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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01018/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali relativi a incarichi civili e penali prestati in favore di un soggetto deceduto, con ingiunzione inizialmente pronunciata in solido nei confronti degli eredi. Uno degli eredi aveva visto dichiarata tardiva e inammissibile la propria opposizione; successivamente, in sede di correzione del decreto, il Tribunale aveva modificato il provvedimento prevedendo il pagamento solo pro quota ereditaria e riconoscendo gli accessori di legge. Il professionista, ritenendo inammissibile la correzione perché incidenti non su un errore materiale ma su un errore di diritto, aveva proposto appello avverso il decreto ingiuntivo corretto, sostenendo che la modifica fosse impugnabile con opposizione e non attraverso correzione. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello; il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con un unico motivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'appello e che la correzione avesse illegittimamente inciso sul contenuto sostanziale del decreto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta l'inammissibilità dell'appello, ma correggendo la motivazione della Corte d'appello: nel caso concreto, essendo stata applicata la disciplina del rito speciale sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nel giudizio di opposizione, il rimedio esperibile avverso la decisione era soltanto il ricorso immediato per cassazione, non l'appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata, l'impugnazione proposta contro il decreto ingiuntivo corretto era comunque inammissibile, perché il giudizio di opposizione era stato trattato con il rito speciale sommario previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011, il cui regime impugnatorio, per principio di apparenza e per l'inappellabilità prevista dal quarto comma dell'art. 14, consentiva soltanto il ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    interessi legali ex art. 1284, comma 4° cod. civ.

    richiamato come base degli interessi richiesti sui compensi professionali dal deposito del ricorso monitorio

  • art. 702 bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

    utilizzato per la proposizione dell'opposizione da parte dell'erede, nell'ambito del rito sommario speciale applicato dal tribunale

  • art. 288, ultimo comma, c.p.c.

    art. 288 ultimo comma c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di impugnare il provvedimento corretto; la Corte esclude che consenta una impugnazione non prevista dal rito applicato

  • art. 645 c.p.c.

    in base all'art. 645 c.p.c.

    citato dalla Corte d'appello per sostenere l'inammissibilità dell'appello, motivazione poi corretta dalla Cassazione

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011

    la Cassazione afferma che, poiché il giudizio di opposizione era stato trattato secondo questo rito speciale sommario, il regime di impugnazione era quello proprio del rito, con ricorso immediato in Cassazione e non appello

  • art. 28 L. n. 794/1942

    art. 28 della L. n. 794/1942

    richiamato come base normativa delle controversie sui compensi dell'avvocato, per le quali è stato applicato il rito speciale richiamato

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    art. 384 ultimo comma c.p.c.

    richiamato per correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo l'esito

  • art. 24 Cost.

    art. 24 della Costituzione

    evocato per escludere un'interpretazione che lasciasse privo di difesa il richiedente del decreto ingiuntivo rispetto a modifiche peggiorative in sede di correzione

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    art. 380 bis comma 2° c.p.c.

    richiamato nel procedimento di definizione anticipata e nella richiesta di decisione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate in vista della decisione camerale

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la controversia è stata effettivamente trattata secondo un rito speciale che prevede uno specifico regime di impugnazione, il mezzo di gravame va individuato in base al rito concretamente applicato e non alla sola astratta qualificazione del provvedimento.
  • Il principio di apparenza impone di fare riferimento al rito indicato e seguito dal giudice a quo per stabilire il rimedio impugnatorio esperibile, anche se la qualificazione processuale non fosse perfettamente corretta.
  • L'art. 288 c.p.c. sulla correzione degli errori materiali non può essere interpretato nel senso di consentire il recupero di un grado di giudizio o l'uso di un'impugnazione non prevista dal rito applicato.
  • In presenza di una correzione del decreto ingiuntivo che sia potenzialmente pregiudizievole per il ricorrente, quest'ultimo deve poter disporre di un rimedio di difesa; tuttavia tale rimedio deve essere quello compatibile con il rito e con il sistema delle impugnazioni effettivamente operante nel caso concreto.
  • Nel giudizio di cassazione, quando il rigetto del ricorso comporti la rilevata temerarietà o infondatezza della lite, possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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