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Ordinanza

Ordinanza n. 51/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso principale: - della Determinazione Dirigenziale della Città di Lamezia - Settore Servizi Manutentivi n. 35 del 3 novembre 2025, n. di registro generale 1866 del 4 novembre 2025, recante "Prosecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b) dell'Allegato Il al d.lgs. 115/08 del 'Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, relativo agli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici di immobili comunali"; - di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto tra il Comune di Lamezia Terme e la Siram S.p.A., ove nelle more stipulato; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente ad aderire alla Convenzione Consip SIE4 e a stipulare il relativo contratto con la ricorrente, con espressa riserva di articolare in un eventuale distinto giudizio la domanda di risarcimento per equivalente; quanto ai motivi aggiunti: a) della nota della Città di Lamezia - Settore Servizi Manutentivi in data 4 dicembre 2025 n. 94969, recante “Nota Vs prot. n. U299/2025/L15 del 1° dicembre 2025. Riscontro all'istanza di intervento in autotutela e contestuale richiesta di accesso agli atti”; b) di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto tra il Comune di Lamezia Terme e la Siram S.p.A., ove nelle more stipulato; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente ad aderire alla Convenzione Consip SIE4 e a stipulare il relativo contratto con la ricorrente, con espressa riserva di articolare in un eventuale distinto giudizio la domanda di risarcimento per equivalente;

Giustizia amministrativa202501687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale del Comune di Lamezia Terme che dispone la prosecuzione contrattuale del servizio integrato energia con il precedente fornitore, nonché il successivo diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con cui è stata disposta la prosecuzione contrattuale del Servizio Integrato Energia relativo agli impianti degli immobili comunali con il precedente fornitore, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna del Comune ad aderire alla Convenzione Consip SIE4 e a stipulare il contratto con essa. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota comunale di riscontro negativo all'istanza di autotutela e di accesso agli atti, reiterando le domande di inefficacia e di stipulazione. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente le singole censure di legittimità, limitandosi a rilevare che le doglianze richiedono un approfondimento nella fase di merito. La domanda cautelare è stata proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze necessitino dell'approfondimento proprio del giudizio di merito, senza quindi formulare una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati. Ha escluso il periculum in mora per più ragioni: il Comune ha dichiarato che la proroga o il rinnovo è volto ad assicurare la continuità del servizio in attesa del riscontro dell'impresa convenzionata Consip alla richiesta preliminare di fornitura; la proroga contiene una clausola espressa di risoluzione contrattuale con il precedente fornitore; l'offerta dettagliata richiesta dalla procedura Consip non era ancora stata presentata, sicché mancava l'attualità del pregiudizio; in ogni caso, il danno prospettato aveva natura economica e non era irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri e spese di legge, in favore del Comune e in euro 1.000,00, oltre oneri e spese di legge, in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, lett. b), Allegato II d.lgs. 115/2008

    Prosecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b) dell'Allegato II al d.lgs. 115/08

    La disposizione è indicata quale base normativa della prosecuzione contrattuale impugnata; l'ordinanza non ne svolge una compiuta interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il periculum è stato escluso per l'assenza di attualità e irreparabilità del pregiudizio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le censure di legittimità richiedono un approfondimento istruttorio e valutativo proprio del giudizio di merito, il fumus boni iuris non può essere ritenuto decisivo per concedere la misura sulla base del solo carattere non manifestamente infondato delle doglianze.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la prosecuzione temporanea del rapporto è dichiaratamente finalizzata ad assicurare la continuità del servizio in attesa del completamento della procedura alternativa e il contratto prorogato contiene una clausola espressa di risoluzione anticipata.
  • La mancata presentazione dell'offerta dettagliata richiesta nell'ambito della procedura Consip può escludere l'attualità del pregiudizio lamentato dall'operatore economico che aspira alla stipulazione del contratto.
  • Il pregiudizio di natura esclusivamente economica, in assenza di elementi specifici che ne dimostrino l'irreparabilità, non integra di regola il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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