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Sentenza

Sentenza n. 1801/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 789/2021, passata in giudicato, di condanna al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio e il difensore distrattario hanno proposto ricorso per ottemperanza contro il Comune di Avellino, chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 789/2021, passata in giudicato e notificata al Comune il 23 novembre 2021. Il titolo aveva condannato il Comune a pagare al Consorzio € 38.294,85, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, e € 4.000,00 per spese legali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario. I ricorrenti hanno dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme, degli interessi maturandi e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Hanno inoltre chiesto € 552,87, pari alla metà dell’imposta di registro versata. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato del titolo, la notifica del 23 novembre 2021, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 e l’assenza di prova del pagamento. Ha ordinato al Comune di Avellino di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza: al Consorzio € 38.294,85, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo; € 552,87 per metà dell’imposta di registro, oltre interessi legali dal pagamento del 20 febbraio 2024 al saldo; e al difensore distrattario le spese legali liquidate nel titolo, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato al saldo. Per l’ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Avellino, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla richiesta della parte, compiendo gli atti necessari, anche le eventuali modifiche di bilancio. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce impedimento all’esecuzione, fermo il rispetto dell’art. 159, comma 5, TUEL. Ha precisato che non sono rimborsabili le spese non funzionali all’introduzione dell’ottemperanza, quali quelle per atti di precetto o per procedure esecutive civili non satisfattive. Ha condannato il Comune alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Comune di Avellino di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme indicate nella sentenza da ottemperare

    Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all’amministrazione inadempiente l’esecuzione del titolo giudiziale, fissando un termine per il pagamento delle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    eseguita in data 23.11.2021 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere.

  • art. 159, comma 5, d.lgs. 267/2000

    Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.

    L’attività del commissario ad acta resta soggetta ai limiti di tutela delle somme impignorabili previsti dall’art. 159 TUEL, previa verifica dell’esistenza e legittimità delle deliberazioni contemplate dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione delle statuizioni pecuniarie entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria può essere tenuto a compiere gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento necessari; l’assenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non legittima, di per sé, il mancato adempimento del giudicato, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 159 TUEL.
  • Nel giudizio di ottemperanza non sono rimborsabili le spese derivanti dalla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti di esecuzione civile, quali gli atti di precetto o le procedure esecutive non satisfattive, quando non siano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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