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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-220/20

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 10 dicembre 2020. — XX contro OO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Stato di emergenza sanitaria nazionale – Continuità dell’attività giudiziaria – Rinvio delle udienze – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale nonché riguardo alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta. — Causa C-220/20

Giurisprudenza europea62020CO0220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Giudice di pace di Lanciano aveva chiesto alla Corte di valutare se varie misure italiane adottate per l’emergenza COVID-19, che incidevano sulla trattazione delle udienze civili e penali, fossero compatibili con numerose disposizioni dei Trattati UE/FUE e della Carta. La Corte non è entrata nel merito, perché l’ordinanza di rinvio non descriveva in modo sufficiente il contesto della lite principale né spiegava il collegamento concreto tra le norme UE invocate e la decisione da adottare. La domanda è stata quindi dichiarata manifestamente irricevibile.

Rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Lanciano dichiarato manifestamente irricevibile per insufficiente esposizione del contesto di fatto e di diritto e dei motivi di pertinenza delle questioni, in una controversia civile su risarcimento danni da incidente stradale e misure italiane anti-COVID sull’attività giudiziaria.

La questione giuridica

Se le disposizioni di diritto dell’Unione richiamate dal giudice del rinvio, in particolare i Trattati UE e FUE e la Carta dei diritti fondamentali, ostino a norme e misure italiane adottate per l’emergenza COVID-19 che avrebbero inciso sull’organizzazione delle udienze, sull’indipendenza del giudice di pace e sul diritto delle parti a un processo equo e in tempi ragionevoli; più radicalmente, se la domanda di rinvio soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 267 TFUE e dall’articolo 94 del regolamento di procedura.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che il rinvio pregiudiziale deve contenere un quadro fattuale e normativo sufficiente e spiegare con precisione perché l’interpretazione del diritto dell’Unione sia necessaria per decidere la controversia principale; in mancanza di indicazioni sulle circostanze dell’incidente, sulle norme nazionali applicabili e sul nesso tra queste e le disposizioni UE invocate, nonché in assenza di elementi che permettano di verificare l’applicabilità della Carta ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, la domanda è manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Norme richiamate

  • articolo 267 TFUE
  • articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
  • articoli 2, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 9 TUE
  • articoli 67, paragrafi 1 e 4, 81 e 82 TFUE
  • articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Lanciano dichiarato manifestamente irricevibile

La pronuncia è un’ordinanza resa in un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, proveniente dal Giudice di pace di Lanciano, in una controversia civile per risarcimento danni da incidente stradale. Il nodo centrale non riguarda il merito delle misure italiane anti-COVID, ma l’ammissibilità stessa della domanda di interpretazione rivolta alla Corte.

Fatti e procedimento principale

XX aveva convenuto in giudizio OO per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da un incidente stradale del 31 ottobre 2018; OO aveva chiamato in causa WW, e successivamente erano intervenuti XC e VS. Il giudice del rinvio, pronunciandosi come giudice unico, aveva fissato la comparizione personale delle parti, ma aveva poi rinviato l’udienza a causa delle misure emergenziali adottate in Italia per la pandemia di COVID-19.

Secondo quanto esposto nell’ordinanza di rinvio, nel Tribunale di Lanciano l’organizzazione delle udienze civili risultava fortemente condizionata dalla mancanza di attrezzature informatiche, dalla limitata digitalizzazione del procedimento e dall’insufficienza degli accessi da remoto per il personale di cancelleria. Il giudice riferiva inoltre che non era possibile utilizzare modalità alternative come le udienze a porte chiuse o la trattazione scritta per carenza di presidi sanitari e per l’assenza delle condizioni organizzative richieste dalla normativa nazionale.

