Sentenza n. 11529/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento «Del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 (doc. 1) con il quale viene addebitato alla ricorrente l’importo relativo al c.d. payback dei dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015 – 2018 e di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale, in particolare, il Decreto del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 in data 15 settembre 2022, “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189) (doc. 2); l’accordo tra Stato e Regioni rep. atti 181 CSR del 7 novembre 2019, che stabilisce il tetto di spesa per ciascuna Regione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc 3); il decreto 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26.10.2022, recante l’ “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (22A06146) (doc. 4)”».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali e interistituzionali relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimento regionale di individuazione dell’impresa e quantificazione della quota di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, oltre al provvedimento regionale applicativo che ha individuato le aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi dovuti. Ha dedotto, tra l’altro, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 7 e 21-bis l. 241/1990, violazione dell’art. 1, comma 557, l. 145/2018 e dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, incompetenza, violazione dei termini procedimentali, del legittimo affidamento, della proporzionalità, della Direttiva 2014/24/UE e dell’art. 18 d.l. 115/2022. Secondo la ricorrente, la determinazione retroattiva dei tetti regionali e l’applicazione del payback avrebbero alterato l’equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura, violato l’affidamento degli operatori e inciso illegittimamente sulla libertà d’impresa. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale e chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda di annullamento degli atti ministeriali e degli altri atti generali presupposti. Ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse già conoscibile dagli operatori sin dal 2015, quanto all’esistenza del tetto di spesa, alle percentuali di ripiano a carico delle imprese e al criterio di calcolo proporzionale al fatturato. La successiva fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard è stata ritenuta coerente con il tetto nazionale già vigente e non lesiva dell’affidamento. Il payback opera inoltre esternamente alle gare e ai contratti, incidendo sulla complessiva sfera patrimoniale del fornitore e non sull’entità della fornitura o sul prezzo contrattuale; non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato, conforme alla riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e legittimo affidamento. Sono state respinte anche le richieste di rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia. Quanto al provvedimento della Regione Marche e agli ulteriori provvedimenti regionali applicativi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. L’attività regionale è stata qualificata come meramente vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva: le regioni si limitano a verificare il fatturato, individuare le imprese e calcolare l’importo dovuto secondo parametri già fissati dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo. Ne deriva un rapporto obbligatorio e una posizione di diritto soggettivo dell’impresa al corretto calcolo della somma. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015
Il testo richiama i commi 1, 8, 9 e 9-bis.
La norma disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, la quota di ripiano a carico delle imprese, i criteri di calcolo e la procedura di individuazione delle aziende obbligate per gli anni 2015-2018.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
il superamento del tetto è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA ed è dichiarato con decreto ministeriale.
La disposizione ha precisato i criteri di rilevazione del superamento del tetto e ha confermato la base normativa del meccanismo di ripiano.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011
ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici.
Costituisce la base originaria della disciplina del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012
il tetto nazionale è stato fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Il tetto nazionale costituisce parametro già conoscibile dagli operatori e utilizzato per valutare la prevedibilità del successivo tetto regionale.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022
ha introdotto il comma 9-bis nell’art. 9-ter d.l. 78/2015.
Ha disciplinato la procedura di attuazione del ripiano per gli anni 2015-2018, attribuendo alle regioni la verifica contabile, l’individuazione delle aziende e l’imposizione del pagamento.
art. 8 d.l. 34/2023
Il testo richiama il fondo di 1.085 milioni di euro per il 2023 e la riduzione al 48 per cento della quota di ripiano.
La disciplina ha ridotto l’importo gravante sulle imprese e ha costituito uno degli elementi considerati dalla Corte costituzionale nella valutazione di proporzionalità del meccanismo.
art. 11 c.p.a.
la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine di legge.
La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la translatio iudicii davanti al giudice ordinario.
art. 133 c.p.a.
Il testo lo richiama con riferimento all’assenza, nella controversia, di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Il riparto è operato secondo il criterio ordinario della natura della situazione giuridica soggettiva e del petitum sostanziale.
art. 74 c.p.a.
Il Collegio richiama precedenti conformi ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
La sentenza è motivata anche mediante richiamo sintetico a precedenti della stessa sezione su controversie sovrapponibili.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso alle parti del possibile profilo di difetto di giurisdizione rilevato d’ufficio.
La decisione sulla giurisdizione è stata preceduta dal contraddittorio sul rilievo officioso.
Massime di principio
- Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, il legittimo affidamento né il principio di irretroattività quando l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano risultava già dalla disciplina vigente al momento delle gare e dei contratti, anche se la concreta quantificazione regionale è intervenuta successivamente.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente alle procedure di gara e ai contratti di fornitura: non modifica l’esito della gara, il prezzo contrattuale o l’entità della prestazione, ma incide sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore mediante un contributo al ripiano della spesa sanitaria.
- Quando la legge e gli atti statali hanno già determinato il tetto di spesa, certificato il suo superamento e fissato le percentuali di riparto, l’attività regionale di verifica del fatturato, individuazione delle imprese e calcolo della quota dovuta è meramente vincolata e tecnico-contabile, priva di potere autoritativo e di discrezionalità amministrativa o tecnica.
- La controversia relativa al corretto calcolo della quota di payback, derivante da un’attività regionale meramente ricognitiva e da un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, riguarda un diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale.
- La previsione normativa di un meccanismo di solidarietà finanziaria a carico delle imprese fornitrici è compatibile con la riserva di legge quando la legge individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione, le percentuali di riparto e i criteri essenziali per la determinazione dell’importo.
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