Corte di giustizia, Sentenza C-616/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020. — M.S. e a. contro Minister for Justice and Equality. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedura di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato – Direttiva 2005/85/CE – Articolo 25, paragrafo 2 – Motivi di irricevibilità – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto irricevibile a causa della precedente concessione al richiedente di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Regolamento (UE) n. 604/2013. — Causa C-616/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio della High Court irlandese, ha chiarito l’ambito dell’articolo 25 della direttiva 2005/85/CE per gli Stati membri che non partecipano alla direttiva 2013/32/UE ma applicano il regolamento Dublino III. Ha stabilito che l’Irlanda può dichiarare irricevibile una domanda di protezione internazionale proposta da soggetti che godono già della protezione sussidiaria in un altro Stato membro. La pronuncia valorizza la coerenza del sistema europeo comune di asilo, la fiducia reciproca tra Stati membri e l’esigenza di prevenire movimenti secondari.
Interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85/CE: ammissibilità del rigetto come irricevibile di una domanda di protezione internazionale quando il richiedente beneficia già della protezione sussidiaria in un altro Stato membro, per uno Stato membro vincolato dal regolamento Dublino III ma non dalla direttiva 2013/32/UE.
La questione giuridica
Se, per uno Stato membro che applica il regolamento Dublino III ma non è vincolato dalla direttiva 2013/32/UE, l’articolo 25 della direttiva 2005/85/CE osti a una normativa nazionale che dichiara irricevibile la domanda di protezione internazionale quando il richiedente abbia già ottenuto la protezione sussidiaria in un altro Stato membro; in particolare, come vada intesa la nozione di "Stato membro interessato" di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 2 e se la presentazione di una nuova domanda integri un abuso di diritto.
Principio di diritto
L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85/CE non osta a una normativa nazionale di uno Stato membro che, pur essendo vincolato dal regolamento Dublino III ma non dalla direttiva 2013/32/UE, dichiari irricevibile una domanda di protezione internazionale quando il richiedente benefici già della protezione sussidiaria in un altro Stato membro. La Corte chiarisce che la nozione di "Stato membro interessato" di cui alle lettere d) ed e) si riferisce allo Stato membro in cui la nuova domanda è presentata, non a quello che ha concesso in precedenza la protezione sussidiaria; tuttavia, alla luce della logica del sistema europeo comune di asilo, della fiducia reciproca e dell’obiettivo di evitare movimenti secondari, gli Stati membri possono trattare come irricevibile anche una domanda successiva in presenza di protezione sussidiaria già riconosciuta in un altro Stato membro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2005/85/CE
- Articolo 25, paragrafo 2, lettere a), d) ed e), direttiva 2005/85/CE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2013/32/UE
- Articolo 53, direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2004/83/CE
- Direttiva 2011/95/UE
- Regolamento (CE) n. 343/2003
- Articolo 16, paragrafo 1, lettera e), regolamento (CE) n. 343/2003
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 48, regolamento (UE) n. 604/2013
- Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Irricevibilità della domanda di protezione internazionale in presenza di protezione sussidiaria già riconosciuta in un altro Stato membro
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in materia di asilo e protezione internazionale. La questione nasce dalla normativa irlandese che dichiara irricevibile la domanda quando il richiedente beneficia già della protezione sussidiaria in un altro Stato membro, nel contesto particolare dell’Irlanda, vincolata dal regolamento Dublino III ma non dalla direttiva 2013/32/UE.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti M.S., M.W. e G.S., cittadini di paesi terzi, avevano ottenuto in Italia lo status di protezione sussidiaria e successivamente avevano presentato domanda di protezione internazionale in Irlanda nel 2017. L’International Protection Office aveva respinto le domande per irricevibilità; le impugnazioni dinanzi all’International Protection Appeals Tribunal erano state anch’esse respinte; infine, i ricorrenti avevano adito la High Court chiedendo l’annullamento delle decisioni.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la nozione di "Stato membro interessato" di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2005/85/CE potesse riferirsi allo Stato membro che aveva concesso in precedenza la protezione sussidiaria oppure allo Stato membro in cui la nuova domanda era stata presentata;
- se la presentazione di una nuova domanda in un secondo Stato membro da parte di chi gode già di protezione sussidiaria in un primo Stato membro costituisse un abuso di diritto;
- se l’articolo 25 della direttiva 2005/85/CE ostasse a una normativa nazionale come quella irlandese.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2005/85/CE, soprattutto l’articolo 25, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), d) ed e);
- la direttiva 2013/32/UE, che ha rifuso la direttiva 2005/85/CE ma non vincola l’Irlanda;
- il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 48;
- il precedente regolamento (CE) n. 343/2003 e il suo articolo 16, paragrafo 1, lettera e);
- la direttiva 2011/95/UE e la direttiva 2004/83/CE, richiamate per la nozione di protezione internazionale e di protezione sussidiaria;
- il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’Irlanda non partecipa alla direttiva 2013/32/UE, ma partecipa al regolamento Dublino III; di conseguenza, resta soggetta al combinato disposto della direttiva 2005/85/CE e del regolamento Dublino III.
Quanto all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), la Corte afferma che la locuzione "Stato membro interessato" non coincide con "un altro Stato membro" di cui alla lettera a). Le lettere d) ed e) si riferiscono allo Stato membro nel cui territorio il richiedente presenta la domanda e nel quale è autorizzato a rimanere per i motivi indicati in tali disposizioni. Ne deriva che tali lettere non riguardano lo Stato membro che abbia in precedenza concesso la protezione sussidiaria.
Tuttavia, la Corte valorizza il contesto sistemico: il legislatore dell’Unione, tanto nella disciplina previgente quanto in quella successiva, ha inteso evitare che uno Stato membro debba esaminare nel merito una domanda quando il richiedente beneficia già di protezione sufficiente in un altro Stato membro. Richiama quindi la logica del sistema europeo comune di asilo, il principio di fiducia reciproca tra Stati membri e l’obiettivo di prevenire movimenti secondari. In tale prospettiva, sarebbe incoerente imporre all’Irlanda l’esame nel merito di domande presentate da soggetti già protetti sussidiariamente in un altro Stato membro.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde alla prima e alla terza questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85/CE non osta alla normativa di uno Stato membro, applicabile nell’ambito del regolamento Dublino III ma non vincolato dalla direttiva 2013/32/UE, secondo cui una domanda di protezione internazionale è considerata irricevibile se il richiedente beneficia della protezione sussidiaria in un altro Stato membro. La seconda questione, relativa all’abuso di diritto, non viene esaminata perché assorbita.
Effetti pratici per l’operatore
Per il pratico, la pronuncia conferma che, nel sistema pre-2013 applicabile all’Irlanda, la protezione sussidiaria già riconosciuta in un altro Stato membro consente di dichiarare irricevibile la nuova domanda. La decisione rafforza l’idea che il CEAS mira a evitare domande reiterate o spostamenti opportunistici tra Stati membri quando il richiedente è già tutelato in uno Stato dell’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 10 dic 2020Corte di giustizia, Sentenza C-160/19
- Sentenza · 10 dic 2020Corte di giustizia, Sentenza C-620/19
- Sentenza · 10 dic 2020Corte di giustizia, Sentenza C-735/19
- Sentenza · 10 dic 2020Corte di giustizia, Sentenza C-774/19
- Sentenza · 10 dic 2020Corte di giustizia, Sentenza C-488/18
- Sentenza · 10 dic 2020Corte di giustizia, Ordinanza C-220/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →