Cassazione Civile, Ordinanza n. 07002/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (previdenza)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia maturata nella gestione separata. La corte d'appello aveva ritenuto che il trattamento dovesse decorrere dal settembre 2007, cioè dalla data di maturazione del requisito anagrafico/contributivo, e non dalla successiva domanda amministrativa presentata il 1.8.2016 per il computo dei contributi versati nell'AGO ai fini dell'ottenimento di una pensione unica a carico della gestione separata. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 (richiamato nel testo anche come D.M. n. 262 del 1996), sostenendo che, quando l'assicurato si avvale della facoltà di computare nella gestione separata la contribuzione versata nell'AGO, la decorrenza della pensione non può essere anticipata alla maturazione del requisito, ma deve coincidere con la domanda amministrativa da cui discende la formazione del montante contributivo unico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il proprio orientamento già formatosi in controversie analoghe, secondo cui, se l'assicurato sceglie di utilizzare la facoltà di computo dei contributi dell'AGO nella gestione separata per conseguire una pensione unica a carico di quest'ultima, la decorrenza del trattamento va fissata dalla data della domanda amministrativa e non dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981. La sentenza impugnata, avendo individuato una decorrenza anteriore, è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 D.M. n. 282 del 1996
La facoltà di computare nella gestione separata la contribuzione versata nell'AGO consente di ottenere una pensione unica a carico della gestione separata; la decorrenza del trattamento segue la domanda amministrativa con cui tale facoltà viene esercitata.
art. 6 L. n. 155 del 1981
La disciplina generale della decorrenza delle pensioni di vecchiaia non si applica, nel caso di esercizio della facoltà di computo dei contributi nell'AGO nella gestione separata, per anticipare la decorrenza al mese successivo al compimento dell'età pensionabile.
art. 3 D.M. n. 262 del 1996
Nel testo è richiamato come fonte della facoltà di computo dei contributi nell'AGO nella gestione separata, ma la Corte fonda la decisione sul principio per cui la pensione decorre dalla domanda di esercizio di tale facoltà.
Massime di principio
- Quando l'assicurato esercita una facoltà di computo o ricongiunzione di contribuzione tra diverse gestioni per ottenere un'unica pensione a carico di una gestione, la decorrenza del trattamento va ancorata alla domanda amministrativa con cui tale opzione viene esercitata.
- La decorrenza della pensione non può essere fissata prima del momento in cui si è formato il montante contributivo unitario necessario al trattamento richiesto, se tale montante deriva solo dall'apposita domanda dell'interessato.
- La regola generale di decorrenza della pensione di vecchiaia non prevale quando la prestazione è conseguenza di una specifica opzione del pensionato che modifica il titolo e la base contributiva del trattamento.
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