Cassazione Penale, Sentenza n. 15201/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso articolava due motivi: (1) censurava la motivazione sulle esigenze cautelari sostenendo che il Tribunale non si è pronunciato sull'insussistenza del pericolo di fuga e non ha dato prova dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; (2) contestava l'assenza di adeguata motivazione sulla inidoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), rilevando l'interruzione dell'attività dell'imputata dal 27/04/2020 e il carattere meramente esecutivo dei suoi compiti, ritenendo quindi possibile l'applicazione di misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (decisione del 3 marzo 2022). Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) per i reati previsti dall'art.275, comma 3 c.p.p. (tra cui l'art.74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere, che integra attualità e concretezza del pericolo salvo prova contraria; (ii) il Tribunale aveva motivato dettagliatamente il rischio di reiterazione sulla base del ruolo centrale svolto dall'imputata (momenti "topici" dell'associazione, disponibilità di telefono e auto dedicati, contrattazione di compensi, rimborsi e l'episodio del raddoppio del compenso), e aveva rilevato la possibilità che l'apporto potesse essere riutilizzato anche con ruoli diversi; (iii) la Cassazione ha osservato che la difesa non ha prodotto elementi specifici idonei a superare la presunzione di necessità della custodia in carcere e che la valutazione dei fatti del giudice di merito non è sindacabile se non per vizi logici o di diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e la cancelleria ha ricevuto istruzioni per gli adempimenti procedurali relativi alla sua detenzione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sulle droghe) - art. 74
Reato-soglia che giustifica la misura cautelare con la presunzione relativa della necessità della custodia in carcere quando si tratta di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la presenza di tale titolo cautelare rende più agevole l'assunto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari salvo efficaci elementi contrari.
Codice di procedura penale - art. 275, comma 3 (misure cautelari per specifici reati)
Prevede la presunzione relativa della necessità della custodia in carcere per i reati indicati; la giurisprudenza la interpreta come presunzione superabile solo con elementi specifici che dimostrino l'adeguatezza di misure meno afflittive.
Codice di procedura penale - artt. 274, 275-bis, 311, 606
Art.274 e 311 riguardano la motivazione e la revisione/valutazione delle esigenze cautelari; art.275-bis disciplina misure alternative con particolari modalità di controllo; art.606 indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il ricorso contro misure cautelari è ammissibile quando denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Disposizioni attuative cod. proc. pen. - art. 94, comma 1-ter
Disposizione formale per gli adempimenti successivi quando la persona è in custodia cautelare; la cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per reati associativi legati agli stupefacenti (art.74 DPR 309/1990) esiste una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare che misure meno afflittive sono adeguate.
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo per vizi di legge o manifesta illogicità: una diversa valutazione delle circostanze di fatto, se ben motivata dal giudice di merito, non è motivo sufficiente di annullamento.
- Il rischio di reiterazione può essere fondato su elementi caratteriali e organizzativi: ruolo centrale nell'associazione, disponibilità di mezzi dedicati, autonomia operativa e disposizione a contrattare compensi sono indici che rafforzano la valutazione del pericolo.
- La mancata menzione di un preciso pericolo di fuga non è necessariamente decisiva se il giudice ha adeguatamente motivato altre esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio).
- Per convincere il giudice che misure come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono sufficienti, è utile produrre prove concrete di inattività criminale, legami familiari e sociali, impossibilità materiale di riprendere l'attività, e piani di controllo adeguati.
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione, le censure devono evidenziare violazioni di norme o contraddizioni logiche nella motivazione, non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti effettuata dal giudice di merito.
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