Sentenza del 25/05/2020 n. 357 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta sulla pubblicità - Cartello POSTAMAT - Natura - Avviso al pubblico - Superficie inferiore a 500 cmq - Esenzione - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che il cartello POSTAMAT è qualificabile come avviso al pubblico e rientra nella fattispecie di esenzione fino a 500 cmq; pertanto l'atto/contestazione dell'amministrazione è stato respinto e il ricorso di Poste Italiane è accolto. È stata dunque applicata l'esenzione prevista per gli avvisi relativi alla localizzazione e utilizzazione di servizi di pubblica utilità, senza limitazioni di localizzazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso mirava a ottenere il riconoscimento del cartello POSTAMAT come "avviso al pubblico" e quindi l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo/sanzione in materia di pubblicità per le superfici sino a 500 cmq. Si è posto in discussione se il cartello dovesse invece essere qualificato come "cartello di esercizio" (per il quale, di regola, l'esenzione è prevista sino a 300 cmq). Nel caso di specie è pacifico che l'ufficio postale costituisce servizio di pubblica utilità e non era contestata una superficie superiore al mezzo metro quadrato.
Norme richiamate
norma di esenzione per avvisi al pubblico (regime pubblicità)
La norma è stata interpretata come comprendente anche gli avvisi che riguardano la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità; applicazione dell'esenzione sino a 500 cmq senza vincoli di collocazione
disciplina differenziata per il cartello di esercizio
Il cartello di esercizio è distinto dall'avviso al pubblico e, di norma, beneficia di una soglia di esenzione inferiore (circa 300 cmq); tale differenziazione va operata sulla base della funzione dell'insegna (informativa pubblica vs segnalazione di esercizio commerciale)
Massime di principio
- I cartelli POSTAMAT o analoghi possono essere qualificati come "avvisi al pubblico" quando la loro funzione è informare sulla presenza/ubicazione di un servizio di pubblica utilità; in tal caso spettano le maggiori soglie di esenzione previste per gli avvisi al pubblico.
- L'esenzione per avvisi relativi ai servizi di pubblica utilità si applica fino a 500 cmq e senza limitazioni di localizzazione, perciò la verifica principale è la natura/funzione del cartello e la sua superficie.
- Il "cartello di esercizio" è categoria diversa e va valutata distintamente: se l'insegna ha finalità promozionali o identifica l'attività commerciale si applicano le regole (e le soglie) specifiche per i cartelli di esercizio (esenzione più bassa, circa 300 cmq).
- In contenziosi simili la difesa del privato dovrebbe documentare la funzione informativa (es. segnalazione servizio pubblico) e la misura della superficie; l'amministrazione che contesta deve motivare perché ritiene che la natura sia diversa o che la superficie ecceda i limiti.
- In presenza di incertezza sulla qualificazione dell'insegna è determinante la prevalenza della funzione reale dell'elemento (informativa vs pubblicitaria) e la prova documentale della misura per stabilire l'applicabilità dell'esenzione.
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