Cassazione Civile, Ordinanza n. 29960/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita proposta con procedura DOCFA per una centrale geotermica situata nel Comune di Pomarance. Le società avevano impugnato l'atto sostenendo che, nella stima diretta degli immobili a destinazione speciale, dovessero essere esclusi dal computo i pozzi geotermici e i carri ponte. Il giudice di primo grado aveva escluso i pozzi e i carri ponte dalla valorizzazione; in appello l'Agenzia contestava soltanto la mancata inclusione dei pozzi geotermici, mentre le società proponevano appello incidentale sulla sovrastima dei costi e sull'erroneo deprezzamento per vetustà. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione delle norme catastali, sostenendo che i pozzi di estrazione e reiniezione dovessero essere assimilati alle miniere o, comunque, seguitare la sorte della centrale cui accedono, e che l'art. 1-quinquies del d.l. 44/2005 doveva essere applicato secondo il criterio delle costruzioni stabilmente connesse al suolo. Le società resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale, denunciando: giudicato interno e ultrapetizione in relazione ai carri ponte; nonché vizio di motivazione/violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato esame della perizia tecnica e delle censure su costi di produzione e deprezzamento.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto che, per la procedura DOCFA presentata nel 2016, l'art. 1, comma 21, l. 208/2015 imponga di escludere dalla rendita catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, valorizzando la strumentalità al processo e non la sola connessione strutturale o l'infissione al suolo. In tale prospettiva, la consistenza fisica del bene è irrilevante; ciò che conta è se il componente apporti utilità al fabbricato al di fuori del processo produttivo. La Corte ha quindi confermato l'esclusione dei pozzi geotermici dalla rendita della centrale, correggendo la motivazione della CTR, e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale delle società. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione. È stato inoltre escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
artt. 4 e 10 del r.d. 13 aprile 1939, n. 652
richiamati dall'Agenzia come base della disciplina catastale, ma la Corte dà prevalenza alla disciplina sopravvenuta del 2015 per la stima delle unità speciali DOCFA 2016
art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005
invocato dall'Agenzia, ma ritenuto non decisivo ai fini della soluzione della controversia alla luce della disciplina introdotta dalla l. 208/2015
art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
la norma esclude dalla rendita la componente impiantistica funzionale al processo produttivo, indipendentemente dall'infissione al suolo o dalla connessione strutturale, perché rileva la strumentalità produttiva e non la mera fisicità del manufatto
art. 324 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale sul giudicato interno, ritenuto assorbito
art. 2909 c.c.
richiamato nel motivo incidentale sul giudicato interno, ritenuto assorbito
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale come vizio di ultrapetizione, ritenuto assorbito
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale per dedotto omesso esame delle risultanze probatorie e della perizia tecnica, ritenuto assorbito
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma processuale di inquadramento del motivo principale per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata nei motivi incidentali per nullità della sentenza
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la correzione della motivazione in sede di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'obbligo di ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano con prenotazione a debito
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta deve includere solo il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma deve escludere i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Ai fini dell'esclusione dalla rendita catastale, è decisivo il criterio della strumentalità funzionale al processo produttivo e non il solo dato della stabile infissione al suolo o della connessione materiale con l'immobile.
- Un elemento anche strutturalmente connesso al fabbricato può essere escluso dalla stima catastale se la sua funzione è meramente produttiva e non incrementa una residua utilità reddituale dell'immobile al di fuori del processo industriale in cui opera.
- Per la procedura DOCFA presentata dopo l'entrata in vigore della l. 208/2015, la nuova disciplina dei cosiddetti 'imbullonati' prevale sui criteri valutativi precedenti nella quantificazione della rendita degli immobili di categoria D ed E.
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