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Sentenza

Sentenza n. 8340/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Sicilia, Ufficio III –Dirigenti scolastici –Personale della Scuola –Affari Legali e contenzioso, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’ccesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione delle soglie minime stabilite per la regione Sicilia; - dell’esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dal ricorrente in data 25 febbraio u.s. (turno pomeridiano) nella parte in cui e stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante nonche inferiore alla soglia minima prevista per la classe di concorso AS48 - Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado; - del punteggio numerico, pari a 84 punti, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 7, 42 e 47, - del correttore e del foglio risposte; - dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 7, 42 e 47 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta sostenuta dal ricorrente; - dell’Avviso n. 19040 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso di interesse del dott. Nula quale, nello specifico, l’AS48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse del ricorrente, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove e previsto che “alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”, poiché lesivo degli interessi del ricorrente; -ove esistente, del verbale con cui e stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna parte ricorrente nella prova scritta del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l’inclusione nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva. e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7\8\2025, - del decreto n. prot. 30703 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Sicilia in data 26 giugno u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso AS48 - Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado; - nonché il decreto n. 36891 pubblicato in data 29 luglio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha disposto l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse del 30% degli idonei in ottemperanza all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202507613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso docenti, con attribuzione di 84/100, mancata ammissione alla prova orale e successiva graduatoria di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, classe di concorso AS48, contestando il punteggio di 84/100, inferiore alla soglia di 86/100 necessaria per l'ammissione alla prova orale nella Regione Siciliana. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità, l'ambiguità o la non univocità dei quesiti nn. 7, 42 e 45 del questionario, sostenendo che anche le risposte da lui selezionate avrebbero dovuto essere considerate corrette, con conseguente attribuzione di ulteriori punti. Ha denunciato violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost., violazione della lex specialis, arbitrarietà, irragionevolezza e difetto dei presupposti. Quanto al quesito n. 7, ha sostenuto che anche MindMeister potesse essere utilizzato per creare e modificare video didattici, oltre ad Adobe Premiere. Quanto al quesito n. 42, ha contestato la presenza di un refuso nel nome dell'autore citato e ha indicato l'antropologia invece della filosofia dell'educazione. Quanto al quesito n. 45, ha ritenuto corretta la risposta relativa all'attaccamento insicuro ambivalente invece di quella relativa all'attaccamento insicuro disorganizzato. Con il secondo motivo ha contestato la soglia di sbarramento mobile, superiore alla soglia minima di 70/100, ritenendola restrittiva, discriminatoria e contraria al bando, ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza e favor partecipationis. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale e la sua successiva integrazione, deducendone l'illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio secondo cui la formulazione dei quesiti e l'individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di errori oggettivi e inequivocabili, oppure di manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza o travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella della commissione. Ha inoltre ribadito che ogni quesito deve contenere una sola risposta esatta e che sono illegittimi i quesiti con più risposte corrette o con nessuna risposta corretta, purché tale difetto risulti univocamente dalla formulazione e dal contesto tecnico-scientifico. Nel caso concreto, il quesito n. 7 è stato ritenuto univoco: Adobe Premiere è il software funzionalmente destinato alla creazione e modifica di video, mentre MindMeister serve alla creazione di mappe mentali e costituisce un distrattore. Il quesito n. 42, nonostante il refuso nel nome dell'autore, conteneva elementi sufficienti per individuare nella filosofia dell'educazione l'unica risposta pertinente; l'antropologia è stata ritenuta inconferente. Il quesito n. 45 è stato ritenuto corretto perché la paura verso il caregiver, contemporaneamente percepito come protettivo e minaccioso, caratterizza l'attaccamento insicuro disorganizzato, distinto dall'attaccamento ambivalente, nel quale la paura riguarda l'abbandono o la separazione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto legittima la soglia mobile di ammissione alla prova orale, superiore a 70/100, poiché prevista dalla lex specialis e conforme all'art. 14-bis, comma 1, d.l. 71/2024, che ammette un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, a condizione del conseguimento di almeno 70/100, includendo anche chi abbia ottenuto il punteggio dell'ultimo ammesso. La soglia è stata considerata espressione della discrezionalità legislativa e amministrativa, funzionale alla selettività della procedura, alla qualità del corpo docente, al buon andamento e al contemperamento tra esigenze di copertura degli organici, selezione dei più meritevoli e riduzione del precariato. I motivi aggiunti sono stati respinti in via derivata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, del bando di concorso

    alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100

    La previsione della soglia mobile di ammissione è stata ritenuta legittima e funzionale alla selettività della procedura.

  • art. 14-bis, comma 1, d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi

    La norma primaria legittima il sistema di ammissione basato sul triplo dei posti e sulla soglia minima di 70/100, con ammissione anche del candidato collocato a pari merito con l'ultimo ammesso.

  • art. 8, comma 2, d.m. 205/2023

    È richiamato quale parametro relativo alla disciplina della prova concorsuale e dell'ammissione alle fasi successive.

  • art. 7 d.P.R. 487/1994

    È stato invocato dal ricorrente in relazione ai criteri delle procedure concorsuali, ma il giudice non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è stata proposta dal ricorrente, ma è stata respinta quale conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità è stato ritenuto compatibile con la soglia selettiva e con la scelta amministrativa di individuare un numero limitato di candidati ammessi alla prova orale.

Massime di principio

  • La formulazione dei quesiti e l'individuazione della risposta corretta in una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione; il giudice amministrativo può sindacarle soltanto in presenza di errori oggettivi e inequivocabili, o di manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza o travisamento, senza sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella della commissione.
  • Un quesito a risposta multipla è legittimo quando, alla luce della sua formulazione e del contesto tecnico-scientifico, consente di individuare un'unica risposta sicuramente corretta; le altre opzioni possono costituire legittimi distrattori, anche se presentano margini di plausibilità.
  • Un refuso contenuto in un quesito concorsuale non determina l'illegittimità della prova quando, nonostante l'errore materiale, il contenuto complessivo della domanda consenta in modo univoco di individuare la risposta corretta e il candidato non dimostri che il refuso abbia concretamente reso ambigua la scelta.
  • La previsione di una soglia di ammissione alla prova orale superiore alla soglia minima di idoneità rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione o del legislatore, purché sia prevista dalla disciplina applicabile e non risulti manifestamente irragionevole o discriminatoria; essa può essere funzionale alla selettività della procedura e alla qualità dei candidati.
  • In una procedura concorsuale, la distinzione tra tipologie scientifiche o tecniche affini deve essere valutata in relazione alla specifica formulazione del quesito: la risposta è corretta se identifica la caratteristica decisiva richiesta dalla domanda, mentre una nozione soltanto parzialmente pertinente resta un distrattore.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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