Cassazione Civile, Ordinanza n. 07562/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento regionale concesso a un comune per un'operazione ammessa a contributo con decreto del 2013, parzialmente erogato e poi oggetto di revoca in autotutela nel 2017 da parte dell'assessorato regionale, che aveva anche disposto il recupero delle somme già versate e il disimpegno del residuo. Il comune aveva chiesto l'accertamento della illegittimità della revoca, sostenendo che fosse intervenuta oltre il termine di cui all'art. 21-nonies l. 241/1990 e che il provvedimento fosse viziato da eccesso di potere e carenza di motivazione. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano dato ragione al comune. In cassazione l'assessorato ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, ma la censura è stata ritenuta nuova rispetto all'appello, generica e anche costruita su un presupposto diverso da quello accertato dai giudici di merito: la corte d'appello aveva qualificato l'atto come revoca, mentre il ricorso sosteneva in via preliminare la natura decadenziale del provvedimento senza specifica impugnazione della qualificazione data in sentenza. È stato inoltre rilevato che l'argomento relativo all'art. 57 del regolamento CE n. 1083/2006 era stato già disatteso nei gradi di merito e non specificamente censurato.
La decisione
La Corte ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'assessorato regionale. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di cassazione in favore del comune, alla corresponsione di una somma equitativa ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controparte, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Resta quindi ferma la decisione di merito che aveva riconosciuto al comune il diritto all'erogazione integrale del finanziamento e della somma residua.
Norme richiamate
art. 21-nonies L. 241/1990
termine massimo di 18 mesi
La disciplina dell'annullamento d'ufficio e il relativo termine sono richiamati come parametro di legittimità del provvedimento; la censura che li invoca deve però essere specifica e coerente con la qualificazione dell'atto operata dal giudice di merito.
art. 57 Regolamento CE n. 1083/2006
entro cinque anni dal completamento dell'operazione
La disposizione è stata considerata inapplicabile alla fattispecie dai giudici di merito; la Cassazione rileva che tale statuizione non era stata specificamente censurata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta con argomentazioni intelligibili e puntuali, indicando il contrasto tra la sentenza impugnata e la norma o la sua interpretazione giurisprudenziale.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione camerale con proposta può essere confermata e, in caso di decisione conforme, rilevano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La mancata memoria della ricorrente è valorizzata come ulteriore elemento del quadro processuale, pur non essendo decisiva da sola.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta, la Corte applica la condanna equitativa per lite temeraria e la condanna in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce una censura nuova rispetto a quelle devolute in appello, senza che la nuova questione sia stata oggetto di specifica trattazione nei gradi di merito.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi in affermazioni assertive o in una mera contrapposizione di ricostruzioni di fatto: occorre indicare in modo chiaro e specifico quale affermazione in diritto della sentenza sia in contrasto con la norma invocata o con la relativa giurisprudenza.
- Non è ammissibile impugnare la decisione di legittimità partendo da un presupposto fattuale o qualificatorio radicalmente diverso da quello accertato dal giudice di merito, se tale accertamento non viene specificamente censurato.
- Quando il giudice di merito qualifica il provvedimento come revoca e l'impugnazione si fonda invece sulla sua pretesa natura decadenziale, la censura è inammissibile se non contesta in modo puntuale la qualificazione giuridica e l'accertamento in fatto compiuti nella sentenza impugnata.
- La mancata specifica impugnazione di una ration decidendi autonoma e decisiva rende il ricorso inammissibile anche se vengono svolte altre critiche avverso la decisione.
- In caso di definizione camerale conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. possono applicarsi le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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