Cassazione Penale, Ordinanza n. 11263/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 giugno 2024. Dal testo emerge che non vengono dedotte censure di merito sulla condanna o sul trattamento sanzionatorio, ma il ricorso viene esaminato solo sotto il profilo formale della sua ammissibilità. La Corte rileva che l'atto è stato presentato personalmente dall'imputato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. In applicazione dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore cassazionista; la proposizione personale comporta quindi inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente applica l'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., procede senza formalità. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni economiche ex art. 616, comma 1, c.p.p.: condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione
il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore cassazionista; la proposizione personale non è consentita
legge n. 103 del 2017
come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017
ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo il filtro tecnico del difensore iscritto all'albo speciale per il giudizio di legittimità
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
l'atto proposto personalmente dall'imputato integra una causa di inammissibilità del ricorso
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità
art. 616, comma 1, c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte determina inammissibilità.
- La regola di patrocinio speciale per il ricorso per cassazione opera per ogni tipo di provvedimento impugnato, in ragione della natura tecnica e della complessità del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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