Sentenza del 25/05/2020 n. 808 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale d'appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto provato che non sussiste autonoma organizzazione imponibile ai fini IRAP (beni strumentali non eccedenti il minimo e lavoro altrui limitato a mansioni esecutive il cui monte ore equivale a un unico rapporto full time), perciò ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente e ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego del rimborso IRAP sostenendo che la sua attività professionale era svolta senza elementi di autonoma organizzazione: prevalente apporto del lavoro personale, utilizzo di esigui beni strumentali (in gran parte ammortizzati) e avvalimento di due dipendenti part-time con mansioni di segreteria meramente esecutive, il cui monte ore complessivo non supera quello di un dipendente full time.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sent. n.156/2001
"nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive..."
L'IRAP non si applica alle attività professionali prive di elementi di autonoma organizzazione; tale sentenza è il punto di partenza per valutare il presupposto impositivo.
Cass. Civ., Sez. Trib., 27167/2008
"il requisito organizzativo rilevante sussiste quando il contribuente... impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile... oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui"
Giurisprudenza che individua due vie per ritenere sussistente l'organizzazione: beni strumentali significativi o impiego non occasionale di lavoro altrui.
Cass. SS.UU., sent. 9451/2016
"...perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica ... Diversa incidenza assume... le mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive"
Occorre valutare se il lavoro altrui contribuisce in modo significativo alla prestazione professionale; mansioni meramente esecutive/di segreteria hanno incidenza minore e spesso non determinano l'autonoma organizzazione.
Cass. Civ., Sez. VI, 23336/2016
"il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia il responsabile dell'organizzazione...; b) impieghi beni strumentali eccedenti... oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore..."
Sintesi dei criteri applicabili: responsabilità organizzativa, rilievo dei beni strumentali e della soglia del lavoro altrui rispetto a un collaboratore con mansioni esecutive.
Cass. Civ., Sez. VI, 14338/2018
"il limite dell'organizzazione è stato stabilito nell'importo corrispondente alla retribuzione di un dipendente full time avente mansioni esecutive"
Parametro economico utilizzabile: soglia valutata sulla base della retribuzione di un dipendente full time con mansioni esecutive; oltre tale soglia può ricorrere l'organizzazione.
Cass. Civ., Sez. VI, 18300/2019
"poter essere equiparata alla collaborazione di un'unità lavorativa a tempo pieno"
Due rapporti part-time la cui somma di ore corrisponde a un full time possono essere considerati come un'unica unità lavorativa a tempo pieno, ma va valutata la natura effettiva delle mansioni (esecutive o sostanziali).
Massime di principio
- Per escludere l'IRAP per un professionista bisogna dimostrare assenza di autonoma organizzazione, valutando sia i beni strumentali che il lavoro altrui.
- Il lavoro altrui rileva solo se non occasionale e se le mansioni contribuiscono in modo significativo al "proprium" dell'attività; mansioni di segreteria o meramente esecutive hanno minore incidenza.
- Due contratti part-time possono essere considerati, ai fini della soglia, l'equivalente di un dipendente full time se il monte ore lo corrisponde; in tal caso occorre verificare la natura delle mansioni per decidere se superano la soglia organizzativa.
- I beni strumentali sono valutati nella loro incidenza economica e funzionale: dotazioni ultradecennali e già ammortizzate o acquisti minimi difficilmente configurano organizzazione autonoma.
- L'onere della prova grava sul contribuente: documenti contrattuali, descrizione delle mansioni, elenchi e valore dei beni strumentali e delle spese generali sono essenziali per ottenere il rimborso.
- In appello è ammesso richiamare le deduzioni di primo grado purché venga contestata specificamente la decisione impugnata; la compensazione delle spese può essere disposta quando l'orientamento giurisprudenziale consolidato giustifica la riforma.
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