Cassazione Penale, Sentenza n. 21898/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo alla domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. presentata da Fabio Paris (istanza del 4/8/2025) rispetto alla sentenza del Tribunale di Pisa del 3/7/2024 divenuta irrevocabile il 10/3/2025. La Corte di appello di Firenze si era dichiarata incompetente e aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Trieste richiamando i criteri generali di individuazione del giudice dell'esecuzione (art. 665 c.p.p.), mentre il Tribunale di Trieste riteneva competente la Corte di appello di Firenze sulla base del comma 2 dell'art. 629-bis c.p.p., norma speciale che attribuisce la competenza alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto negativo di competenza e ha rilevato che, per la domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., la competenza spetta alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (nel caso di specie, la Corte di appello di Firenze). Ha affermato il carattere speciale del comma 2 dell'art. 629-bis e la sua deroga ai criteri generali dell'art. 665 c.p.p., ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Il comma 2 stabilisce che la domanda di rescissione del giudicato deve essere presentata alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso la sentenza; norma speciale che prevale sui criteri generali di competenza per il giudice dell'esecuzione.
art. 665 cod. proc. pen.
Prevede i criteri generali per l'individuazione del giudice dell'esecuzione; nel caso esaminato la Corte di cassazione ha escluso l'applicazione di questi criteri perché sopravvenuti dalla norma speciale dell'art. 629-bis.
art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Definisce il conflitto negativo di competenza tra giudici ordinari quando entrambi rifiutano di conoscere del medesimo fatto; la situazione di stasi processuale determinata giustifica l'intervento della Corte di cassazione.
art. 611 comma 1 cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale relativo alla requisitoria scritta del pubblico ministero; nel procedimento il P.M. ha depositato requisitoria chiedendo che la competenza fosse dichiarata in capo alla Corte di appello di Firenze.
Massime di principio
- La domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. deve essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso la sentenza oggetto della richiesta; non si applicano i criteri generali di competenza del giudice dell'esecuzione previsti dall'art. 665 c.p.p.
- In caso di diniego reciproco di competenza tra giudici ordinari si configura un conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p.; la Corte di cassazione è competente a risolvere il conflitto e a indicare il giudice effettivamente competente.
- Prima di trasmettere atti o dichiarare incompetenza, il giudice destinatario di una istanza di rescissione deve verificare quale sia il distretto del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, perché la norma speciale (art. 629-bis) prevale sulle regole ordinarie.
- Per evitare conflitti e ritardi, il difensore che propone istanza di rescissione dovrebbe indicare chiaramente nella domanda il giudice che ha emesso la sentenza e il relativo distretto, allegando copia del provvedimento oggetto di rescissione.
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