Sentenza n. 482/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, n. 290 del 29 luglio 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e condannato il Ministero al pagamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, n. 290 del 29 luglio 2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi 2.000 euro, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, e aveva posto a carico del Ministero anche 657 euro di spese di giudizio, da corrispondere al difensore antistatario. Il ricorrente deduceva che la sentenza, regolarmente notificata al Ministero, era rimasta inizialmente ineseguita quanto al capitale e alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Ha tuttavia posto le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.100 euro oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che il giudizio si era reso necessario per ottenere l’esecuzione concreta della pronuncia del giudice del lavoro. Le somme sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa tempestiva esecuzione dei pagamenti dovuti, nonostante l’ordine giudiziario, e al conseguente aggravio di spese dei due giudizi.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio , alla luce del sopravvenuto adempimento, dichiara cessata la materia del contendere.
L’adempimento dell’obbligo di cui si chiedeva l’esecuzione, intervenuto durante il giudizio, determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione sopravvenuta della pronuncia passata in giudicato, intervenuta nelle more del processo, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’inottemperanza ha reso necessario il giudizio e l’amministrazione adempie soltanto nelle more, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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