Normativa nazionale richiamata nel rinvio

La Corte ricostruisce il contesto italiano di emergenza sanitaria richiamando:

  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020;
  • l’articolo 14, paragrafo 4, del decreto-legge n. 34/2020, che ha prorogato tale stato fino al 31 gennaio 2021;
  • il decreto-legge n. 18/2020, come convertito e modificato, in particolare l’articolo 83, comma 7, lettere d), e), f), g) e h), relativo alle misure organizzative per la trattazione delle udienze civili e penali;
  • l’articolo 87, comma 1, seconda frase, del decreto-legge n. 18/2020, sul cosiddetto lavoro agile del personale pubblico.

Il giudice del rinvio lamentava che tali misure avessero inciso sulla sua indipendenza, sulla dignità della funzione, sulla remunerazione del giudice di pace e sui diritti delle parti a un giusto processo entro un termine ragionevole.

Questioni sottoposte alla Corte

La questione formulata era molto ampia e chiedeva se numerose disposizioni del diritto dell’Unione ostassero alle misure nazionali emergenziali, perché tali misure avrebbero violato:

  • l’indipendenza del giudice del rinvio;
  • il principio del giusto processo;
  • diversi diritti fondamentali, tra cui dignità, libertà, sicurezza, uguaglianza, non discriminazione, condizioni di lavoro eque, sicurezza sociale, libertà di circolazione e soggiorno.

Il rinvio invocava in particolare gli articoli 2, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 9 TUE, gli articoli 67, paragrafi 1 e 4, 81 e 82 TFUE, e gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, può dichiarare con ordinanza motivata la manifesta irricevibilità di un rinvio pregiudiziale quando mancano i requisiti minimi di ammissibilità.

Richiama poi la funzione del rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE: esso serve a fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per risolvere una controversia effettivamente pendente, non per formulare pareri consultivi su questioni astratte o ipotetiche. Per questo il giudice del rinvio deve descrivere il contesto di fatto e di diritto, indicare il nesso tra le norme UE invocate e la controversia principale e spiegare perché la risposta della Corte sia necessaria per decidere la causa.

Nel caso di specie, la Corte osserva due carenze decisive:

  • l’ordinanza di rinvio non descriveva sufficientemente i fatti dell’incidente stradale, il ruolo delle parti nella causale principale, il fondamento giuridico della domanda risarcitoria né le norme nazionali applicabili alla controversia;
  • il giudice del rinvio non spiegava in modo concreto perché le disposizioni dei Trattati e della Carta invocate fossero pertinenti per la decisione della lite principale, limitandosi a considerazioni generali sulle misure emergenziali e sull’organizzazione dell’ufficio giudiziario.

Carta dei diritti fondamentali e articolo 51, paragrafo 1

La Corte affronta anche la parte della domanda relativa alla Carta. Ricorda che le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri solo quando questi attuano il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.

Poiché il giudice del rinvio si limitava ad affermare che la maggior parte delle norme nazionali applicabili derivava dal recepimento del diritto dell’Unione, senza fornire elementi sufficienti per dimostrare un effettivo ambito di applicazione del diritto dell’Unione nella controversia principale, la Corte conclude che nemmeno per la Carta era possibile verificare l’ammissibilità della domanda. Inoltre, essendo già irricevibile il rinvio quanto alle altre disposizioni dei Trattati, anche la parte riferita alla Carta risultava irricevibile per carenza del necessario collegamento con il diritto dell’Unione.

Decisione e dispositivo

In applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale. Di conseguenza, non è stato necessario statuire sulla richiesta di procedimento accelerato ex articolo 105 del regolamento di procedura.

Principio desumibile dalla pronuncia

La decisione conferma che un rinvio pregiudiziale deve essere autosufficiente sul piano fattuale e giuridico: senza una descrizione concreta della controversia principale, delle norme nazionali applicabili e del nesso di necessità tra tali norme e le disposizioni UE invocate, la Corte non può esercitare il proprio sindacato interpretativo. La mera evocazione di principi generali, anche in un contesto di emergenza sanitaria, non basta a fondare la ricevibilità del rinvio.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialericevibilità processualeorganizzazione dell’attività giudiziariadiritti fondamentaliemergenza sanitaria covid-19

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