Corte di giustizia, Sentenza C-488/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2020. — Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen contro Golfclub Schloss Igling e.V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) – Esenzione di “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica” – Effetto diretto – Nozione di “organismi senza fini di lucro”. — Causa C-488/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che l’esenzione IVA per talune prestazioni connesse allo sport sia direttamente invocabile dai contribuenti, poiché la direttiva lascia agli Stati membri un potere di selezione delle prestazioni da esentare. Ha però qualificato come autonoma, ai fini del diritto UE, la nozione di organismo senza fini di lucro, precisando che la non lucratività deve valere anche in caso di scioglimento. Di conseguenza, il patrimonio residuo non può essere distribuito ai membri oltre i conferimenti versati.
IVA – esenzione per talune prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e nozione di "organismo senza fini di lucro" ex articolo 132, paragrafo 1, lettera m), direttiva 2006/112/CE
La questione giuridica
Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA abbia effetto diretto e possa quindi essere invocato direttamente da un organismo senza fini di lucro per ottenere l’esenzione di prestazioni non esentate dal diritto nazionale; se la nozione di "organismo senza fini di lucro" sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione o possa essere definita dai singoli Stati membri; e, in caso di nozione autonoma, se essa richieda che, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo non sia distribuibile ai membri ma debba essere destinato ad altro organismo non lucrativo.
Principio di diritto
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE non ha effetto diretto, perché l’espressione "talune prestazioni" conferisce agli Stati membri un margine discrezionale nel determinare quali servizi strettamente connessi con lo sport debbano essere esentati. La nozione di "organismo senza fini di lucro" è invece una nozione autonoma del diritto dell’Unione e implica che l’ente non persegua la distribuzione di utili ai propri membri neppure al momento dello scioglimento: il patrimonio residuo eccedente i conferimenti non può essere attribuito ai soci, ma deve restare vincolato alla finalità non lucrativa dell’organismo.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 132, paragrafo 1, lettera m)
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 132, paragrafo 1, lettera n)
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 133, primo comma, lettera a)
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 134, lettera a)
- Articolo 267 TFUE
Esenzione IVA per servizi sportivi e nozione di organismo senza fini di lucro
La pronuncia resa nella causa C-488/18 riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in una controversia tra l’amministrazione tributaria tedesca e un circolo di golf. La Corte si pronuncia sull’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE, in tema di esenzione IVA per talune prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport fornite da organismi senza fini di lucro.
Fatti e procedimento principale
Il Golfclub Schloss Igling e.V. gestiva un campo da golf e svolgeva varie attività: uso del campo, noleggio di palline e caddy, vendita di mazze e organizzazione di tornei ed eventi di golf con quote di iscrizione. L’amministrazione tributaria tedesca negava l’esenzione IVA, ritenendo che l’associazione non fosse un ente a scopo di pubblica utilità ai sensi del diritto nazionale e che il suo statuto non garantisse in modo sufficientemente preciso la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.
Il Finanzgericht München aveva annullato l’avviso di accertamento, ritenendo che il Golfclub fosse un organismo senza fini di lucro e che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA potesse essere invocato direttamente. Il Bundesfinanzhof, investito del ricorso in Revision, ha quindi chiesto alla Corte di chiarire l’effetto diretto della disposizione e il contenuto della nozione di organismo senza fini di lucro.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi onerose effettuate da un soggetto passivo. Centrale è poi l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), che impone agli Stati membri di esentare "talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica" fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano tali attività.
Sono inoltre richiamati:
- l’articolo 133, primo comma, lettera a), che consente agli Stati membri di subordinare l’esenzione a condizioni ulteriori per gli organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, tra cui il divieto di ricerca sistematica del profitto e di distribuzione degli utili;
- l’articolo 134, lettera a), che esclude dall’esenzione le cessioni e prestazioni non indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate.
Prima questione: effetto diretto dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m)
La Corte esamina se la disposizione sia sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da poter essere invocata direttamente dai singoli. Conclude negativamente.
Secondo la Corte, la formula "talune prestazioni" indica che la norma non impone agli Stati membri di esentare in modo generale tutte le prestazioni strettamente connesse con lo sport, ma lascia loro un margine discrezionale nel determinare quali prestazioni siano effettivamente esentate. Questa impostazione è confermata dal confronto con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera n), relativo alle prestazioni culturali, già esaminato nella sentenza British Film Institute, nella quale la Corte aveva escluso l’effetto diretto di una disposizione dal tenore analogo.
La Corte precisa che l’articolo 134, lettera a), non elimina tale discrezionalità, ma si limita a porle un limite: esso esclude dall’esenzione le prestazioni non indispensabili, ma non trasforma la previsione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), in un obbligo di esenzione generalizzata. Vengono richiamate anche le sentenze Canterbury Hockey Club, Žamberk e Bridport and West Dorset Golf Club, ma solo per escludere che esse incidano sulla questione dell’effetto diretto.
Conclusione sulla prima questione: l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), non ha effetto diretto e non può essere invocato direttamente per ottenere l’esenzione di prestazioni non esentate dalla normativa nazionale di recepimento.
Seconda e terza questione: nozione di organismo senza fini di lucro
Pur essendo la prima questione risolta negativamente, la Corte esamina comunque le successive per fornire una risposta utile al giudice del rinvio. Richiama la giurisprudenza costante secondo cui le nozioni utilizzate dall’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva IVA sono nozioni autonome del diritto dell’Unione, volte a evitare difformità applicative tra Stati membri.
La nozione di "organismo senza fini di lucro" viene quindi qualificata come autonoma. La Corte ricorda che, secondo la sentenza Kennemer Golf, la qualificazione dipende dallo scopo perseguito dall’ente: esso non deve mirare a produrre profitti per i membri come farebbe un’impresa commerciale. L’eventuale produzione di utili non è di per sé incompatibile con la qualifica, purché tali utili non siano distribuiti ai membri.
La Corte collega tale interpretazione all’articolo 133, primo comma, lettera a), che consente agli Stati membri di subordinare l’esenzione proprio al requisito del divieto di distribuzione degli utili. Da ciò deduce che la non lucratività deve valere lungo tutta la vita dell’ente e anche al momento dello scioglimento: se, alla cessazione, i profitti potessero essere distribuiti ai membri, l’ente potrebbe aggirare il requisito beneficiando delle agevolazioni riservate agli organismi non lucrativi.
Ne consegue che l’organismo può essere considerato senza fini di lucro solo se il suo patrimonio è vincolato in modo continuativo alla realizzazione dell’oggetto sociale e non può essere trasferito ai membri allo scioglimento, per la parte eccedente le quote di capitale versate e il valore corrente dei conferimenti in natura.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE non ha effetto diretto;
- la nozione di "organismo senza fini di lucro" è una nozione autonoma del diritto dell’Unione;
- tale nozione richiede che, in caso di scioglimento, l’ente non possa distribuire ai membri gli utili realizzati eccedenti i conferimenti effettuati, né il patrimonio residuo corrispondente.
Principi ricavabili per la pratica
Per gli operatori, la sentenza è rilevante perché conferma che la sola appartenenza a un ente sportivo non basta per invocare direttamente l’esenzione IVA ove il diritto nazionale non abbia trasposto integralmente l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m). Allo stesso tempo, chiarisce che ai fini della qualifica di ente non lucrativo conta non solo l’assenza di distribuzione di utili durante l’attività, ma anche la disciplina statutaria del patrimonio in caso di scioglimento.
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