Ordinanza n. 4004/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto ministeriale del 15 aprile 2026, recante l’indizione -ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21 - dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA (Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 - Graduatorie a.s. 2026/2027); - del decreto direttoriale USR Puglia n. 24832 del 21.04.2026, avente ad oggetto avente ad oggetto l’indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027 _ Avviso di pubblicazione dei bandi, ai sensi della O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 e della nota ministeriale prot. n. AOODGPER 10009 del 15 aprile 2026. Concorso riservato al personale che ha maturato 24 mesi di servizio; - del decreto direttoriale USR Puglia n. 24833 del 21.04.2026, avente ad oggetto avente ad oggetto l’indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027; - del decreto direttoriale USR Puglia n. 24813 del 20.04.2026, pubblicato il 21.04.2026, avente ad oggetto l’indizione nell’anno scolastico 2025/26 – graduatorie 2026/27, del concorso per titoli di cui all’art. 554 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO dell’area “degli Assistenti” (di cui all’art. 50 CCNL 2019-21) del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali per le province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, nella parte in cui all’art. 1.4 stabilisce che “Le norme contenute nell’ 4 O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, riportate nell’unito bando di concorso, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante del bando stesso”, prevedendo, dunque, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali (All. 1, lett. b, O.M. 21/2009); - del decreto direttoriale USR Puglia n. 24814 del 20.04.2026, pubblicato il 21.04.2026, avente ad oggetto l’indizione nell’anno scolastico 2025/26 – graduatorie 2026/27, del concorso per titoli di cui all’art. 554 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO dell’area “degli Assistenti” (di cui all’art. 50 CCNL 2019-21) del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali per le province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, nella parte in cui all’art. 1.4 stabilisce che “Le norme contenute nell’ O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, riportate nell’unito bando di concorso, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante del bando stesso”, prevedendo, dunque, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali; - del decreto direttoriale USR Puglia n. 24819 del 20.04.2026, pubblicato il 21.04.2026, avente ad oggetto l’indizione nell’anno scolastico 2025/26 – graduatorie 2026/27, del concorso per titoli di cui all’art. 554 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO dell’area “degli Assistenti” (di cui all’art. 50 CCNL 2019-21) del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali per le province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, nella parte in cui all’art. 1.4 stabilisce che “Le norme contenute nell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, riportate nell’unito bando di concorso, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante del bando stesso”, prevedendo, dunque, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali; - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto (O.M. 23 febbraio 2009, n. 21), connesso e/o collegato, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi; con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e quindi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di Bari e Foggia ad attribuire ai ricorrenti punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro nelle graduatorie provinciali permanenti ATA definitive a.s. 2026/2027 – provincia di Bari e Foggia per tutti i profili professionali in cui sono inseriti i ricorrenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bandi e atti di indizione dei concorsi per titoli ATA per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali 2026/2027, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego
Esito
Favorevole al ricorrente (personale ATA)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale del 15 aprile 2026 e i bandi dell'USR Puglia relativi ai concorsi per titoli destinati all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027. La contestazione riguarda la previsione, derivante dall'O.M. n. 21/2009, secondo cui il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi prestati non in costanza di rapporto di impiego sono valutati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali, anziché come servizio effettivo nella medesima qualifica. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti nella parte lesiva e l'attribuzione di 6 punti per ogni anno e di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio militare, con inserimento nelle graduatorie provinciali definitive con il punteggio così ricalcolato. In via cautelare hanno chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti per anticipare gli effetti della tutela in ragione del più recente orientamento del Consiglio di Stato, sentenza n. 2197 del 17 marzo 2026, favorevole alla parificazione del punteggio del servizio militare di leva indipendentemente dal momento in cui esso sia stato prestato. Ha quindi disposto la sospensione degli atti impugnati e ha ordinato all'amministrazione di attribuire provvisoriamente ai ricorrenti il punteggio pieno richiesto, con conseguente inserimento con riserva nelle relative graduatorie. La decisione è cautelare e non definisce il merito, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 13 gennaio 2027. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 554 d.lgs. 297/1994
Costituisce la base normativa dei concorsi per titoli per l'accesso e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA.
O.M. 23 febbraio 2009, n. 21
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
È la disciplina applicata dai bandi per la valutazione del servizio militare; la sua interpretazione, secondo l'orientamento richiamato dal TAR, deve condurre alla parificazione del punteggio del servizio di leva senza distinguere in base alla circostanza che il servizio sia stato prestato o meno durante un rapporto di impiego.
art. 55 c.p.a.
Consente l'adozione della tutela cautelare; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti e ha sospeso gli atti impugnati.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per disporre la sospensione degli atti e anticipare provvisoriamente l'attribuzione del punteggio pieno e l'inserimento con riserva nelle graduatorie.
Massime di principio
- Nella valutazione del servizio militare di leva ai fini dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, il punteggio deve essere parificato indipendentemente dal fatto che il servizio sia stato prestato durante o al di fuori di un rapporto di impiego, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella decisione.
- Quando l'orientamento giurisprudenziale più recente è favorevole alla pretesa di attribuzione del punteggio, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente i bandi e disporre provvisoriamente l'attribuzione del punteggio pieno, con inserimento con riserva nella graduatoria, rinviando al merito la definizione della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 446/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 447/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1610/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1687/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1694/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →