Ordinanza n. 2181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 20403/2024, nell’ambito di una controversia relativa alla dismissione dei web services per l’accesso all’archivio giurisprudenziale nazionale e alle modalità di oscuramento dei dati personali nella banca dati pubblica di merito
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 20403/2024. Dal testo dell’ordinanza non sono esposti i singoli motivi d’appello. Il Consiglio di Stato rileva tuttavia che, con una successiva sentenza del TAR Lazio n. 7625/2025, il giudice di primo grado ha ritenuto contraria agli artt. 51 e 52 del d.lgs. 196/2003 la decisione dell’amministrazione della giustizia di oscurare generalizzatamente i dati personali delle parti coinvolte nei procedimenti civili pubblicati nella banca dati pubblica di merito, annullando il provvedimento ministeriale del 1° dicembre 2023 relativo alla dismissione dei web services di accesso all’archivio giurisprudenziale nazionale. Ritenendo tale decisione attinente alla materia oggetto dell’appello, il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio prima della decisione sul merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, una relazione sulle determinazioni adottate in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7625/2025. L’incombente è stato disposto per acquisire elementi utili alla decisione, considerata la rilevanza della pronuncia sopravvenuta rispetto alla controversia. L’udienza pubblica di discussione del merito è stata fissata al 15 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante e delle persone fisiche menzionate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Richiamato insieme agli artt. 65 e 67 c.p.a. nell’ambito della disciplina degli strumenti istruttori del processo amministrativo.
Richiamato quale disposizione processuale concernente l’attività istruttoria.
Secondo la sentenza del TAR richiamata, il loro disposto sarebbe stato violato dall’oscuramento generalizzato dei dati personali delle parti nei procedimenti civili pubblicati nella banca dati pubblica di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato come fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando una pronuncia sopravvenuta del giudice di primo grado interviene su una materia direttamente attinente alla controversia pendente in appello, il giudice d’appello può disporre un approfondimento istruttorio per acquisire informazioni sulle determinazioni adottate dall’amministrazione in esecuzione di tale pronuncia.
- L’ordine istruttorio può consistere nell’obbligo dell’amministrazione appellata di depositare una relazione entro un termine stabilito dal giudice, prima della fissazione o della celebrazione dell’udienza di merito.
- La decisione sulle modalità di pubblicazione e oscuramento dei dati personali contenuti nelle banche dati giurisprudenziali deve essere valutata alla luce della disciplina speciale del d.lgs. 196/2003 e della normativa europea sulla protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
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