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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-620/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020. — Land Nordrhein-Westfalen contro D.-H. T. en tant que liquidateur de J & S Service UG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 23 – Limitazione dei diritti dell’interessato – Rilevante interesse finanziario – Esecuzione delle azioni civili – Normativa nazionale che rinvia alle disposizioni del diritto dell’Unione – Dati fiscali riguardanti una persona giuridica – Incompetenza della Corte. — Causa C-620/19

Giurisprudenza europea62019CJ0620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Bundesverwaltungsgericht chiedeva se l’articolo 23 RGPD potesse giustificare una limitazione dell’accesso a dati fiscali di una società, richiesti dal curatore fallimentare per valutare azioni revocatorie. La Corte non entra nel merito delle questioni, perché il caso riguarda informazioni relative a una persona giuridica, non dati personali di una persona fisica come richiesto dal RGPD. Di conseguenza, la Corte si dichiara incompetente.

Rinvio pregiudiziale sulla possibilità di interpretare l’articolo 23 RGPD in una controversia relativa all’accesso a dati fiscali di una persona giuridica: la Corte dichiara la propria incompetenza.

La questione giuridica

Se l’articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e j), del RGPD consenta di limitare il diritto di accesso ai dati fiscali richiesti dal curatore fallimentare di una persona giuridica; in particolare, se la nozione di «esecuzione delle azioni civili» comprenda anche la difesa dell’amministrazione finanziaria contro pretese civili e se un importante interesse finanziario o tributario dello Stato membro possa giustificare la limitazione dell’accesso in funzione della tutela contro azioni revocatorie in ambito fallimentare.

Principio di diritto

La Corte dichiara di non essere competente a rispondere, perché le disposizioni del RGPD richiamate dalla normativa tedesca erano applicate a dati relativi a una persona giuridica, quindi al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento, e la normativa nazionale non si limitava a rinviare al diritto dell’Unione ma ne modificava oggetto e portata. In assenza di una vera e propria applicazione del RGPD a una situazione rientrante nel suo ambito materiale, manca l’interesse dell’ordinamento dell’Unione a un’interpretazione uniforme ai fini dell’articolo 267 TFUE.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e j), RGPD
  • Articolo 15 RGPD
  • Articolo 1 RGPD
  • Articolo 4, punto 1, RGPD
  • Articolo 12 RGPD
  • Articolo 14 RGPD
  • Articolo 5 RGPD
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 23 RGPD e sull’accesso a dati fiscali di una persona giuridica

La pronuncia riguarda una domanda pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht in una controversia tra il Land Nordrhein-Westfalen e D.-H.T., curatore fallimentare della J & S Service UG, in merito alla richiesta di dati fiscali della società ai fini della possibile proposizione di azioni revocatorie nell’ambito della procedura di insolvenza. La Corte è chiamata a verificare la propria competenza, poiché il giudice nazionale invoca il RGPD per una situazione concernente una persona giuridica.

Fatti e procedimento principale

Il curatore fallimentare aveva chiesto all’amministrazione finanziaria tedesca dati relativi a:

  • atti di esecuzione forzata nei confronti della società,
  • atti già compiuti e pagamenti ricevuti,
  • la data in cui l’amministrazione era venuta a conoscenza dello stato di insolvenza,
  • estratti contabili per imposte e tasse su specifici periodi.

L’amministrazione aveva respinto la domanda; il giudice di primo grado e l’Oberverwaltungsgericht avevano accolto il ricorso del curatore, ritenendo in sostanza che l’accesso alle informazioni non fosse precluso dalle norme tributarie speciali. Il Land ha quindi proposto Revision davanti al Bundesverwaltungsgericht.

Normativa rilevante

La questione ruota attorno al regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare:

  • articolo 1, che delimita l’oggetto del regolamento alla protezione dei dati personali delle persone fisiche;
  • articolo 4, punto 1, che definisce il "dato personale";
  • articolo 15, sul diritto di accesso dell’interessato;
  • articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e j), sulle limitazioni legislative al diritto di accesso per salvaguardare, rispettivamente, un rilevante interesse economico o finanziario e l’esecuzione delle azioni civili.

Sono richiamati anche i considerando 2, 4, 14 e 73 del RGPD, che evidenziano il bilanciamento tra protezione dei dati e altri interessi pubblici e chiariscono che il regolamento non disciplina i dati relativi alle persone giuridiche.

Sul piano nazionale, sono rilevanti gli articoli 2a, 32b, 32c e 32e del codice tributario tedesco, che rinviano al RGPD anche per informazioni concernenti persone giuridiche, nonché la legge sulla libertà d’informazione del Land Renania settentrionale-Vestfalia e la legge fallimentare tedesca.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se l’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), RGPD tuteli anche gli interessi dell’amministrazione finanziaria;
  • se la nozione di "esecuzione delle azioni civili" comprenda anche la difesa contro pretese civili e se tali diritti debbano già essere stati fatti valere;
  • se l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), RGPD consenta di limitare il diritto di accesso per difendere l’amministrazione finanziaria da azioni revocatorie fallimentari, in ragione di un rilevante interesse finanziario o tributario dello Stato.

Ragionamento della Corte sulla competenza

La Corte ricorda anzitutto che, in linea di principio, spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza della questione pregiudiziale. Tuttavia, la Corte deve verificare la propria competenza quando le disposizioni del diritto dell’Unione sono richiamate in situazioni che esulano dal loro ambito di applicazione.

La Corte osserva che nel caso di specie:

  • il RGPD tutela i dati personali delle persone fisiche, non quelli delle persone giuridiche;
  • il procedimento principale concerne dati relativi a una società soggetta a insolvenza;
  • le disposizioni tedesche non si limitano a rinviare al contenuto del RGPD, ma ne estendono l’applicazione alle persone giuridiche, modificandone oggetto e portata.

La Corte sottolinea che il bilanciamento previsto dall’articolo 23 RGPD ha senso solo nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche; non può dunque essere trasposto automaticamente alla protezione dei dati delle persone giuridiche, che non è disciplinata dal regolamento. In tali circostanze, manca un interesse dell’ordinamento dell’Unione a garantire un’interpretazione uniforme di disposizioni che, nella sostanza, il diritto nazionale ha trasformato in regole interne applicate oltre l’ambito materiale del RGPD.

Decisione

La Corte dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Bundesverwaltungsgericht.

Principio desumibile dalla pronuncia

Quando una normativa nazionale richiama il RGPD per disciplinare dati riferiti a una persona giuridica, estendendone la portata oltre l’ambito materiale del regolamento, la Corte non è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle disposizioni del RGPD così utilizzate, poiché esse non sono state rese applicabili in quanto tali dal diritto nazionale entro il loro campo di applicazione proprio.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personaliaccesso ai datifiscalitàdiritto fallimentarecompetenza pregiudiziale della corte di giustizia

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