Sentenza del 25/05/2020 n. 358 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta sul reddito delle Società (IRES) - Cessione di crediti commerciali - c.d. pro soluto con sconto sul valore nominale - Ritenuta d'imposta - Applicabilità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verteva sulla qualificazione fiscale delle somme corrisposte alla società cedente a titolo di sconto nella cessione pro soluto di crediti commerciali: l'Amministrazione finanziaria aveva considerato tali somme come redditi di capitale soggetti a ritenuta d'imposta, mentre la società contestava tale qualificazione e la conseguente imposizione
La decisione
Il giudice ha escluso che le somme pagate a titolo di sconto nella cessione pro soluto possano essere qualificate come redditi di capitale. La motivazione è che nella cessione pro soluto non si realizza un trasferimento di 'capitale' con obbligo di restituzione al termine del rapporto; pertanto mancava l'elemento essenziale per individuare un reddito di capitale. È stato precisato che solo se lo schema contrattuale sottostante configurasse, di fatto, un contratto di mutuo — ossia fosse prevista la restituzione al cessionario del prezzo pagato, maggiorato di un importo prestabilito — le somme potrebbero costituire reddito di capitale
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) - disciplina dei redditi di capitale
La norma sui redditi di capitale è interpretata nel senso che occorre una reale imputazione di capitale fruttifero (trasferimento con restituzione/reso del capitale) per qualificare un provento come reddito di capitale; la mera corresponsione di uno sconto nella cessione pro soluto non soddisfa questo requisito
Normativa sulla ritenuta d'imposta applicabile ai redditi di capitale
La ritenuta opera sui proventi riconducibili ai redditi di capitale; se l'operazione non costituisce tale reddito non può trovare applicazione la ritenuta reclamata dall'Amministrazione
Codice Civile - disciplina del contratto di mutuo
Il giudice distingue la cessione pro soluto dalla fattispecie del mutuo: solo quando gli accordi nascondono un obbligo di restituzione del prezzo maggiorato (configurando di fatto un mutuo) può essere riconosciuto un reddito assimilabile a un reddito di capitale
Massime di principio
- La cessione pro soluto di crediti commerciali realizzata tramite uno sconto sul valore nominale non genera, di per sé, redditi di capitale imponibili né comporta l'applicazione di ritenute d'imposta su tali somme.
- Per qualificare come reddito di capitale importi collegati a operazioni di cessione occorre accertare l'esistenza di una reale struttura patrimoniale o obbligatoria di tipo 'capitale-fruttifero' (es. obbligo contrattuale di restituzione del prezzo maggiorato): in assenza di ciò la caratterizzazione come vendita è prevalente.
- In caso di contestazione fiscale, l'esame deve concentrarsi sul contenuto economico e sugli obblighi contrattuali effettivi (autonomia della vendita vs. clausole che introducono obblighi di restituzione) e non solo sulla forma contrattuale dichiarata.
- Se gli accordi prevedono la restituzione del prezzo al cessionario aumentata di un corrispettivo, l'operazione può essere qualificata come mutuo mascherato e i relativi proventi potrebbero invece concorrere a formare reddito di capitale soggetto a ritenuta.
- Documentazione contrattuale e proof of substance (assenza di clausole di restituzione, rischio commerciale trasferito al cessionario, effetti contabili coerenti con una vendita) sono determinanti per difendere la qualificazione come cessione e l'esenzione dalla ritenuta.
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