Cassazione Civile, Ordinanza n. 27978/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio a un'istanza di rimborso con cui un contribuente chiedeva la restituzione del 90% di somme versate a titolo di IRPEF, ILOR e contributo al SSN, per complessivi euro 693.389,82 oltre interessi, in relazione agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, invocando l'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. La CTP aveva rigettato il ricorso per mancanza di prova dei versamenti; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda del contribuente istante, ritenendo che la prova dei versamenti fosse nella disponibilità dell'Amministrazione e che non fosse corretto affidarsi rigidamente all'art. 2697 c.c. per decidere in modo sostanzialmente più equo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 113 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR riconosciuto il rimborso in assenza di produzione documentale e senza dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario; (2) violazione degli artt. 23 e 101 Cost., degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e delle norme sul processo tributario, perché il contribuente non avrebbe assolto all'onere probatorio e non potrebbe giovarsi della mancata contestazione dell'Ufficio; (3) il testo fornito non riporta distintamente un terzo motivo ulteriore, ma indica che il ricorso era articolato in tre motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo solo nei limiti in cui introduceva per la prima volta in cassazione la questione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di indicazione del quantum, rilevando sia la novità della censura sia il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione o allegazione dell'istanza di rimborso. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, in tema di rimborso di tributi, il contribuente è attore in senso sia formale sia sostanziale e ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso. La mera proposizione dell'istanza non basta e il principio di non contestazione non elimina l'onere probatorio gravante sul contribuente. Poiché la CTR aveva accertato la mancanza di prova dei versamenti e, nonostante ciò, aveva accolto l'appello facendo prevalere un criterio di giustizia sostanziale rispetto all'art. 2697 c.c., la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi affermati.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
richiamato come base normativa dell'istanza di rimborso per i versamenti relativi agli anni 1990/1991/1992
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
evocato per sostenere l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo nel processo tributario
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
evocato per la disciplina degli atti impugnabili nel contenzioso tributario
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
evocato per la disciplina dell'atto introduttivo e dei termini/processi di impugnazione
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
invocato nel primo motivo come norma processuale del giudizio tributario
art. 23 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel secondo motivo in relazione al processo tributario e al contraddittorio
art. 27 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel primo motivo in relazione al rito tributario
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
richiamato a sostegno dei limiti e dei poteri istruttori nel processo tributario
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel secondo motivo come norma di rinvio ai principi del processo civile
art. 113 c.p.c.
richiamato per censurare la decisione che avrebbe fondato il rimborso su un criterio equitativo estraneo alle norme applicabili
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l'utilizzo del principio di non contestazione e della valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che, nel giudizio di rimborso tributario, grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio; la mancata contestazione dell'Ufficio non lo esonera da tale onere
art. 23 Cost.
richiamato nel secondo motivo dalla ricorrente, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione autonoma
art. 101 Cost.
richiamato nel secondo motivo dalla ricorrente, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione autonoma
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente a oggetto il rigetto o il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale oltre che formale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- La mera presentazione dell'istanza di rimborso non è sufficiente a fondare il diritto restitutorio se mancano la prova dei versamenti e degli altri presupposti richiesti dalla legge.
- Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non sposta sul piano dell'Amministrazione l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dedotto dal contribuente, né restringe il thema decidendum quando sia stata chiesta la reiezione integrale della domanda.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove non dedotte nei gradi di merito, e il motivo deve essere autosufficiente mediante trascrizione o specifica riproduzione degli atti rilevanti.
- Quando il giudice di merito accerta il difetto di prova sul fatto costitutivo del rimborso, non può comunque accogliere la domanda sulla base di una valutazione equitativa o di opportunità sostanziale in contrasto con la regola dell'onere della prova.
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