Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15199/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/12/2022 che aveva rigettato l'appello dell'imputato avverso l'ordinanza del G.I.P. del 17/10/2022; oggetto della richiesta era la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata per i reati di detenzione e porto illegali e ricettazione di arma comune da sparo clandestina). La difesa deduceva violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo l'assenza di fatti nuovi ostativi al riesame, la non reiterabilità del fatto, la rilevanza nulla dei soggetti presenti al momento dell'arresto (avendo escluso l'aggravante ex art. 416‑bis.1), il lungo periodo già trascorso in custodia, e richiamava una pronuncia di questa Corte che, nella fase di riesame, avrebbe escluso la gravità indiziaria; chiedeva pertanto la sostituzione della misura o la riconsiderazione delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la decisione del Tribunale di merito motivata e adeguata: il giudice di merito ha fondato il mantenimento della custodia su elementi concreti e obiettivi (ritrovamento dell'arma in possesso dell'imputato all'interno di un'officina dove si trovavano più soggetti pluripregiudicati e armati, e la plausibile finalità illecita della riunione), sui precedenti penali gravi dell'imputato e sull'assenza di elementi nuovi e specifici a discarico non già considerati. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza di condanna in primo grado (quale risultante dal processo di cognizione) supera la valutazione della gravità indiziaria e che l'annullamento parziale in fase di riesame non muta le esigenze cautelari così come motivate dal Tribunale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la Cancelleria è stata incaricata di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina la composizione del Tribunale chiamato a decidere in sede di riesame; qui è richiamato per spiegare la competenza del giudice che ha deciso sull'appello cautelare.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione ai profili di impugnazione e motivazione dei provvedimenti cautelari e del ricorso per cassazione; la Corte rileva che le censure non hanno evidenziato vizi di diritto o lacune motivazionali tali da giustificare l'annullamento.

  • art. 31 Cost.

    Principio costituzionale della libertà personale e dei limiti alla privazione della stessa: la Corte ricorda che l'intervento cautelare va comunque giustificato da esigenze specifiche, ma qui tali esigenze risultano adeguatamente motivate.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel ricorso; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni delle garanzie procedurali richiamate dall'impugnante.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante di carattere associativo/mafioso: sebbene tale aggravante sia stata esclusa nel processo, la Corte ha ritenuto che ciò non elimini automaticamente le esigenze cautelari fondate sulle modalità dell'arresto e sul contesto (presenza di soggetti armati e pluripregiudicati).

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020)

    Autorizza il giudizio a trattazione scritta in Cassazione; la procedura si è quindi svolta senza udienza orale e con deposizione di memorie e requisitoria scritta.

  • art. 94 disp. att. c.p.p. (disposizioni di attuazione)

    Norma che prevede l'inoltro al direttore dell'istituto penitenziario delle decisioni che riguardano la situazione detentiva dell'imputato; la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento.

Massime di principio

  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare il ricorrente deve proporre fatti nuovi o circostanze concrete e rilevanti non già valutate dal giudice; il mero dissenso motivazionale non è sufficiente.
  • La sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari può reggere anche se alcune aggravanti sono state escluse in sede di giudizio: l'analisi deve considerare il contesto fattuale complessivo (modalità dell'arresto, presenza di altri soggetti armati, prevedibile finalità illecita).
  • Precedenti penali gravi e condanne o circostanze personali significative aumentano la probabilità di mantenimento della custodia cautelare, salvo che non emergano elementi nuovi e significativi a favore dell'imputato.
  • Il tempo trascorso dalla commissione del reato non è di per sé argomento decisivo se il periodo è stato trascorso in detenzione; non costituisce automaticamente indice di ridimensionamento del rischio di reiterazione.
  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari sono rilevabili soprattutto vizi di diritto, contraddittorietà o illogicità manifeste della motivazione; argomentazioni che si limitano a ripetere i fatti già discussi in appello difficilmente ottengono accoglimento.
  • Quando il procedimento si svolge a trattazione scritta, è importante depositare memorie e prove nuove tempestivamente e con chiarezza per rendere percepibile al giudice l'elemento di novità che si vuole far valere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.