Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12952/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui giochi e sulle scommesse per l'anno 2011, emesso nei confronti della società bookmaker estera quale coobbligata solidale del centro di trasmissione dati che, in Italia, raccoglieva scommesse sportive a quota fissa. Secondo l'Amministrazione, il centro non si limitava a trasmettere dati al bookmaker estero, ma sollecitava e raccoglieva le scommesse, incassava le poste e pagava le vincite. La società ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto nei due gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: mancata traduzione in inglese dell'avviso e conseguente violazione del diritto di difesa; erronea individuazione del soggetto passivo dell'imposta unica; erronea individuazione del presupposto territoriale e del fatto imponibile; violazione del diritto UE, in particolare degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; contrasto della disciplina nazionale con l'art. 401 della direttiva IVA; omessa pronuncia sull'esimente dell'obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso, osservando che non esiste una norma che imponga la redazione dell'atto nella lingua del destinatario e che, in ogni caso, la società aveva dimostrato di avere piena conoscenza dell'atto avendolo efficacemente contestato nei gradi di merito. Ha respinto anche i motivi relativi ai presupposti dell'imposta unica, richiamando l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia: per l'anno 2011 l'imposta grava anche su chi gestisce scommesse per conto di terzi, compresi operatori esteri senza concessione, e l'attività del centro di raccolta svolta in Italia integra il presupposto territoriale. Ha escluso violazioni del diritto UE e ha negato che sussistano profili discriminatori o di contrasto con l'art. 401 della direttiva IVA, poiché il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari. Ha infine ritenuto corretta la mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza, poiché nel 2011 la disciplina era stata chiarita dalla legge interpretativa del 2010.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Non impone che l'avviso di accertamento sia redatto nella lingua del destinatario; la prova dell'eventuale impossibilità di comprenderlo grava sul contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale nei motivi di ricorso.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Individua i soggetti passivi dell'imposta unica in chiunque gestisca concorsi pronostici e scommesse, anche con mezzi telematici e anche per conto di terzi o dall'estero.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Va letta nel senso che soggetto passivo dell'imposta è anche chi gestisce scommesse per conto di terzi, compresi operatori esteri privi di concessione; se l'attività è esercitata per conto terzi, il committente è obbligato solidalmente.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Stabilisce che l'imposta unica è dovuta anche se la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    È richiamato nel contesto della disciplina dell'imposta unica sulle scommesse e del suo ambito applicativo.

  • art. 13 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso in relazione al profilo territoriale, senza che la Corte ne svolga una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 21 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso, senza una specifica autonoma interpretazione da parte della Corte.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla conclusione del contratto di scommessa; la Corte ritiene però che il fatto imponibile sia l'organizzazione del gioco e la raccolta delle scommesse.

  • art. 1327 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla conclusione del contratto di scommessa; la Corte lo ritiene non decisivo per il presupposto dell'imposta.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Non risultano violati dalla disciplina italiana dell'imposta unica, poiché non vi è discriminazione tra operatori nazionali ed esteri e le restrizioni nel settore dei giochi sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale.

  • art. 267, comma 2, TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è disposto perché la Corte ritiene già chiarite dalla giurisprudenza unionale le questioni rilevanti.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non osta al mantenimento o all'introduzione di imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sull'esimente dell'obiettiva incertezza, senza che la Corte vi attribuisca un ruolo decisivo autonomo.

  • art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato nel motivo sull'esimente, senza specifica interpretazione autonoma nel corpo della decisione.

  • art. 6, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato nel motivo sull'esimente, senza specifica interpretazione autonoma nel corpo della decisione.

  • art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'esimente dell'obiettiva incertezza non opera per il 2011, poiché la legge interpretativa del 2010 aveva chiarito la disciplina applicabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia viene escluso perché la questione dell'obiettiva incertezza è stata comunque vagliata nel merito.

  • art. 53 Cost.

    È il parametro costituzionale alla base della declaratoria di illegittimità parziale ricostruita dalla Corte con riguardo alle annualità anteriori al 2011.

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Costituisce la disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, interpretata alla luce della legge del 2010 e della giurisprudenza costituzionale e unionale.

  • L. 13 dicembre 1989, n. 401

    Richiamata solo incidentalmente nel confronto con la rilevanza penale dell'attività di raccolta scommesse, senza incidenza sulla soggettività passiva tributaria.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'attività di organizzazione e gestione del servizio di gioco, non la singola giocata in sé; rileva quindi la raccolta e trasmissione delle scommesse e non solo la conclusione formale del contratto con lo scommettitore.
  • Ai fini soggettivi, è passivo dell'imposta chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche in assenza di concessione; il soggetto estero per conto del quale l'attività è svolta risponde solidalmente.
  • Per le annualità successive al 2010-2011, la disciplina interpretativa ha chiarito l'assoggettamento all'imposta anche delle ricevitorie operanti per bookmaker privi di concessione, consentendo la traslazione del carico tributario attraverso la regolazione delle commissioni.
  • Il tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non viola il divieto unionale di imporre imposte sul volume d'affari se non colpisce il valore aggiunto, non prevede detrazione IVA e si applica all'importo scommesso.
  • Nel settore dei giochi d'azzardo, restrizioni e differenziazioni normative possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali tutela dei consumatori, ordine pubblico, prevenzione della criminalità ed evasione fiscale, purché rispettino la proporzionalità.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina automaticamente invalidità dell'atto; occorre dimostrare un concreto pregiudizio difensivo e l'oggettiva impossibilità di comprenderne il contenuto.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non è applicabile quando una legge interpretativa abbia già chiarito la portata della disciplina nel periodo d'imposta considerato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.