Sentenza n. 826/2026 - Latina, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno costituito dal calo del numero degli allievi, negli anni 2009 e 2010, causato dalla nota prot. 6/Ris del 15/7/2009, a firma del Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Latina con la quale era stato disposto che “le sedute di esame richiesta da codesta autoscuola, le cui date sono parzialmente già calendarizzate, non verranno svolte presso codesta autoscuola bensì in orario di ufficio presso questa Sede provinciale di Latina”, e dalla successiva nota prot. 10 ris del 31/8/2009 dello stesso Ufficio, di conferma della precedente nota, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza della Sezione Staccata di Latina del T.A.R. Lazio n. 555/2015, depositata in segreteria il 20 luglio 2015, e per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Latina al risarcimento danni quantificati in € 50.000,00 come da perizia giurata allegata, oltre euro 2.500,00 sostenute nel giudizio dinanzi al T.A.R, come da fattura che si produce, e, quindi, complessivamente di euro 52.500.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note con cui era stato disposto lo svolgimento degli esami di guida presso la sede provinciale della Motorizzazione anziché presso l'autoscuola
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti negli anni 2009 e 2010 per il calo degli allievi dell'autoscuola, ritenuto conseguenza delle note del 15 luglio e del 31 agosto 2009 con cui l'Ufficio provinciale della Motorizzazione aveva trasferito presso la propria sede le sedute di esame già calendarizzate presso l'autoscuola. Le note erano state annullate con sentenza del TAR passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto la colpa dell'amministrazione, in particolare per la tardiva esecuzione dell'ordinanza cautelare che aveva sospeso gli effetti dei provvedimenti, sostenendo che l'autorizzazione allo svolgimento degli esami presso la sede dell'autoscuola fosse stata ripristinata soltanto nel dicembre 2010. Ha domandato il risarcimento di euro 50.000 per il calo degli allievi e di euro 2.500 per le spese del precedente giudizio, oltre interessi e rivalutazione, producendo una perizia giurata. L'amministrazione ha contestato la pretesa risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricordato che la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per provvedimento illegittimo richiede la condotta causativa, il dolo o la colpa, il danno ingiusto e il nesso causale. Ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo dall'illegittimità già accertata delle note e l'elemento soggettivo, almeno sotto il profilo della colpa, dalla mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare dal dicembre 2009 al dicembre 2010. Non ha però ritenuto provati né il danno ingiusto né il nesso causale. La relazione dell'amministrazione e i dati statistici ministeriali hanno evidenziato un generalizzato calo delle prove e degli iscritti nella provincia di Latina: rispetto al 2008, le prove erano diminuite di circa 3.000 nel 2009 e di circa 5.000 nel 2010, con anche una riduzione della quota di candidati iscritti presso autoscuole. Tale andamento congiunturale poteva spiegare, almeno in parte, la diminuzione degli allievi dell'autoscuola indipendentemente dai provvedimenti illegittimi. La perizia del ricorrente non ha quindi dimostrato che il calo fosse causalmente imputabile alla condotta amministrativa. È stata inoltre respinta la domanda relativa alle spese del precedente giudizio, poiché tali spese erano già state liquidate nella sentenza di annullamento, per euro 3.000 oltre accessori. Le spese del giudizio risarcitorio sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 121 d.lgs. 285/1992
Richiamato nel quadro normativo relativo allo svolgimento degli esami di guida presso la sede dell'autoscuola.
art. 19 l. 870/1986
Richiamato quale fondamento dello svolgimento delle sedute di esame presso la sede dell'autoscuola.
art. 30 c.p.a.
La decisione applica i presupposti della responsabilità risarcitoria per lesione di interessi legittimi, richiedendo la prova della condotta, dell'elemento soggettivo, del danno ingiusto e del nesso causale.
Massime di principio
- L'illegittimità del provvedimento amministrativo accertata in sede giurisdizionale integra l'elemento oggettivo della responsabilità della pubblica amministrazione, ma non comporta automaticamente il risarcimento del danno.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova congiunta del danno ingiusto e del nesso causale tra la condotta amministrativa e il pregiudizio lamentato; il mero andamento sfavorevole dell'attività economica non è sufficiente.
- Quando il danno allegato consiste nella perdita di clienti o utenti, il ricorrente deve dimostrare che la diminuzione sia causalmente riconducibile alla condotta amministrativa e non, almeno in parte, a fattori generali di mercato o a una congiuntura economica sfavorevole.
- La colpa dell'amministrazione può essere desunta dalla mancata o tardiva esecuzione di un'ordinanza cautelare notificata, ma l'accertamento della colpa non supplisce alla mancata prova del danno e del nesso causale.
- Le spese legali sostenute in un precedente giudizio non possono essere nuovamente chieste a titolo risarcitorio quando siano già state liquidate nella sentenza che ha definito quel giudizio.
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