Sentenza n. 933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che, in sede di ottemperanza, aveva dichiarato nullo il nuovo decreto rettorale di revoca della procedura selettiva e nominato un commissario ad acta per la rinnovazione del concorso
Esito
Favorevole al resistente (docente universitario)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6004 del 25 marzo 2025, che aveva annullato per difetto di motivazione una precedente revoca della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia. La procedura originaria era già stata annullata dal Consiglio di Stato per l’illegittima specificità dell’oggetto del bando; l’Università aveva quindi disposto la rinnovazione della selezione, successivamente revocata. Dopo l’annullamento della prima revoca, l’Ateneo aveva adottato un nuovo decreto di revoca, fondato per relationem su una deliberazione dipartimentale e motivato, in sostanza, dalla non attualità del fabbisogno di professori di seconda fascia e dalle assunzioni già intervenute. Il docente ha impugnato tale nuovo atto in sede di ottemperanza, deducendone la nullità per violazione ed elusione del giudicato e chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione si era limitata a riproporre motivazioni già ritenute insufficienti, senza un’effettiva rideterminazione alla luce delle pronunce intervenute. L’Università ha appellato la sentenza, sostenendo, in sintesi, che il TAR avrebbe erroneamente limitato la propria discrezionalità in materia di programmazione del fabbisogno e revoca della procedura, imposto illegittimamente la rinnovazione del concorso in assenza di un puntuale vincolo conformativo, trascurato la relazione esplicativa prodotta in giudizio, non considerato le sopravvenienze, i costi e l’inutilità del posto, e inciso sull’autonomia universitaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il giudizio non riguardava più la legittimità originaria della procedura né, in astratto, l’ampiezza della discrezionalità universitaria, ma la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 6004 del 2025. Il Collegio ha affermato che le pronunce giurisdizionali intervenute circoscrivono progressivamente la discrezionalità residua dell’Amministrazione, soprattutto quando essa reiteri provvedimenti sostanzialmente sovrapponibili già annullati. La riproposizione della medesima ratio fondata sulla non attualità del fabbisogno, senza un effettivo confronto con le precedenti decisioni, non costituisce corretta esecuzione del giudicato. Le assunzioni richiamate dall’Ateneo erano già note al momento del riavvio della procedura nel 2022 e non potevano quindi qualificarsi come sopravvenienze idonee a giustificare la revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990. La relazione esplicativa prodotta in giudizio non poteva sanare le carenze motivazionali dell’atto, trattandosi di motivazione postuma. Il TAR non aveva imposto un esito concorsuale predeterminato né aveva valutato comparativamente i candidati, ma aveva correttamente individuato la rinnovazione della procedura quale misura necessaria dopo la reiterata adozione di revoche illegittime. In sede di ottemperanza il giudice esercita giurisdizione estesa al merito e può sostituirsi all’Amministrazione, determinando il contenuto dell’atto o emanandolo direttamente, anche quando residuino profili originariamente discrezionali, se ciò è necessario per assicurare l’effettività della tutela e del giudicato. Le deduzioni sui costi, sull’inutilità del posto e sull’autonomia universitaria sono state ritenute valutazioni di opportunità già esercitate in modo non conforme al giudicato. Il Consiglio di Stato ha condannato l’Ateneo al pagamento di 3.000 euro di spese del grado, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 38 e 60 c.p.a.
Sentenza ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita con sentenza in camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 21-quinquies l. 241/1990
revoca della procedura ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990
La revoca per mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico richiede un effettivo elemento di novità rispetto al quadro conosciuto e valutato al momento degli atti precedenti; circostanze già note non costituiscono sopravvenienze idonee.
art. 31, comma 3, c.p.a.
senza che operi, in tale ambito, il limite previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a.
Il limite previsto per il giudizio sul silenzio non circoscrive, nello stesso modo, i poteri esercitabili dal giudice in sede di ottemperanza.
art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a.
ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a.
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo esercita giurisdizione estesa al merito e può sostituirsi all’Amministrazione inottemperante, determinando il contenuto del provvedimento o emanandolo in sua vece.
art. 1 c.p.a.
secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo, cui il codice del processo amministrativo attribuisce primario rilievo (art. 1)
La tutela giurisdizionale deve essere piena ed effettiva e non può costringere il privato alla reiterazione indefinita di giudizi per ottenere la concreta soddisfazione della posizione riconosciuta.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione, dopo l’annullamento giurisdizionale di un proprio atto, esercita nuovamente il potere, deve confrontarsi effettivamente con le statuizioni della pronuncia e con le ragioni dell’annullamento; la mera riproposizione sostanziale della motivazione già ritenuta illegittima non costituisce corretta riedizione del potere.
- La reiterazione di provvedimenti sostanzialmente identici già annullati riduce progressivamente lo spazio di discrezionalità residua dell’Amministrazione e legittima il giudice dell’ottemperanza a svolgere un controllo sostanziale sull’effettiva conformità del nuovo atto al giudicato.
- Ai fini della revoca per mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico, le circostanze già conosciute e valutabili dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto precedente non costituiscono sopravvenienze idonee a giustificare la revoca.
- Le carenze motivazionali di un provvedimento amministrativo non possono essere sanate mediante chiarimenti, relazioni o integrazioni prodotti dall’Amministrazione nel corso del giudizio, poiché ciò determinerebbe un’inammissibile motivazione postuma.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito, può determinare il contenuto dell’atto necessario all’esecuzione del giudicato o emanarlo in sostituzione dell’Amministrazione, anche in presenza di originari margini discrezionali, quando la reiterata inosservanza del giudicato abbia consumato la discrezionalità residua e tale intervento sia necessario per assicurare una tutela effettiva.
- L’esecuzione di un giudicato favorevole prevale su sopravvenute valutazioni di convenienza amministrativa quando queste non siano state adeguatamente istruite e motivate in modo coerente con il giudicato e con i vincoli conformativi derivanti dalle pronunce intervenute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →