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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-1/24

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 ottobre 2024. — X contro Achmea Schadeverzekeringen NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College voor de Rechten van de Mens. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – College voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, Paesi Bassi) – Giurisdizione obbligatoria – Decisione non vincolante – Irricevibilità manifesta. — Causa C-1/24

Giurisprudenza europea62024CO0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto come manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale del College voor de Rechten van de Mens, in una controversia tra una datrice di lavoro e un assicuratore sulla considerazione del sesso nel calcolo del premio assicurativo. Il punto decisivo non è stato il merito della disciplina antidiscriminatoria, ma la natura dell’organismo remittente, ritenuto privo del carattere di "giurisdizione" perché le sue decisioni non sono vincolanti. Per questo la Corte non ha risposto alle questioni sull’applicabilità della direttiva 2004/113/CE e dell’articolo 21 della Carta.

Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile perché il College voor de Rechten van de Mens (Paesi Bassi) non è una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in quanto le sue decisioni non sono vincolanti.

La questione giuridica

Se la direttiva 2004/113/CE e l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali ostino a che, in un’assicurazione contro le conseguenze dell’assenza dei dipendenti, il sesso sia utilizzato come fattore attuariale per determinare il premio anche quando lo svantaggio ricade sul datore di lavoro e non sul singolo assicurato; preliminarmente, se l’organismo che ha proposto il rinvio possa essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Principio di diritto

La Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda perché il College voor de Rechten van de Mens non presenta il requisito dell’obbligatorietà della giurisdizione: le sue decisioni non sono vincolanti per le parti né per i giudici eventualmente aditi in seguito, ma producono soltanto un effetto persuasivo o un obbligo di motivazione rafforzato. Di conseguenza, l’organismo non è una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE e la Corte non esamina nel merito l’interpretazione della direttiva 2004/113/CE e della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2004/113/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2004/113/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/113/CE

Rinvio pregiudiziale sulla parità di trattamento nell’assicurazione contro l’assenza del personale

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia in un rinvio pregiudiziale proveniente dal College voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, Paesi Bassi). La controversia principale oppone X, titolare di un’impresa individuale, ad Achmea Schadeverzekeringen NV e riguarda il calcolo di un premio assicurativo che tiene conto del sesso del personale impiegato.

Fatti e procedimento principale

X impiega esclusivamente personale femminile e aveva utilizzato lo strumento online di Achmea per calcolare il premio di una polizza contro le conseguenze dell’assenza dei dipendenti per malattia. Dal calcolo risultava un premio più elevato rispetto all’ipotesi in cui l’impresa avesse impiegato solo personale maschile.

Achmea ha giustificato il calcolo richiamando dati attuariali e storici, tra cui il sesso, sostenendo che la direttiva 2004/113/CE si applicherebbe solo a servizi assicurativi privati, volontari e non connessi al rapporto di lavoro. X ha invece dedotto una discriminazione vietata basata sul sesso.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di dichiarare manifestamente irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale;
  • l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • la direttiva 2004/113/CE, in particolare l’articolo 3 sul campo di applicazione e l’articolo 5, paragrafo 1, sui fattori attuariali.

Questioni sottoposte alla Corte

L’organismo di rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la direttiva 2004/113/CE si applichi anche a una situazione in cui non è discriminata la ricorrente in quanto tale, ma la ricorrente subisce uno svantaggio economico perché impiega solo personale femminile;
  • se, in tale contesto, l’uso del sesso come fattore per determinare premi e prestazioni assicurative sia vietato anche quando l’operatore interessato è un datore di lavoro e non un singolo consumatore.

Verifica preliminare della ricevibilità

La Corte si concentra anzitutto sulla propria competenza a rispondere, cioè sulla natura dell’organismo remittente. Ricorda che, per essere una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE, un organismo deve soddisfare vari criteri: origine legale, permanenza, applicazione di norme giuridiche, svolgimento del contraddittorio, indipendenza e, soprattutto, obbligatorietà della giurisdizione.

Ragionamento della Corte sulla natura del College voor de Rechten van de Mens

La Corte osserva che alcuni indici della natura giurisdizionale sembrano presenti, ma manca il requisito decisivo dell’obbligatorietà. In particolare:

  • le decisioni dell’istituto non hanno forza di decisione giudiziaria secondo il diritto neerlandese;
  • le norme nazionali non attribuiscono alle sue "decisioni" effetti giuridici concreti vincolanti;
  • al più, tali decisioni generano un obbligo di motivazione rafforzato per il giudice eventualmente adito successivamente;
  • l’istituto stesso può adire un giudice civile dopo la chiusura del procedimento amministrativo/para-giurisdizionale, circostanza che conferma la non vincolatività delle sue determinazioni;
  • il ricorso al College non è obbligatorio, ma facoltativo, essendo possibile rivolgersi direttamente ai giudici civili.

La Corte sottolinea che l’autorevolezza pratica o l’adesione sostanziale alle decisioni dell’istituto non bastano a trasformarle in decisioni vincolanti ai fini dell’articolo 267 TFUE.

Decisione

Poiché il College voor de Rechten van de Mens non è una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la domanda di pronuncia pregiudiziale è dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Effetti pratici della pronuncia

La Corte non entra nel merito della compatibilità con il diritto dell’Unione del calcolo assicurativo fondato sul sesso, né chiarisce l’estensione dell’articolo 5 della direttiva 2004/113/CE ai datori di lavoro. Per i professionisti, il dato rilevante è che gli organismi nazionali che svolgono funzioni di accertamento discriminatorio ma non emettono decisioni vincolanti non possono, di regola, attivare validamente il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialenozione di giurisdizioneparità di trattamento tra uomini e donneassicurazionidiscriminazione di genere

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