Sentenza n. 6550/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del DPCM del 28 luglio 2025 pubblicato in data 31 luglio 2025 con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 nella parte in cui richiama e applica “la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l’elenco dei vincitori del concorso e dell’indicazione dell’amministrazione assegnata ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”; - del Decreto del Presidente della SNA n. 132/2025 con il quale è stata adottata la Graduatoria finale del IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici; - del Decreto del Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 con il quale è stata approvata la Graduatoria successiva all’esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso concorso; - del Decreto del Presidente della SNA n. 126/2024 recante "9° Corso concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale - norme relative agli allievi"; - della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 2072-P del 19/03/2025; - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 038834 del 2 settembre 2025 recante la trasmissione, per la sottoscrizione, del contratto individuale di lavoro, con decorrenza 10 settembre 2025; - dell’atto recante la presa di servizio della Dott.ssa Silvia Tossini in qualità di dirigente di seconda fascia presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione della graduatoria intermedia e della graduatoria finale del IX corso-concorso SNA, nonché assegnazione della ricorrente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base della graduatoria intermedia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, ammessa al IX corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti, ha contestato che l'assegnazione finale alle amministrazioni di destinazione fosse stata effettuata sulla base della graduatoria di merito intermedia, formata dopo l'esame conclusivo della fase di formazione generale di otto mesi, anziché sulla base della graduatoria finale redatta dopo l'esame finale, sostenuto al termine dei quattro mesi di formazione specialistica. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 12, 13, 14 e 15 del d.P.R. n. 272/2004, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà. Secondo la ricorrente, la graduatoria intermedia aveva la sola funzione di determinare, secondo le preferenze espresse, l'amministrazione presso cui svolgere la formazione specialistica, mentre l'assegnazione finale avrebbe dovuto avvenire in base al punteggio dell'esame finale e alla graduatoria definitiva. Le amministrazioni hanno eccepito l'irricevibilità per tardiva impugnazione della graduatoria intermedia e hanno chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la lesione si fosse concretizzata soltanto con l'approvazione della graduatoria definitiva, pubblicata il 31 luglio 2025, poiché solo allora era emersa l'assegnazione finale contestata. Nel merito, ha accolto il ricorso. Ha interpretato gli artt. 12-15 del d.P.R. n. 272/2004 nel senso che la graduatoria formata dopo la fase di formazione generale ha natura intermedia: essa individua gli allievi ammessi alla fase successiva e consente di assegnarli all'amministrazione presso cui svolgere la formazione specialistica, secondo le preferenze espresse. La graduatoria finale, invece, deve essere formata dopo l'esame finale e utilizzata per individuare i vincitori e procedere alla loro assegnazione definitiva alle amministrazioni. Il Collegio ha valorizzato la distinzione normativa tra gli 'allievi' che superano l'esame intermedio e i 'vincitori' che superano l'esame finale, nonché la previsione di un punteggio per quest'ultimo esame. Ha quindi disposto, quale effetto conformativo, che la ricorrente sia rimessa in termini per scegliere l'amministrazione di destinazione sulla base del punteggio conseguito nell'esame finale. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento sono richiamati a sostegno della necessità di utilizzare la graduatoria finale per l'assegnazione definitiva dei vincitori.
art. 12 d.P.R. n. 272/2004
Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.
La previsione di un esame finale distinto da quello conclusivo della formazione generale conferma la presenza di una fase valutativa finale cui deve essere riconosciuta rilevanza nella graduatoria conclusiva.
art. 13 d.P.R. n. 272/2004
Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.
La graduatoria formata all'esito della formazione generale ha funzione intermedia e individua allievi positivamente valutati ammessi alla fase successiva, non ancora i vincitori definitivi.
art. 14, comma 1, d.P.R. n. 272/2004
Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi.
L'assegnazione effettuata secondo la graduatoria intermedia serve a individuare l'amministrazione presso cui svolgere la formazione specialistica; non determina necessariamente l'assegnazione finale.
art. 14, comma 2, d.P.R. n. 272/2004
Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.
L'esame finale attribuisce un punteggio rilevante ai fini della graduatoria conclusiva e del riconoscimento della qualifica di vincitore.
art. 15, commi 1 e 2, d.P.R. n. 272/2004
Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [...] La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.
L'assegnazione definitiva dei vincitori deve avvenire sulla base della graduatoria finale approvata con DPCM, redatta dopo il superamento dell'esame finale.
Massime di principio
- Nel corso-concorso per l'accesso alla dirigenza articolato in una fase di formazione generale, una fase di formazione specialistica e un esame finale, la graduatoria formata dopo la formazione generale ha natura intermedia e non coincide necessariamente con la graduatoria definitiva dei vincitori.
- L'assegnazione effettuata sulla base della graduatoria intermedia serve, secondo l'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 272/2004, a individuare l'amministrazione presso cui l'allievo svolge il periodo di formazione specialistica; essa non determina di per sé l'assegnazione finale all'amministrazione di destinazione.
- La graduatoria finale dei vincitori deve tener conto dell'esame finale previsto dal regolamento SNA e deve essere utilizzata per l'assegnazione definitiva dei vincitori alle amministrazioni di destinazione ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 272/2004.
- La distinzione normativa tra la qualifica di 'allievo', riferita ai soggetti che superano l'esame della formazione generale, e quella di 'vincitore', riferita ai soggetti che superano l'esame finale, impedisce di attribuire alla graduatoria intermedia gli effetti propri della graduatoria finale.
- Quando l'amministrazione abbia effettuato l'assegnazione definitiva sulla base della graduatoria intermedia anziché di quella finale, il giudice può disporre, quale effetto conformativo, la rimessione dell'interessato in termini per scegliere l'amministrazione di destinazione in base al punteggio conseguito nell'esame finale.
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