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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42158/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato la custodia cautelare su alcuni capi (1, 11, 12, 13) e confermato la custodia in carcere per i capi 78 e 79 (concorso nel reato di cui all'art. 453 c.p., primo comma, nn. 3 e 4). Le censure del ricorrente, articolate in tre motivi entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., contestavano: (1) la gravità indiziaria ricavata dal Tribunale in relazione al capo 79, sostenendo che la conversazione intercettata del 23/02/2023 era riconducibile ad altro fatto o processo e che il Tribunale aveva fatto un illegittimo salto logico basandosi solo su contiguità temporale; (2) la gravità indiziaria relativa al capo 78, deducendo che la persona indicata come "Luigi" nella conversazione non corrispondeva a Luigi Carriola (ripreso dalle immagini) ma piuttosto a un altro "Luigi" (Castelli), e che le immagini non provavano il coinvolgimento del Mazzocchi; (3) contraddittorietà e carenza di motivazione perché, pur avendo escluso la partecipazione del Mazzocchi all'associazione e ad alcuni reati-fine, il Tribunale aveva comunque confermato la custodia in carcere valorizzando pregressi condanne associative e ritenendo tali precedenti idonei a giustificare una misura più afflittiva rispetto agli arresti domiciliari applicati nelle precedenti vicende.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche e consistessero in una diversa valutazione dei fatti e degli elementi indiziari, materia che non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la Corte ha ritenuto che: il riesame avesse motivato la rilevanza dell'intercettazione richiamando passaggi precisi (tra cui la frase "i mille per i cento della vendita" che combaciava con la descrizione del capo 79); la contestazione relativa all'identificazione del "Luigi" non fosse adeguatamente argomentata in modo da scalfire la coerenza logica della valutazione probatoria; la critica sulla presunta contraddizione tra assoluzione parziale e conferma della custodia non fosse fondata, atteso che la valorizzazione dei precedenti pertinenti può legittimamente concorrere a giustificare esigenze cautelari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 453 c.p.

    Il riferimento riguarda il reato-fine (falsificazione e messa in circolazione di valuta) per il quale sono contestati i capi 78 e 79; la Corte non entra nel merito della responsabilità sostanziale, ma riconosce che il Tribunale del riesame ha ravvisato gravità indiziaria sufficiente a confermare la custodia cautelare rispetto a tali contestazioni

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La Corte richiama il limite quantitativo delle censure ammissibili nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari, richiedendo specificità e adesione ai motivi consentiti; ciò ha inciso sulla valutazione dell'ammissibilità delle censure come generiche/aspecifiche

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare ammenda alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000

  • d.l. 28/10/2020 n.137, art. 23, comma 8 (conv. in L. 18/12/2020 n.176)

    Norma processuale collegata alla trasmissione di conclusioni per via scritta; menzionata nella fase di udienza per richiamare atti e conclusioni depositate ai sensi delle disposizioni emergenziali

  • art. 94 c.p.p.

    Richiamato in relazione agli adempimenti da svolgere in cancelleria al termine del provvedimento; non oggetto di interpretazione decisoria rilevante nel corpo della motivazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge specifiche o manifesta illogicità della motivazione: non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto o la valutazione della prova compiute dal giudice di merito
  • Le censure devono essere dettagliate e motivatamente argomentate: critiche generiche che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili
  • Quando la decisione di merito si fonda su un concatenamento logico tra intercettazioni e riscontri (es. corrispondenza di importi o di indicazioni temporali) il ricorrente deve mostrare in modo preciso dove la catena logica è viziata o contraddittoria, indicando elementi fattuali alternativi concreti
  • La contestazione di identificazioni (es. riconoscimento di persone da filmati) richiede argomentazioni tecniche e specifiche (es. elementi probatori che dimostrino l'errore di identificazione), non semplici ipotesi alternative
  • Pregressi precedenti penali rilevanti e la reiterazione di condotte possono legittimamente concorrere a giustificare esigenze cautelari più gravose; la differenza tra misura applicata in passato e quella attuale non è di per sé decisiva se sussistono elementi nuovi che giustificano la maggiore afflittività

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