Sentenza n. 14724/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del decreto di esclusione n.-OMISSIS-del 13 aprile 2023, comunicato al ricorrente in data 24 aprile 2023, con il quale il Ministero dell''Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l''amministrazione generale ha disposto l''esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14 novembre 2018, esclusione già comunicata dalla commissione d''esame al termine della prova espletata in data 5 aprile 2023 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, nella sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell''insufficiente esecuzione dell''esercizio di cui all''allegato C del bando di concorso “MODULO 3”, - del verbale della commissione d''esame -OMISSIS- e della scheda di valutazione relativa al ricorrente, comunicati al ricorrente in data 24 aprile 2023, unitamente al predetto decreto di esclusione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato superamento del modulo 3 della prova di capacità operativa, nonché verbale e scheda di valutazione della commissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato i moduli 1 e 2 della prova di capacità operativa, risultava non idoneo al modulo 3, relativo alla valutazione dell’acquaticità, avendo completato l’esercizio in 57,76 secondi, oltre il limite massimo di 35 secondi previsto dal bando. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’allegato C del bando e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che la presenza in acqua di un istruttore sommozzatore, che avrebbe nuotato improvvisamente e a breve distanza parallelamente al candidato, lo avrebbe distratto e indotto a perdere tempo. Deduceva, inoltre, l’illegittimità dell’allegato C, per difetto di istruttoria ed irragionevolezza, nella parte in cui prevedeva una cooperazione del candidato nelle operazioni di cronometrazione, anziché affidare integralmente la misurazione del tempo all’Amministrazione. Infine, lamentava la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, ritenendo il decreto di esclusione scarno e apodittico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la presenza in acqua del personale sommozzatore, in quanto misura ordinaria e necessaria di sicurezza connessa allo svolgimento di una prova di acquaticità, finalizzata a garantire il pronto intervento in caso di malore o pericolo per l’incolumità del candidato. Dalla relazione dell’Amministrazione risultava che i sommozzatori operavano secondo procedure standard, rimanendo normalmente statici sul fondo della piscina e muovendosi solo in presenza di una situazione di pericolo, anche potenziale. Tale modalità, applicata indistintamente a tutti i candidati, non è stata ritenuta idonea a condizionare la prova né a ledere la par condicio. Il giudice ha altresì ritenuto ragionevole la partecipazione del candidato all’attivazione e all’arresto della cronometrazione automatica, mediante il distacco dalla pedana e il tocco della piastra finale, trattandosi di modalità chiaramente prevista dal protocollo di esecuzione del modulo 3 e applicata uniformemente. La misurazione era inoltre verificata dalla commissione mediante confronto con la cronometrazione manuale. Il verbale della commissione del 5 aprile 2023 comprovava il superamento del tempo massimo previsto dal bando e forniva adeguato supporto al provvedimento di esclusione, con conseguente infondatezza anche della censura relativa al difetto di motivazione. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 8 e allegato C del bando di concorso
modulo 3 relativo alla prova di acquaticità; limite massimo di 35 secondi
Le prescrizioni della lex specialis disciplinavano le modalità di svolgimento della prova, prevedendo sia il limite temporale sia le modalità di attivazione e arresto della cronometrazione automatica; la loro applicazione uniforme ha escluso la lesione della par condicio.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di esclusione è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il richiamo alle risultanze concorsuali, compendiate nel verbale della commissione, dalle quali emergeva il superamento del tempo massimo previsto dal bando.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento con riferimento alla trattazione dell’udienza da remoto.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali di acquaticità, la presenza di personale specializzato per la sicurezza dei candidati costituisce una misura ordinaria e necessaria, legittima quando sia svolta secondo procedure standard e sia applicata uniformemente a tutti i concorrenti.
- La presenza di personale di sicurezza durante una prova concorsuale non determina di per sé un condizionamento illegittimo della prova, se il personale rimane normalmente in posizione di vigilanza e interviene operativamente solo in presenza di situazioni di pericolo.
- È legittimo prevedere che il candidato cooperi alle operazioni di cronometrazione automatica mediante gesti chiaramente predeterminati dalla lex specialis, purché tali modalità siano applicate indistintamente a tutti i concorrenti e siano accompagnate da controlli idonei sull’esattezza della misurazione.
- Il verbale della commissione che documenta il superamento del limite temporale previsto dal bando può fornire adeguata motivazione al provvedimento di esclusione, anche quando il decreto richiami sinteticamente le risultanze della prova.
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