Cassazione Civile, Ordinanza n. 18297/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR della Toscana che aveva respinto il suo appello contro un avviso di accertamento relativo a estimi/classamento catastale emesso a seguito di DOCFA. Secondo la CTR, l'Ufficio aveva correttamente operato il classamento di immobili a destinazione speciale (categorie D ed E) mediante stima diretta sulla base della perizia allegata all'accertamento, e la contribuente non avrebbe contestato la motivazione dell'atto. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse recepito solo la relazione di stima dell'Amministrazione senza spiegare il percorso logico seguito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015, dell'art. 10 R.D.L. n. 652/1939, dell'art. 37 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 8 d.P.R. n. 1142/1949, sempre in relazione al classamento catastale e alla stima degli immobili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di merito solo apparente, perché non spiegava in modo percepibile le ragioni della preferenza accordata alla perizia dell'Amministrazione rispetto a quella della contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione/sezione indicata nel dispositivo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il "minimo costituzionale"; in difetto la decisione è nulla.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o l'apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
art. 360 c.p.c., n. 4
Il vizio di motivazione apparente si traduce in nullità deducibile come error in procedendo.
art. 360 c.p.c., n. 5
Fuori dai casi di motivazione mancante/apparente, il sindacato riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma non costituisce la base decisoria accolta dalla Corte.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma non costituisce la base decisoria accolta dalla Corte.
art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015
Norme invocate sul classamento/stima diretta degli immobili a destinazione speciale; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 10 R.D.L. n. 652/1939
Norma invocata in tema di estimo/classamento catastale; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 37 d.P.R. 917/1986
Norma invocata in tema di determinazione del reddito catastale; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
Norma invocata in tema di classamento/stima catastale; il relativo motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione perché non espone il ragionamento seguito dal giudice.
- La motivazione che si limita a formule generiche o adesioni apodittiche alle conclusioni di una perizia non soddisfa il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Nel giudizio tributario il giudice che preferisca una perizia di parte o dell'Ufficio deve spiegare le ragioni della propria scelta valutativa; in mancanza la sentenza è nulla.
- Quando è ravvisata la nullità per motivazione apparente, restano assorbite le censure di violazione di legge riferite al merito della pretesa tributaria.
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