Parere n. 1174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Lorenza Simonelli contro il Ministero dell’università e della ricerca, il CISIA, il CINECA e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’annullamento in via incidentale in parte qua della nota ministeriale 18 aprile 2024 emessa in asserita esecuzione dell’ordinanza n. 1286/2024 del Consiglio di Stato e della nota ministeriale 18 gennaio 2024 emessa in asserita esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 863/2024, qualora e se lesiva, nonché del comportamento anche successivo dell’Amministrazione e di tutti gli atti conseguenti, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, rilevando che l'opposizione del Ministero era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente riassunto in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 48 c.p.a. L'istanza cautelare è stata assorbita. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
Impugnazione, con istanza cautelare, di atti ministeriali adottati in asserita esecuzione di provvedimenti giurisdizionali relativi a una procedura di accesso universitario
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con un unico articolato motivo, la nota ministeriale del 18 aprile 2024, la nota ministeriale del 18 gennaio 2024, ove lesive, nonché il comportamento successivo dell'Amministrazione e gli atti conseguenti. Ha dedotto violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost., disparità di trattamento, lesione del legittimo affidamento, violazione del principio del merito e della lex specialis di concorso, violazione della legge n. 264/1999, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Nel corso del procedimento il Ministero ha proposto tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha comunicato l'avvenuta riassunzione del giudizio dinanzi al TAR competente e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale
L'opposizione proposta dal Ministero ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto dinanzi al TAR competente ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
Istanza cautelare
L'istanza cautelare non è stata esaminata nel merito ed è stata dichiarata assorbita per effetto della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
atto di opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, ove il ricorrente provveda alla riassunzione.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 48 c.p.a.
costituzione in giudizio e riassunzione
È richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorso è stato riassunto dinanzi al TAR competente dopo l'opposizione.
artt. 3, 34 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure di disparità di trattamento, tutela dell'accesso all'istruzione, buon andamento, imparzialità e ragionevolezza; tali censure non sono state esaminate nel merito.
legge 2 agosto 1999, n. 264
È stata richiamata dalla ricorrente con riferimento alla disciplina dell'accesso programmato agli studi universitari; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione propone rituale e tempestiva opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume la controversia dinanzi al giudice amministrativo competente, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale assorbe l'istanza cautelare proposta nel procedimento consultivo, che non deve essere esaminata nel merito dalla Sezione consultiva.
Trasposizione di un ricorso straordinario relativo ad atti ministeriali in materia di accesso universitario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una studentessa contro il Ministero dell'università e della ricerca, il CISIA, il CINECA e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Il ricorso riguardava alcune note ministeriali adottate in asserita esecuzione di precedenti provvedimenti giurisdizionali, nonché il comportamento successivo dell'Amministrazione e gli atti conseguenti.
Censure dedotte
La ricorrente aveva formulato un unico articolato motivo, prospettando:
- violazione degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione;
- disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento;
- violazione del principio del merito e della lex specialis della procedura concorsuale;
- violazione della legge 2 agosto 1999, n. 264;
- irragionevolezza, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Era stata inoltre proposta un'istanza cautelare diretta alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Opposizione e riassunzione
L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'università e della ricerca, ha comunicato di avere notificato tempestiva opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale.
La difesa della ricorrente ha quindi comunicato l'avvenuta costituzione e riassunzione del giudizio dinanzi al TAR competente ai sensi dell'art. 48 c.p.a., chiedendo che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione dell'Amministrazione e ha verificato l'effettiva trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Da ciò deriva l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
La Sezione non ha esaminato le censure sostanziali relative alla procedura di accesso universitario, alla disparità di trattamento, al legittimo affidamento, alla lex specialis, alla motivazione o all'istruttoria, poiché la controversia deve proseguire davanti al giudice amministrativo competente.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. L'istanza cautelare è stata assorbita e, pertanto, non è stata esaminata nel merito.
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