Sentenza del 25/05/2020 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR di Firenze ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo dimostrata la frattura del nucleo familiare e che l'immobile di Grosseto fosse per il ricorrente l'abitazione principale nei periodi d'imposta contestati. Di conseguenza l'accertamento del Comune è stato annullato in relazione all'esenzione per abitazione principale. Le spese sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha emesso due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010/2011 ritenendo che l'abitazione principale del contribuente fosse in altro Comune (Cinigiano), dove dimoravano moglie e figli, e quindi negando l'esenzione sull'immobile di Grosseto. Il contribuente ha eccepito violazioni formali e ha sostenuto che l'abitazione principale fosse invece quella di Grosseto in conseguenza della frattura del nucleo familiare, sebbene la separazione formale sia intervenuta solo nel 2016. La CTP di primo grado ha rigettato il ricorso dando prevalenza alla situazione formale (residenza della moglie e dei figli in altro Comune). In appello la CTR ha ritenuto che la presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale può essere superata dalla situazione di fatto (frattura del rapporto di convivenza) e ha valutato come idonee le prove fornite dal contribuente: certificato storico di residenza a Grosseto, titolo reale sull'immobile, atto di separazione che attesta l'allontanamento di fatto del coniuge e bollette relative alle utenze che comprovano la stabile dimora del ricorrente nell'immobile contestato.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione/agevolazione riguarda l'abitazione principale intesa come il luogo in cui dimorano abitualmente il contribuente e la sua famiglia; tuttavia la presunzione di coincidenza con la casa coniugale può essere superata da fatti concreti che dimostrino la frattura della convivenza.
l. n. 296/2006, art. 1, comma 173, lett. b)
Norma che ha modificato la disciplina dell'abitazione principale richiamata dall'art. 8 del d.lgs. 504/1992; rilevante per definire l'ambito soggettivo dell'agevolazione (contribuente e famiglia).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. Sez. 6-5, 17.5.2018, n. 12050; Cass. Sez. Trib., 24.1.2019, n. 15439; Cass. Sez. 5, 15.6.2010, n. 14389)
La Corte ha più volte affermato che la 'frattura del rapporto di convivenza' tra coniugi può essere considerata equivalente alla frattura del rapporto coniugale e, se provata, supera la presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale.
Massime di principio
- L'agevolazione per 'abitazione principale' si valuta sulla base della situazione di fatto: non è decisiva solo la residenza anagrafica o la presenza formale di familiari altrove, ma la concreta dimora abituale del contribuente.
- La presunzione che la casa coniugale coincida con l'abitazione principale può essere superata dimostrando la 'frattura del rapporto di convivenza' mediante elementi fattuali (es. certificato storico di residenza, bollette, atto di separazione, titolo di proprietà).
- Onere della prova: spetta al contribuente fornire documentazione idonea a dimostrare la dimora abituale nell'immobile contestato; documenti come bollette, certificati storici di residenza, atti formali che attestino l'allontanamento del coniuge e il possesso reale sull'immobile sono utili e spesso decisivi.
- La mera presenza della moglie e dei figli in altro Comune non è di per sé sufficiente a negare l'agevolazione se sussistono elementi concreti che attestino la separazione di fatto del nucleo familiare.
- Il fatto che formalmente non sia intervenuta separazione giudiziale nel periodo d'imposta non esclude la valutazione favorevole al contribuente se la situazione di fatto (convivenza interrotta) è adeguatamente provata.
- Se in concreto il nucleo familiare è ormai divisosi, non è contrario al sistema che soggetti diversi conseguano agevolazioni per la 'prima casa' in immobili distinti.
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