Cassazione Penale, Sentenza n. 8031/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria con quattro motivi: 1) erronea applicazione della nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che lo studio medico non sarebbe destinato alla vita privata; 2) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.5 c.p. perché la persona offesa non era presente al momento dell'intrusione; 3) carenza dell'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, poiché l'imputato avrebbe reagito istintivamente a una presunta eccessiva contenzione; 4) mancata prova della consapevolezza circa la provenienza furtiva dell'autovettura (ricettazione), essendo l'imputato semplicemente trasportato e non in effettivo possesso di beni provento di furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e, per il resto, infondato. In particolare: ha confermato che lo studio medico può rientrare nella nozione di "privata dimora" quando sia utilizzato non occasionalmente per manifestazioni della vita privata e non sia accessibile senza consenso (richiamando le Sezioni Unite D'Amico n. 31345/2017); ha stabilito che l'aggravante di cui all'art. 625 n.5 c.p. si realizza anche se la persona offesa non è presente, in ragione del pericolo della delinquenza associata; ha ritenuto provata la resistenza a pubblico ufficiale sulla base del verbale di arresto e delle lesioni inflitte agli operanti, escludendo la versione difensiva priva di riscontri; ha inoltre ritenuto sufficienti gli indizi e il comportamento sinergico dei complici per inferire la consapevolezza della provenienza illecita del veicolo ai fini della ricettazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La Corte interpreta la nozione di "privata dimora" secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità: rientrano luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico e non accessibili senza consenso; uno studio medico può essere tale se usato stabilmente e in modo riservato.
art. 625 comma 1, n. 5 c.p.
L'aggravante per il furto commesso da tre o più persone mira a reprimere il pericolo della delinquenza associata e si applica anche quando la persona offesa non sia presente al momento dell'intrusione; è irrilevante la presenza materiale della vittima.
Sezioni Unite, sent. D'Amico n. 31345 del 23/03/2017
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076
Giurisprudenza di riferimento per la nozione di privata dimora: indica tre elementi indefettibili (uso per atti di vita privata, durata apprezzabile della relazione, non accessibilità senza consenso) che la Corte applica al caso di studio professionale.
art. 606 c.p.p. (vizi di motivazione)
La Corte ricorda che il sindacato in cassazione è limitato: la mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve emergere dal testo del provvedimento; non è ammessa una diversa rielaborazione critica dei fatti già valutati in doppio grado.
art. 616 c.p.p. (conseguenze della reiezione del ricorso)
In caso di reiezione del ricorso per cassazione il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte applica tale norma condannando il ricorrente.
Giurisprudenza sulla prova dell'elemento soggettivo della ricettazione (es. Kebe, Fontanella)
Sez.2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe; Sez.2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
È consolidato che l'elemento soggettivo della ricettazione può desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa e dalle circostanze oggettive e comportamentali che indicano consapevolezza della provenienza illecita.
Massime di principio
- Uno studio professionale o ambulatorio può essere qualificato "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. se è utilizzato non occasionalmente, ospita attività riservate riconducibili alla vita privata o personale e non è accessibile a terzi senza consenso.
- L'aggravante per il furto commesso da tre o più persone (art. 625 n.5) riguarda il pericolo della delinquenza associata e si applica anche quando la vittima non è presente: conta la struttura organizzativa e la cooperazione degli autori.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina i fatti come un terzo giudice: le censure sulla valutazione della prova sono rilevabili solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica nel testo della decisione impugnata.
- La responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale richiede valutazione complessiva degli atti (verbali, referti, condotte violente): dichiarazioni difensive non corroborate da riscontri possono essere ritenute inidonee a escludere l'elemento soggettivo.
- L'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche mediante indizi e comportamenti (assenza di spiegazioni sulla provenienza, concertazione tra complici, utilizzo del mezzo per eludere accertamenti); l'omessa indicazione della provenienza è un indicatore significativo.
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