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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24395/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato ex art. 73 DPR 309/1990, fondato su tre censure: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo all'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dall'acquirente Spadea, dal quale Bevilacqua sarebbe stato individuato anche per una cicatrice che in udienza non sarebbe risultata; (2) mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 (spaccio di lieve entità), poiché gli episodi sarebbero consistiti in cessioni di poche dosi a 20/30 euro ciascuna; (3) carenza delle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive (obbligo di firma, obbligo di dimora), atteso che il rifornimento sarebbe avvenuto solo in qualche occasione e non risulterebbe un coinvolgimento in una rete più ampia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il controllo di legittimità non consente una revisione dei fatti o della valutazione dell'attendibilità delle fonti fatta dal giudice di merito; la valutazione del Tribunale sul riconoscimento fotografico è stata ritenuta logica e non contraddittoria (i giudici hanno plausibilmente ritenuto che la mancata evidenza in aula della cicatrice non invalidi il riconoscimento, anche alla luce della possibilità che un segno sia occultato con un cosmetico e in assenza di documentazione contraria). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la riqualificazione nella più lieve ipotesi (art. 73, comma 5) non avrebbe effetti pratici sulla misura cautelare applicata, dato che anche tale fattispecie consente in concreto misure come gli arresti domiciliari. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (gravità del fatto, pericolosità del soggetto, operatività in area ad alta densità criminale e necessità di impedirne la libertà di movimento per evitare il reinserimento nei luoghi di spaccio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e ad una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata come criterio procedurale per l'adozione dell'ordinanza di riesame; contesto procedurale dell'atto impugnato

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; il fatto contestato (acquisto, detenzione e cessione di eroina e cocaina) è stato ricondotto a questa disposizione

  • art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    fattispecie più lieve relativa allo spaccio di lieve entità; la Corte osserva che la sua applicazione non avrebbe inciso sulla misura cautelare e quindi la richiesta di derubricazione è risultata priva di interesse pratico

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato nel quadro dei gravissimi indizi di colpevolezza: la valutazione dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    richiama il principio dell'interesse ad impugnare: l'impugnazione è ammessa solo se dall'annullamento o modifica possa derivare un vantaggio pratico all'impugnante

  • Corte Costituzionale, n. 186/2000

    citata in relazione alla possibile assenza di colpa nella proposizione del ricorso e alla legittimità di imporre la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, la Cassazione esercita un controllo limitato: sindaca la motivazione rispetto alla logica e alla legge, ma non riequilibra i fatti o rivaluta l'attendibilità delle fonti se già valutate dal giudice di merito
  • Un riconoscimento fotografico conservi valore indiziante anche se, in udienza, non risulti visibile un segno descritto dall'indicatore; per contrastarlo efficacemente occorre documentare l'assenza del segno o dimostrare contraddizioni manifeste, non una mera diversa valutazione
  • La richiesta di derubricazione a una fattispecie meno grave (es. spaccio di lieve entità) è priva di interesse qualora la pena edittale della fattispecie più lieve consenta comunque l'applicazione della stessa misura cautelare imposta; per ottenere un vantaggio pratico bisogna dimostrare che la riforma avrebbe effetto sulle misure cautelari
  • Per impugnare con successo una misura cautelare occorre contestare la sussistenza concreta delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) con elementi precisi e non generici e proporre alternative concrete e adeguate che il giudice merito non abbia considerato
  • Le contestazioni sulla motivazione devono mirare a far emergere la mancanza o la manifesta illogicità delle ragioni addotte; semplici proposte di diversa valutazione delle stesse risultanze non sono sufficienti in Cassazione

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