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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 38036 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto gli appelli di BNL e BNP Paribas rideterminando la base imponibile e qualificando la tassazione come imposta fissa anziché ad aliquota proporzionale in relazione alla registrazione della sentenza del Tribunale di Catania; il ricorso mirava quindi a riformare la decisione di merito sull'interpretazione e applicazione della tariffa per l'imposta di registro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, ritenendo applicabile la sospensione ope legis dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. L. n. 96/2017), ma rilevando che la notifica della sentenza della CTR era avvenuta il 31.3.2017 e quindi il termine breve scaduto il 30.5.2017 veniva sospeso per sei mesi; il ricorso dell'Agenzia, notificato il 5.12.2017, risultava tardivo. Conseguentemente è stata dichiarata anche l'inefficacia del ricorso incidentale proposto da BNL e BNP Paribas (tardivo). Le spese di lite sono integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9

    Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017

    La norma determina una sospensione ope legis dei termini di impugnazione per le controversie 'definibili'; tale sospensione si applica ai termini che scadono nel periodo 24.4.2017-30.9.2017 e impedisce la decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione fino al termine della sospensione.

  • L. 21 giugno 2017, n. 96 (conversione del D.L. n. 50/2017)

    Conversione con modifiche del D.L. n. 50/2017; conferma l'efficacia della sospensione semestrale dei termini di impugnazione per le controversie definibili.

  • art. 327 c.p.c.

    Riguarda il termine breve per il ricorso per cassazione; il suo decorso può essere sospeso per effetto di norme speciali come il D.L. n. 50/2017.

  • art. 325 c.p.c. e art. 371 c.p.c.

    Norme rilevanti per i termini del ricorso incidentale e per i termini alternativi di impugnazione; la Corte ricorda che il ricorso incidentale è inefficace se tardivo quando il ricorso principale è inammissibile.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Stabilisce la sospensione feriale (1-31 agosto) dei termini processuali; la Corte ha precisato che detta sospensione non si cumula con la sospensione speciale prevista dal D.L. n. 50/2017 quando quest'ultima è più ampia (viene assorbita).

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, parte prima, art. 8 lett. c) e art. 6

    Norme fiscali oggetto della controversia di merito circa la qualificazione della sentenza ai fini dell'imposta di registro (aliquota proporzionale 1% versus imposta fissa e aliquota 0,05% per fideiussioni); la Corte di Cassazione non è entrata nel merito essendo il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La sospensione ope legis dei termini di impugnazione prevista per determinate 'controversie definibili' sposta la scadenza del termine breve per la cassazione e deve essere verificata prima di dichiarare la tardività di un ricorso.
  • La data effettiva di ricezione della notifica della sentenza è determinante per il computo del termine di impugnazione: la decorrenza parte dalla notificazione effettiva al destinatario.
  • Una sospensione prevista in via eccezionale/straordinaria assorbe la sospensione feriale ordinaria e le due non si sommano, salvo espressa previsione contraria.
  • Se il ricorso principale per cassazione è inammissibile per tardività, il ricorso incidentale tardivo è inefficace anche se il resistente lo aveva notificato successivamente; ciò impedisce l'esame del merito dell'impugnazione incidentale.
  • Nei giudizi tributari, questioni di merito (es. qualificazione di atti ai fini della tariffa d'imposta) restano comunque rilevanti, ma le difese processuali devono rispettare rigorosamente i termini processuali e le sospensioni applicabili per non precludere la tutela in Cassazione.
  • In caso di inammissibilità per termini, la compensazione integrale delle spese è frequente quando le ragioni di entrambe le parti presentano rilievi procedurali che giustificano la compensazione.

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