Sentenza n. 1858/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della concessione cimiteriale per sepoltura gentilizia, unitamente all'avviso pubblico sostitutivo della comunicazione individuale di avvio del procedimento e agli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria cimiteriale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Palermo aveva revocato una concessione cimiteriale per sepoltura gentilizia, ritenendo che nel manufatto non fossero avvenute tumulazioni da oltre cinquant'anni. Sono stati impugnati anche l'avviso pubblico utilizzato in luogo della comunicazione personale di avvio del procedimento, l'ordinanza commissariale che aveva previsto tale modalità partecipativa in deroga agli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, la disposizione regolamentare comunale sulla revoca e gli atti conseguenti. La ricorrente ha dedotto la tardività della conoscenza dell'atto, l'erroneità del presupposto fattuale posto a base della revoca, il travisamento dei fatti, la violazione dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990 e dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. 285/1990, nonché la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale. In particolare, ha documentato che l'ultima tumulazione non risaliva al 2 aprile 1967, come indicato dal Comune, ma al 21 novembre 2001, quando era stata tumulata nella sepoltura la salma del coniuge della ricorrente. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità per tardività e ha sostenuto nel merito la legittimità degli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestivo il ricorso. Il termine di impugnazione non decorreva dalla mera pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione, poiché, rispetto ai soggetti titolari di una posizione qualificata, sarebbe stata necessaria una comunicazione individuale, che non era stata effettuata. Nel merito, il giudice ha rilevato che la motivazione della revoca si fondava integralmente sull'erroneo presupposto dell'assenza di tumulazioni per oltre cinquant'anni, mentre dagli atti comunali risultava una tumulazione nel 2001. Tale errore integrava travisamento dei fatti. Il TAR ha inoltre qualificato la revoca della concessione cimiteriale come provvedimento di secondo grado, incidente su una concessione già rilasciata e produttiva di effetti durevoli. L'esercizio del potere di revoca richiedeva quindi una rinnovata e attuale ponderazione dell'interesse pubblico e degli interessi privati coinvolti, oltre alla piena partecipazione della ricorrente, in funzione difensiva e collaborativa. Il Comune non aveva acquisito e ponderato correttamente gli elementi di fatto e di diritto relativi alla concreta situazione della sepoltura. Gli atti impugnati sono stati annullati, con obbligo per l'amministrazione di riavviare il procedimento in contraddittorio con la ricorrente, restando salve le successive determinazioni discrezionali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata.
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, previa interlocuzione con le parti.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Comunicazione di avvio del procedimento.
La partecipazione personale dei soggetti titolari di una posizione qualificata non può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso quando l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare la comunicazione individuale.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Revoca dei provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole.
La revoca di una concessione cimiteriale è un provvedimento di secondo grado e richiede una rinnovata e attuale valutazione comparativa dell'interesse pubblico e degli interessi privati coinvolti.
art. 92, comma 2, d.P.R. 285/1990
Le concessioni…possono essere revocate.
La norma configura un potere discrezionale di revoca delle concessioni cimiteriali, esercitabile nel rispetto dei presupposti normativi, dell'istruttoria e della partecipazione degli interessati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei suoi familiari.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati identificativi contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- La revoca di una concessione cimiteriale già rilasciata e produttiva di effetti durevoli costituisce un provvedimento di secondo grado e richiede una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico, comparata con gli interessi privati coinvolti.
- Il potere discrezionale di revoca delle concessioni cimiteriali deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria completa e aggiornata, che accerti effettivamente la sussistenza dei presupposti fattuali previsti dalla disciplina applicabile.
- L'erronea individuazione dell'ultima tumulazione, quando tale circostanza costituisce il presupposto esclusivo della revoca della concessione, integra travisamento dei fatti e vizia il provvedimento.
- Prima di revocare una concessione cimiteriale, l'amministrazione deve garantire la partecipazione effettiva del concessionario o degli aventi causa titolari di una posizione qualificata, consentendo loro di rappresentare elementi di fatto e di diritto rilevanti.
- La pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio o con modalità analoghe non sostituisce la comunicazione individuale di avvio del procedimento quando l'amministrazione conosce o avrebbe dovuto individuare i soggetti direttamente incisi dal provvedimento.
- In caso di annullamento della revoca per vizi istruttori e partecipativi, il giudice può disporre il riavvio del procedimento in contraddittorio, lasciando impregiudicato l'esercizio della discrezionalità amministrativa e le successive determinazioni dell'ente.
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