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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40747/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva rigettato la loro opposizione ex art. 617 c.p.c. al decreto di trasferimento di un immobile, deducendo violazioni procedurali e di merito della vendita esecutiva. Contestavano in particolare: l'asserita illegittimità e invalidità dell'offerta di acquisto che avrebbe perturbato lo svolgimento della vendita e indotto altri partecipanti a desistere; la violazione delle regole contenute nell'ordinanza di vendita e la non corrispondenza tra condizioni di vendita e offerta accolta (con scomposizione qualitativa del diritto trasferito e costituzione di usufrutto fuori dai casi previsti dall'art. 978 c.c.); l'esistenza di pregiudizio concreto e interesse a ricorrere, nonché la possibilità di ottenere la sospensione ex art. 624-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetti formali relativi alla notificazione e alla copia dell'atto: mancava la copia notificata della sentenza (era presente solo la copia autentica) e la copia digitale notificata del ricorso non era corredata da asseverazione autografa di conformità all'originale, risultando agli atti soltanto una stampa con la dicitura "firmato digitalmente". Richiamando consolidata giurisprudenza, la Corte ha ritenuto tali carenze ostative alla procedibilità e ha rigettato il ricorso per questo motivo formale, senza entrare nel merito delle censure. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti e dichiarato l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 617 cod. proc. civ.

    opposizione agli atti esecutivi

    La norma disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, ma la Corte non ha esaminato il merito dell'opposizione perché ha dichiarato improcedibile il ricorso per vizi di notificazione e conformità documentale

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiesto dai ricorrenti per censurare la sentenza impugnata (sulla carenza di interesse ad agire), ma la Corte non ha affrontato la questione di merito a causa dell'improcedibilità formale

  • art. 624-bis cod. proc. civ.

    sospensione della vendita

    I ricorrenti invocavano la sospensione, ma la Corte non si è pronunciata sul punto per la declaratoria di improcedibilità

  • artt. 571, 574, 576, 586 cod. proc. civ.

    norme sul regolamento della vendita esecutiva

    Richiamate in tema di presunte violazioni delle condizioni di vendita; la Corte non ha valutato la fondatezza delle censure sostanziali per effetto dell'improcedibilità formale

  • art. 978 cod. civ.

    casi di costituzione dell'usufrutto

    I ricorrenti sostenevano che l'usufrutto costituito fosse fuori dai casi previsti; tale questione non è stata esaminata nel merito

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della norma che rende dovuto l'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. U. 25/03/2019 n. 8312; Cass. Sez. U. 24/09/2018 n. 22438; Cass. 12/02/2020 n. 3466; Cass. 17066/13)

    La Corte ha richiamato questi precedenti per affermare il principio secondo cui l'assenza della copia notificata della sentenza e/o la mancata asseverazione autografa di conformità della copia digitale comportano la improcedibilità del gravame

Massime di principio

  • Difetti formali nella notificazione (mancanza della copia notificata della sentenza o della asseverazione autografa di conformità per i documenti digitali) possono determinare l'improcedibilità del ricorso, impedendo la valutazione del merito anche se le doglianze sarebbero fondate
  • Le notifiche via PEC devono essere corredate della documentazione idonea a provare la conformità e la regolarità dell'invio (non è sufficiente una stampa con la dicitura "firmato digitalmente" priva di asseverazione autografa quando la giurisprudenza richiede diversamente)
  • Prima di impugnare, è cruciale conservare e produrre la copia effettivamente notificata dell'atto o della sentenza; la sola copia autentica negli atti non sostituisce la copia notificata ai fini della tempestività e procedibilità del ricorso
  • Le questioni di merito relative a irregolarità nella vendita esecutiva (violazione delle condizioni di vendita, offerte invalide, costituzione di usufrutto non consentita) sono rilevanti, ma rimangono inutili se il giudizio è impedito da vizi formali della procedura di impugnazione
  • In caso di improcedibilità per ragioni formali il ricorrente può essere condannato alle spese e all'obbligo di versare contributi aggiuntivi (es. contributo unificato supplementare); la cura formale nella fase di notificazione e deposito è quindi essenziale

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