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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10883/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'addizionale IRES per il settore energetico (c.d. Robin tax) versata nel 2008. Dopo il rigetto in primo grado e in appello (la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado richiamandosi alla sentenza della Corte Cost. n.10/2015), ERG ha impugnato in Cassazione sostenendo, in particolare, che la CTR avrebbe dovuto disapplicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima anche rispetto a rapporti pendenti, perché la sentenza della Corte Costituzionale avrebbe efficacia ex tunc o, comunque, la modulazione degli effetti temporali doveva essere valutata dal giudice del merito (anche alla luce del principio di stretta proporzionalità). Ha inoltre dedotto l'omesso esame dei risultati economici dell'impresa (assenza di "sovra-profitti"), chiesto la rimessione alla Corte Costituzionale e prospettato profili di incompatibilità con il diritto UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che, di fatto, impugnavano o mettevano in discussione la sentenza della Corte Costituzionale n.10/2015 (impugnazione non consentita ai sensi dell'art.137 Cost.). La Cassazione ha confermato che la Corte Costituzionale ha modulato temporalmente gli effetti della pronuncia escludendo l'applicazione retroattiva ai rapporti pendenti; perciò l'art.81 d.l. n.112/2008 continuava ad applicarsi ai rapporti in contestazione. I rilievi relativi a profili costituzionali e di diritto UE non sono stati ritenuti ammissibili nella sede di legittimità ove si punta a censurare direttamente la decisione della Corte Costituzionale. Condanna della ricorrente alle spese e obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002 (come modificato).

Norme richiamate

  • art. 136 Cost.

    stabilisce la cessazione di efficacia della norma illegittima con effetti erga omnes; la Corte Costituzionale può tuttavia modulare gli effetti temporali (es. escludere retroattività) nell'esercizio del proprio potere di bilanciamento dei principi costituzionali

  • art. 137 Cost.

    "Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione"

    impedisce che le decisioni della Corte Costituzionale siano direttamente impugnate in altri giudizi; rende inammissibili censure dirette alla sentenza costituzionale in sede di Cassazione

  • art. 81, d.l. 25 giugno 2008, n.112 (c.d. Robin tax)

    norma che ha introdotto l'addizionale IRES per il settore energetico; la Corte Costituzionale con la sent. n.10/2015 ne ha dichiarato l'illegittimità e ha modulato gli effetti temporali (escludendo la retroattività rispetto ad alcuni periodi/rapporti)

  • sentenza Corte Costituzionale n.10/2015

    "Questo potere che la Corte si è dato..."

    la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma e ha esercitato il potere di modulare temporalmente gli effetti della pronuncia sulla base del bilanciamento di principi costituzionali e del principio di stretta proporzionalità

  • art. 360, cod. proc. civ.

    elenca i motivi di ricorso per cassazione (n.3 violazione di legge, n.4 omesso esame/omessa motivazione, n.5 omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha ritenuto i motivi o inammissibili o infondati perché in realtà miravano a censurare la sentenza della Corte Costituzionale

  • art. 30, l. 11 marzo 1953, n.87

    richiamata dalla ricorrente nel contesto procedurale, ma la Cassazione non ha accolto la censura che mirava ad estendere o modificare gli effetti della pronuncia costituzionale

  • art. 132 cod. proc. civ.

    norme sulla rimessione di questioni; la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale è stata ritenuta irrilevante o inammissibile nella sede di legittimità

  • art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546

    disciplinante il processo tributario; la doglianza relativa alla mancata rimessione al giudice delle leggi è stata giudicata infondata o irrilevante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.228)

    prevede l'obbligo di un contributo unificato aggiuntivo che la Corte ha dichiarato dovuto dalla ricorrente soccombente

  • art. 3 Cost.

    principio di eguaglianza richiamato nelle argomentazioni sulla proporzionalità e discriminazione fiscale

  • art. 53 Cost.

    principio di capacità contributiva evocato nella valutazione della legittimità di misure fiscali differenziate

  • Cass. sent. n.32716/2018

    giurisprudenza di questa Corte che riconosce la possibilità che la Corte Costituzionale limiti temporalmente gli effetti della propria pronuncia (es.: decorrenza a partire da una certa data)

Massime di principio

  • Non è consentito impugnare direttamente in Cassazione la sentenza della Corte Costituzionale: le censure dirette alla pronuncia costituzionale sono inammissibili (art.137 Cost.)
  • Se la Corte Costituzionale ha modulato temporalmente gli effetti della propria decisione (es. efficacia ex nunc rispetto a rapporti già pendenti), il giudice del merito deve attenersi a quella modulazione e non può estendere retroattivamente l'effetto della declaratoria
  • Le doglianze in Cassazione che, di fatto, mirano a rimettere in discussione il bilanciamento operato dalla Corte Costituzionale (o la sua scelta di modulare gli effetti temporali) sono inammissibili o infondate: la questione di legittimità costituzionale doveva essere tempestivamente sollevata nel giudizio di merito
  • Se il contribuente ritiene di non aver beneficiato di "sovra-profitti", tale circostanza rileva sul piano probatorio e andrebbe dedotta e provata nel merito; tuttavia essa non può alterare la modulazione temporale già operata dalla Corte Costituzionale
  • Le questioni di incompatibilità con il diritto UE o di discriminazione devono essere specificamente formulate e attinenti alla posizione soggettiva del ricorrente; l'evocazione generica di profili UE senza concreto nesso con la fattispecie rischia l'irrilevanza
  • La richiesta di rimessione al giudice delle leggi è ammessa solo se sussistono i presupposti di rilevanza e manifestissima fondatezza nel rispetto delle regole processuali: non è strumento per rimettere in discussione decisioni costituzionali già adottate

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