Sentenza n. 14565/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 7304/2025, pubblicata il 23 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 39964/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che riconosceva il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 7304/2025, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione della Carta per un valore corrispondente, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. La sentenza civile risultava passata in giudicato, notificata all'amministrazione e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato e la regolare notificazione della sentenza civile, nonché il decorso del termine di 120 giorni. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento, sicché, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, la pretesa della ricorrente doveva essere accolta. Il giudice dell'ottemperanza ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono più sindacabili in tale sede. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa risultante dal numero di controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della Carta elettronica del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza civile da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni il cui decorso consente di agire per l'esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nella sentenza civile quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data in cui il diritto doveva essere accreditato fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, poiché l'attività del giudice è diretta esclusivamente ad assicurare l'attuazione del comando giudiziale.
- Quando il creditore allega l'inadempimento di un obbligo risultante da un giudicato e l'amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o prova dell'adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'infruttuoso decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La reiterata mancata esecuzione di obblighi giudizialmente accertati da parte di un'amministrazione può giustificare la trasmissione della sentenza agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di rispettiva competenza.
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