermare che il richiedente deve comunque allegare i fatti fondativi del rischio in caso di rimpatrio, non accertabili d'ufficio
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione umanitaria il giudice deve operare un giudizio comparativo tra la situazione attuale del richiedente in Italia e quella che egli troverebbe nel Paese di origine, ma tale comparazione presuppone che siano stati allegati fatti specifici idonei a fondare il rischio di lesione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
- Il richiedente protezione non è esonerato dall'onere di allegare i fatti costitutivi della propria pretesa: il soccorso istruttorio del giudice può riguardare l'acquisizione delle prove, ma non supplisce alla totale mancanza di allegazioni sul rischio dedotto.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, richieda in realtà una nuova valutazione del materiale fattuale è inammissibile in sede di legittimità.
- In tema di protezione umanitaria, il mero radicamento sociale in Italia, se non adeguatamente documentato e se non accompagnato dall'allegazione di un concreto rischio in caso di ritorno, non è sufficiente a imporre il riconoscimento della misura.
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