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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8031/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria con quattro motivi: 1) erronea applicazione della nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che lo studio medico non sarebbe destinato alla vita privata; 2) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.5 c.p. perché la persona offesa non era presente al momento dell'intrusione; 3) carenza dell'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, poiché l'imputato avrebbe reagito istintivamente a una presunta eccessiva contenzione; 4) mancata prova della consapevolezza circa la provenienza furtiva dell'autovettura (ricettazione), essendo l'imputato semplicemente trasportato e non in effettivo possesso di beni provento di furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e, per il resto, infondato. In particolare: ha confermato che lo studio medico può rientrare nella nozione di "privata dimora" quando sia utilizzato non occasionalmente per manifestazioni della vita privata e non sia accessibile senza consenso (richiamando le Sezioni Unite D'Amico n. 31345/2017); ha stabilito che l'aggravante di cui all'art. 625 n.5 c.p. si realizza anche se la persona offesa non è presente, in ragione del pericolo della delinquenza associata; ha ritenuto provata la resistenza a pubblico ufficiale sulla base del verbale di arresto e delle lesioni inflitte agli operanti, escludendo la versione difensiva priva di riscontri; ha inoltre ritenuto sufficienti gli indizi e il comportamento sinergico dei complici per inferire la consapevolezza della provenienza illecita del veicolo ai fini della ricettazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte interpreta la nozione di "privata dimora" secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità: rientrano luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico e non accessibili senza consenso; uno studio medico può essere tale se usato stabilmente e in modo riservato.

  • art. 625 comma 1, n. 5 c.p.

    L'aggravante per il furto commesso da tre o più persone mira a reprimere il pericolo della delinquenza associata e si applica anche quando la persona offesa non sia presente al momento dell'intrusione; è irrilevante la presenza materiale della vittima.

  • Sezioni Unite, sent. D'Amico n. 31345 del 23/03/2017

    Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076

    Giurisprudenza di riferimento per la nozione di privata dimora: indica tre elementi indefettibili (uso per atti di vita privata, durata apprezzabile della relazione, non accessibilità senza consenso) che la Corte applica al caso di studio professionale.

  • art. 606 c.p.p. (vizi di motivazione)

    La Corte ricorda che il sindacato in cassazione è limitato: la mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve emergere dal testo del provvedimento; non è ammessa una diversa rielaborazione critica dei fatti già valutati in doppio grado.

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze della reiezione del ricorso)

    In caso di reiezione del ricorso per cassazione il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte applica tale norma condannando il ricorrente.

  • Giurisprudenza sulla prova dell'elemento soggettivo della ricettazione (es. Kebe, Fontanella)

    Sez.2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe; Sez.2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella

    È consolidato che l'elemento soggettivo della ricettazione può desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa e dalle circostanze oggettive e comportamentali che indicano consapevolezza della provenienza illecita.

Massime di principio

  • Uno studio professionale o ambulatorio può essere qualificato "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. se è utilizzato non occasionalmente, ospita attività riservate riconducibili alla vita privata o personale e non è accessibile a terzi senza consenso.
  • L'aggravante per il furto commesso da tre o più persone (art. 625 n.5) riguarda il pericolo della delinquenza associata e si applica anche quando la vittima non è presente: conta la struttura organizzativa e la cooperazione degli autori.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina i fatti come un terzo giudice: le censure sulla valutazione della prova sono rilevabili solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica nel testo della decisione impugnata.
  • La responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale richiede valutazione complessiva degli atti (verbali, referti, condotte violente): dichiarazioni difensive non corroborate da riscontri possono essere ritenute inidonee a escludere l'elemento soggettivo.
  • L'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche mediante indizi e comportamenti (assenza di spiegazioni sulla provenienza, concertazione tra complici, utilizzo del mezzo per eludere accertamenti); l'omessa indicazione della provenienza è un indicatore significativo.

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