Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25748/2025 del 21/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di pagamento con cui l'Ufficio doganale ha richiesto una maggiore accisa sull'energia elettrica prodotta negli anni 2013 e 2014, oltre accessori, sulla base di rilievi emersi in un precedente processo verbale, e da successivi atti sanzionatori e integrativi della motivazione. La società ha impugnato gli atti e in primo grado ha ottenuto l'accoglimento; in appello il giudice tributario ha riformato solo in parte, confermando alcuni rilievi e annullandone altri. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la società non aveva trasmesso tempestivamente all'Ufficio i dati mensili di consumo necessari per fruire dell'esenzione sulle accise per energia elettrica prodotta con consumi superiori a 1.200.000 kWh. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale con cinque motivi: contestava, in sintesi, la conferma del rilievo relativo al mancato aggiornamento della licenza di esercizio rispetto alla disciplina sulle fonti rinnovabili; l'affermazione di omesso autodenuncio quale primo soggetto consumatore e poi soggetto obbligato; la conferma della cauzione; la decisione sulle sanzioni e la presunta omessa pronuncia su alcune questioni e sulla mancanza dell'elemento soggettivo. La Corte ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia: l'omessa comunicazione mensile dei consumi non comporta decadenza dall'agevolazione/esenzione, perché si tratta di adempimento formale non assistito da una sanzione decadenziale e i dati rilevanti risultano comunque dalle dichiarazioni annuali. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale: la sentenza di merito aveva errato nel ritenere che, dopo la modifica normativa del 2006, l'impianto non potesse più essere qualificato come alimentato da fonte rinnovabile per l'uso di rifiuti non totalmente biodegradabili; secondo la Cassazione, la nozione di biomassa comprende comunque la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani e l'esenzione va dunque applicata, sul piano oggettivo, alla sola quota di energia prodotta da tale frazione. Gli altri motivi incidentali sono stati rigettati o assorbiti nei limiti indicati. La causa è stata cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame in fatto, volto a quantificare quanta energia sia stata prodotta attraverso la frazione biodegradabile dei rifiuti e quindi a delimitare l'ambito dell'esenzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società contribuente, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva confermato il rilievo relativo al mancato aggiornamento della licenza e alla perdita della qualifica di produttore da fonte rinnovabile. Ha rigettato gli altri motivi incidentali per quanto esaminati e ha dichiarato assorbito il residuo del quinto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà applicare il principio per cui l'esenzione da accisa si riferisce alla quantità di energia prodotta mediante l'utilizzo della frazione biodegradabile dei rifiuti e procedere al necessario accertamento fattuale sulla quota di energia effettivamente prodotta con biomasse.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    L'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata non ha determinato improcedibilità, in presenza di documentazione digitale idonea a consentire il controllo della tempestività del ricorso.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)

    Il duplicato o estratto informatico conforme ha efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta.

  • art. 360-bis c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità è infondata quando il ricorso indica i precedenti e gli argomenti posti a base dell'orientamento giurisprudenziale contestato.

  • art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995

    L'esenzione da accisa si applica all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili; in caso di impianto alimentato solo in parte da fonti rinnovabili, l'esenzione opera sulla sola quota di energia prodotta da tali fonti.

  • art. 52, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995

    Per gli esercenti di officine di produzione di energia elettrica per uso proprio l'esenzione presuppone, tra l'altro, la produzione con impianti azionati da fonti rinnovabili e il ricorrere degli altri requisiti normativi; l'assenza di alcuni di essi rileva ai fini della spettanza del beneficio.

  • art. 53-bis, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995

    È richiamato quale disposizione sulla licenza di esercizio dell'officina di produzione, oggetto del rilievo confermato in appello e poi riformato in cassazione.

  • art. 53, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1995

    La cauzione è dovuta nei casi previsti dalla disciplina delle accise; la sua necessità dipende dalla posizione soggettiva assunta dall'operatore nel periodo considerato.

  • art. 53, comma 8, d.lgs. n. 504 del 1995

    Riguarda la tenuta dei registri dell'officina di produzione, rilievo confermato dal giudice di merito e non accolto in cassazione.

  • art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16 del 2012

    È la base normativa della comunicazione mensile dei consumi oltre la soglia prevista, qualificata dalla Corte come adempimento formale non assistito da decadenza automatica dal beneficio.

  • art. 2, d.lgs. n. 28 del 2011

    Recepisce la nozione di biomassa e di energia da fonti rinnovabili, comprendendo la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

  • art. 1, commi 1117 e 1120, l. n. 296 del 2006

    La modifica del 2006 non ha eliminato la qualificazione rinnovabile della parte biodegradabile dei rifiuti; ha inciso sull'estensione ai rifiuti non biodegradabili o sull'apparato promozionale previgente.

  • art. 17 d.lgs. n. 387 del 2003

    Le disposizioni abrogate riguardavano l'estensione del regime ai rifiuti, inclusa la frazione non biodegradabile, non la biomassa in sé.

  • art. 20 d.lgs. n. 387 del 2003

    Norma transitoria richiamata per chiarire l'ambito della soppressione operata dalla legge finanziaria 2007.

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    Per le sanzioni tributarie è richiesta la coscienza e volontà della condotta; la colpa si presume salvo prova contraria del contribuente, restando rilevante la buona fede solo in caso di errore inevitabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo sull'omessa pronuncia è respinto o assorbito nei limiti in cui la censura non intercetta la ratio decidendi o non evidenzia una reale omissione decisoria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria, ma la censura correlata non è accolta nei termini dedotti.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata insieme all'art. 36 per la disciplina del processo tributario e dell'assetto della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge utilizzato sia nel ricorso principale sia nel primo motivo incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione mancante/provvedimento processualmente viziato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando non individua un fatto storico specifico e non coglie l'intera ratio della decisione.

  • art. 179 d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato per i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti e per il contesto sistematico della nozione di biomassa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'improcedibilità per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata non può essere dichiarata quando il fascicolo contenga documentazione informatica idonea a consentire il controllo dell'esistenza del provvedimento, della sua data e della tempestività dell'impugnazione, dovendosi evitare formalismi eccessivi che ostacolino l'accesso al giudice.
  • In materia di accise sull'energia elettrica, la mancata comunicazione mensile dei consumi entro il termine previsto non determina decadenza dall'esenzione se la sanzione decadenziale non è espressamente prevista e i dati risultano comunque dalle dichiarazioni annuali o da altra documentazione idonea.
  • La nozione di energia prodotta da fonti rinnovabili, ai fini dell'esenzione fiscale, deve essere interpretata in coerenza con la normativa unionale: la biomassa comprende la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, sicché l'impianto non perde per ciò solo la qualificazione rilevante ai fini del beneficio.
  • Quando un impianto utilizza in modo promiscuo fonti rinnovabili e non rinnovabili, l'esenzione tributaria va riconosciuta soltanto alla quota di energia effettivamente prodotta mediante la fonte rinnovabile, con separato accertamento quantitativo in fatto.
  • Nel processo tributario, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua un fatto storico preciso e se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità presuppone coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa superabile dal contribuente; la buona fede rileva solo in presenza di errore inevitabile e incolpevole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.