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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-774/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2020. — A. B. e B. B. contro Personal Exchange International Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 15, paragrafo 1 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di “consumatore” – Contratto di gioco del poker concluso on-line tra una persona fisica e un organizzatore di giochi d’azzardo – Persona fisica che si guadagna da vivere con il gioco del poker on-line – Conoscenze possedute da tale persona – Regolarità dell’attività. — Causa C-774/19

Giurisprudenza europea62019CJ0774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini del foro del consumatore, la qualità di consumatore non dipende dal volume delle vincite, dalla frequenza dell’attività o dalla competenza del giocatore, ma dalla natura e dalla finalità del contratto. Nel caso di un contratto di poker online concluso con condizioni generali predisposte dall’operatore, la persona fisica conserva la tutela consumeristica se non svolge un’attività professionale o di prestazione di servizi. La competenza del giudice del domicilio del consumatore resta quindi applicabile, salvo verifica concreta del giudice nazionale sulla reale natura professionale o meno dell’uso del servizio.

Interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001: la qualità di consumatore in un contratto di poker online non si perde per la frequenza di gioco, le conoscenze tecniche o l’entità delle vincite.

La questione giuridica

Se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che conclude online un contratto di gioco del poker con un operatore stabilito in un altro Stato membro perde la qualità di "consumatore" quando gioca abitualmente molte ore al giorno, ottiene vincite ingenti, possiede conoscenze specifiche nel settore e, pur non avendo formalmente registrato l’attività né offrendo servizi a terzi a pagamento, trae da tale attività il proprio sostentamento.

Principio di diritto

La nozione di "consumatore" di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 va interpretata in modo autonomo e restrittivo, con riferimento alla posizione della persona nel contratto e alla natura/finalità dello stesso: una persona fisica non perde tale qualità per il solo fatto di giocare abitualmente a poker online, possedere conoscenze elevate, ottenere vincite ingenti o trarre da esse il proprio sostentamento, se non svolge formalmente un’attività professionale né offre a terzi un servizio a pagamento; spetta al giudice nazionale verificare se l’uso del servizio sia rimasto essenzialmente non professionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 5, punto 1, lettera a), regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 15, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 16, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 17, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Direttiva 2011/83/UE

Interpretazione della nozione di consumatore nel poker online

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vrhovno sodišče (Corte suprema slovena) in una controversia tra due persone fisiche domiciliate in Slovenia e una società di giochi d’azzardo online con sede a Malta. Il tema centrale è la competenza giurisdizionale nei contratti conclusi dai consumatori ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001.

Fatti e procedimento principale

B.B. aveva aperto un conto sul sito mybet.com gestito da Personal Exchange International Limited, accettando condizioni generali predisposte unilateralmente dalla società, che prevedevano la competenza dei giudici maltesi. Tra il 31 marzo 2010 e il 10 maggio 2011 B.B. aveva ottenuto circa EUR 227000 giocando a poker online; successivamente il conto fu bloccato e la somma trattenuta dall’operatore per una presunta violazione del regolamento di gioco.

B.B. aveva agito davanti ai giudici sloveni chiedendo la restituzione dell’importo e invocando la competenza del giudice del proprio domicilio in quanto consumatore. La PEI aveva contestato la competenza, sostenendo che B.B. fosse un giocatore professionista e che la controversia spettasse ai giudici maltesi.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se un contratto di gioco di poker online possa rientrare nell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 anche quando la persona fisica:

  • giochi per molte ore al giorno;
  • abbia conoscenze estese nel settore;
  • ottenga vincite ingenti;
  • si mantenga con tali vincite;
  • non abbia però registrato formalmente tale attività né offerto servizi a terzi a pagamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, sulla competenza generale del giudice del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 5, punto 1, lettera a), sul foro contrattuale;
  • gli articoli 15, 16 e 17 del regolamento n. 44/2001, dedicati ai contratti conclusi dai consumatori;
  • il regolamento (UE) n. 1215/2012, precisando però che nel caso di specie non era applicabile ratione temporis;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

La Corte richiama inoltre la direttiva 2005/29/CE e la direttiva 2011/83/UE solo in relazione al concetto di consumatore elaborato in altre discipline dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 15, paragrafo 1, costituisce una deroga alle regole generali di competenza e va quindi interpretato restrittivamente. La nozione di consumatore deve essere letta in modo autonomo, facendo riferimento alla posizione della persona nel contratto e alla natura e finalità dell’operazione, non alla sua situazione soggettiva complessiva.

La Corte esclude che siano decisivi:

  • l’ammontare delle vincite ottenute, anche se molto elevato, perché il regolamento non prevede soglie quantitative;
  • le conoscenze o la perizia nel settore, poiché la nozione di consumatore è oggettiva e non dipende dalle competenze effettive dell’interessato;
  • la regolarità dell’attività, che può essere un indizio nel contesto di altre discipline, ma non basta da sola a trasformare il soggetto in professionista;
  • il fatto che il soggetto viva delle vincite, se il contratto è stato concluso per un uso non professionale e non emerge una vera attività di offerta di servizi a terzi.

La Corte sottolinea inoltre che il giudice nazionale deve verificare, alla luce di tutti gli elementi del caso, se l’uso del servizio sia rimasto essenzialmente non professionale oppure abbia assunto un carattere professionale nel tempo.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che una persona fisica domiciliata in uno Stato membro non perde la qualità di consumatore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, per il solo fatto di:

  • giocare a poker online per molte ore al giorno;
  • possedere conoscenze estese;
  • ottenere vincite ingenti;
  • mantenersi con tali vincite; se non ha formalmente dichiarato un’attività professionale né offerto tale attività a terzi come servizio a pagamento.

Principio affermato

Ai fini della competenza consumeristica, conta la finalità del contratto e non il successo economico del consumatore nel gioco: il giocatore di poker online resta consumatore se il rapporto è stato concluso per fini estranei a un’attività professionale e non si è trasformato, in concreto, in un’attività professionale di prestazione di servizi.

Indicazioni pratiche

Per gli operatori e per i difensori, la pronuncia conferma che la competenza del foro del consumatore non viene meno automaticamente per il solo fatto che il contratto di gioco online produca guadagni rilevanti o richieda elevate competenze. La contestazione sulla competenza richiede prova concreta di una vera attività professionale, non meri indizi legati alla frequenza del gioco o ai risultati economici ottenuti.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialecontratti conclusi dai consumatorigioco d’azzardo onlineforo del consumatore

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