Ordinanza n. 71/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del 4 novembre 2025, trasmesso dal Comune di Milano alla società ricorrente con comunicazione prot. 573977 del 6 novembre 2025, mediante il quale la Direzione Rigenerazione Urbana del medesimo Comune, “richiamato integralmente il provvedimento di diniego, in data 3/11/2025, prot. n. 566520/2025”, ha dichiarato “la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 23, DPR 380/2001, Progr. n. JPE/4257/2025, Prot. n. 99878/2025, in data 20/2/2025, improcedibile e le opere eseguite […] non sorrette da alcun titolo edilizio” e ha ordinato “la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo, nella località in oggetto, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento”, specificando inoltre che “decorso il termine di cui sopra l’ordinanza stessa verrà eseguita a cura dell’Amministrazione Comunale a spese dei responsabili dell’abuso”, nonché che “ai sensi dell’art. 31, cc. 2 e 3, DPR 380/2001, l’area che verrà acquisita di diritto è quella individuata al Fg. 180 mapp. 392, 394, 388 e 384” e che “l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine assegnato, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari” e “l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”; - del provvedimento di diniego del 3 novembre 2025, trasmesso alla società ricorrente con comunicazione prot. 566520 del 4 novembre 2025, mediante il quale il Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana, ha respinto “il precitato progetto” presentato mediante richiesta “prot. n. 197147/2025, in data 9/4/2025, Progr. n. JPE/9120/2025” volta a conseguire il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione del progetto medesimo; - del preavviso di diniego del 16 ottobre 2025, trasmesso in pari data alla società ricorrente con comunicazione prot. 530892, mediante il quale il Comune ha comunicato alla società ricorrente le ragioni ritenute ostative al rilascio del permesso di costruire di cui alla richiesta prot. n. 197147 del 9 aprile 2025; - nonché di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibile la SCIA edilizia, qualificato le opere come prive di titolo e ordinato la demolizione, nonché diniego di permesso di costruire e relativo preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano che, richiamando il precedente diniego del permesso di costruire, ha dichiarato improcedibile la SCIA presentata ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001, ritenendo le opere realizzate prive di titolo edilizio, e ha ordinato la demolizione entro novanta giorni, con previsione dell’acquisizione dell’area in caso di inottemperanza e delle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001. Sono stati altresì impugnati il diniego di permesso di costruire e il preavviso di diniego. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità articolati nel ricorso, limitandosi a rilevare che la controversia presenta profili di complessità tali da richiedere un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando un danno grave e irreparabile derivante dalla demolizione delle opere realizzate in forza della SCIA del 20 febbraio 2025 sull’area di proprietà della società. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio non ha anticipato una valutazione positiva o negativa, limitandosi a rilevare la complessità della controversia e la necessità di un esame approfondito nella fase di merito. La domanda cautelare è stata quindi accolta limitatamente agli effetti demolitori: è stata sospesa la demolizione delle opere realizzate tramite SCIA ed è stato consentito il completamento della sola copertura delle autorimesse, per prevenire rischi per la pubblica incolumità ed evitare danni alle opere già realizzate. È stata invece mantenuta l’inibizione all’utilizzo delle autorimesse fino alla definizione del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 21 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 23 d.P.R. 380/2001
SCIA presentata ai sensi dell’art. 23, DPR 380/2001
La SCIA costituisce il titolo edilizio mediante il quale la società dichiara di avviare e realizzare gli interventi oggetto della controversia; la legittimità delle opere eseguite tramite tale titolo è rimessa all’approfondimento del giudizio di merito.
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
ai sensi dell’art. 31, cc. 2 e 3, DPR 380/2001
Il provvedimento impugnato richiama le conseguenze dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, inclusi l’acquisizione gratuita dell’area e gli effetti dell’accertamento dell’inottemperanza; tali effetti demolitori sono stati sospesi in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In presenza di un ordine di demolizione la cui esecuzione determinerebbe la rimessione in pristino di opere già realizzate, il danno grave e irreparabile può essere ravvisato nella definitiva perdita materiale delle opere e nella conseguente irreversibilità degli effetti dell’azione amministrativa.
- Quando la controversia edilizia presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la tutela interinale sulla base del periculum in mora senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris.
- La sospensione cautelare di un ordine di demolizione può essere limitata agli effetti demolitori e accompagnata dall’autorizzazione a completare opere strettamente necessarie a prevenire rischi per la pubblica incolumità o danni alle opere già eseguite, mantenendo il divieto di utilizzare il manufatto fino alla definizione del merito.
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