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Sentenza

Sentenza n. 2473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 01021/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva respinto la domanda risarcitoria per il ritardo nell'erogazione del contributo di ricostruzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario aveva ottenuto, con una precedente sentenza, l'annullamento della graduatoria regionale che lo aveva collocato al n. 898 anziché al n. 474/bis, con conseguente riesame della domanda e stanziamento del contributo originario di euro 714.016,00. Agiva quindi per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata tempestiva erogazione del contributo e, in particolare, dall'indisponibilità dell'immobile nel periodo necessario alla sua ricostruzione. In appello ha rinunciato alla pretesa relativa ai maggiori costi di ricostruzione, essendo intervenuto un successivo finanziamento, e ha censurato il rigetto della domanda concernente il mancato godimento del bene. Ha dedotto che l'ammissione a finanziamento risultava dal decreto regionale di riesame e che non era necessario provare la data di erogazione del contributo spettante al beneficiario collocato al n. 474, trattandosi di un dato estraneo alla sua sfera conoscitiva. Ha inoltre sostenuto l'ammissibilità della prova presuntiva e della liquidazione equitativa del danno, anche mediante il criterio del valore locativo, invocando gli artt. 1226 e 2056 c.c. e il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul danno da perdita della facoltà di godimento dell'immobile.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non contestato e comunque provato l'an debeatur del contributo, poiché il decreto regionale di riesame aveva ricollocato il progetto al n. 474/bis e stanziato la somma necessaria. Ha confermato che il danno conseguenza deve essere allegato e provato dal danneggiato, ma ha escluso che la prova della data di erogazione del contributo al progetto n. 474 costituisse l'unico mezzo utilizzabile o che la sua mancanza imponesse il rigetto della domanda. La data di erogabilità del contributo e la durata ragionevole dei lavori potevano essere dimostrate anche per presunzioni. Il danno è stato qualificato come danno emergente da perdita della facoltà di godimento dell'immobile, distinto dal lucro cessante e risarcibile anche in caso di utilizzazione diretta del bene. La quantificazione poteva avvenire equitativamente sulla base del valore locativo, senza necessità di provare la mancata percezione di canoni, la perdita di reddito d'impresa o l'acquisto o la locazione di un immobile sostitutivo. Il Collegio ha individuato il periodo risarcibile dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016: il primo termine è stato determinato considerando, in via presuntiva, tre anni per la disponibilità delle risorse e tre anni per la ricostruzione; il secondo coincide con il sisma del 2016, ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale rispetto al mancato godimento successivo. Il danno è stato liquidato equitativamente in euro 234.709,96, arrotondati a euro 235.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla proposizione della domanda fino al soddisfo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    conseguenza immediata e diretta

    Il danno risarcibile comprende le conseguenze patrimoniali immediate e dirette dell'evento dannoso; nel caso concreto il mancato godimento è stato limitato al periodo causalmente imputabile al ritardo amministrativo.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare; il valore locativo è stato utilizzato come parametro economico della perdita della facoltà di godimento.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la valutazione del danno patrimoniale da illecito secondo i criteri civilistici applicabili alla responsabilità amministrativa.

  • d.l. n. 6/1998, convertito nella l. n. 61/1998

    Base normativa del contributo per la ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma del 1997.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Richiamato per distinguere il regime dell'occupazione amministrativa senza titolo dalla diversa fattispecie del ritardo nell'erogazione del contributo di ricostruzione.

  • art. 12, comma 1, ordinanza Ministero dell'interno n. 2668/1997

    Fonte della relazione pubblica sullo stato degli interventi, utilizzata quale elemento per stimare i tempi ordinari di disponibilità delle risorse.

Massime di principio

  • Quando sia già accertata con giudicato l'illegittimità colposa dell'azione amministrativa e la spettanza del bene della vita, il giudizio risarcitorio può riguardare esclusivamente la prova e la quantificazione delle conseguenze patrimoniali del ritardo.
  • La prova del danno conseguenza grava sul danneggiato, ma non deve necessariamente essere fornita mediante la documentazione relativa all'erogazione del contributo a un diverso beneficiario: la data di erogabilità del contributo può essere dimostrata anche mediante presunzioni fondate su fatti noti e su dati desumibili dagli atti amministrativi e da fonti pubbliche.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'erogazione di un contributo necessario alla ricostruzione può rendere risarcibile il danno emergente derivante dalla perdita della facoltà di godimento dell'immobile, anche quando il proprietario ne prevedeva l'utilizzazione diretta e non abbia dimostrato la perdita di canoni, di redditi d'impresa o il ricorso a un immobile sostitutivo.
  • Il danno da perdita della facoltà di godimento dell'immobile può essere liquidato equitativamente mediante il parametro del canone locativo di mercato, purché il giudice motivi il criterio in relazione alle peculiarità concrete del bene e del periodo considerato.
  • Nel determinare il danno da ritardo nella ricostruzione, devono essere sottratti i tempi che sarebbero stati comunque necessari per rendere disponibili le risorse e per completare i lavori; inoltre, un evento naturale sopravvenuto può interrompere il nesso causale per il periodo successivo quando, per la sua entità, renda non imputabile all'amministrazione il protrarsi dell'indisponibilità.
  • La liquidazione equitativa non esonera il danneggiato dalla prova dei fatti necessari a delimitare il periodo causalmente imputabile alla pubblica amministrazione, ma tali fatti possono essere provati anche in via presuntiva.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoBandi di finanziamento e graduatorieAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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