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Sentenza

Sentenza n. 1103/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza resa da questo T.a.r. del 26 novembre 2024, n. 1377 e, quindi, per ottenere la declaratoria di nullità e/o in subordine l’annullamento: 1) del Provvedimento n.3893 del 17.1.2025, col quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha nuovamente interrotto la procedura concorsuale per l’affidamento di un’area demaniale sita nel Porto di Livorno, adibita ad impianto carburanti marittimo, procedendo di fatto ad una “proroga sine die” al concessionario uscente; 2) ove e per quanto occorra, del non meglio identificato progetto per la “realizzazione di un parcheggio ipogeo” su area del (diverso) demanio comunale, in prossimità dell’area demaniale sub 1); 3) ove e per quanto occorra delle non meglio specificate disposizioni pianificatorie - sia portuali che comunali - in uno ai relativi allegati e tavole, che contemplano la realizzazione del prefato parcheggio indicato nell’atto impugnato sub 1); 4) in ogni caso, di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati. nonchè per la condanna della p.a. resistente all’avvio della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’area oggetto dell’avviso.

Giustizia amministrativa202500915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale n. 3893 del 17 gennaio 2025, con cui è stata nuovamente interrotta la procedura comparativa per l’affidamento dell’area demaniale destinata a impianto carburanti marittimo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità portuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Toscana n. 1377 del 26 novembre 2024, che aveva annullato il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale aveva riassegnato provvisoriamente l’area al concessionario uscente e sospeso la procedura comparativa alla quale la ricorrente aveva partecipato. Ha dedotto l’elusione del giudicato, sostenendo che il nuovo provvedimento avrebbe nuovamente impedito l’avvio della procedura di evidenza pubblica, nonché l’illegittimità dell’atto per sviamento di potere. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, il progetto di realizzazione di un parcheggio ipogeo e le disposizioni pianificatorie portuali e comunali richiamate dall’amministrazione. Il TAR ha rilevato preliminarmente che la sentenza da ottemperare non aveva attribuito direttamente alla ricorrente il bene della vita, ma aveva censurato soltanto specifici profili di illogicità e irragionevolezza della sospensione della procedura. Le questioni sopravvenute poste a fondamento del nuovo provvedimento, estranee alla portata conformativa del giudicato, dovevano quindi essere esaminate mediante ordinario giudizio di cognizione e non in sede di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha convertito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza in azione di annullamento e ha rigettato il ricorso. Dalla documentazione acquisita a seguito di ordinanza istruttoria è emerso che, dopo il provvedimento impugnato, l’Autorità aveva approvato, nell’ambito di una Conferenza di servizi, il progetto di delocalizzazione dell’intero impianto, resosi necessario per l’imminente realizzazione di un parcheggio sotterraneo incompatibile con la permanenza dei serbatoi. Era stata poi approvata anche la progettazione esecutiva del nuovo impianto, diverso per localizzazione e capacità di erogazione, con previsione di una nuova gara per una concessione di costruzione e gestione alla quale la ricorrente avrebbe potuto partecipare. Il Comune aveva inoltre manifestato l’intenzione di non rinnovare la concessione relativa ai serbatoi e di ottenere la rimessione in pristino dell’area. Tali elementi hanno dimostrato l’impossibilità concreta, oggettiva e sopravvenuta di proseguire la procedura originaria, il cui oggetto era divenuto indisponibile sia materialmente sia giuridicamente. Il TAR ha quindi ritenuto necessitata e incensurabile la decisione dell’Autorità, escludendo sia l’elusione del giudicato sia lo sviamento di potere. È stata dichiarata tardiva e inammissibile la perizia asseverata depositata due giorni prima dell’udienza di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite in favore dell’Autorità.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza richiamato nel ricorso; il giudizio non è stato tuttavia ritenuto la sede idonea per sindacare profili di legittimità estranei al giudicato.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento quando la controversia deve essere esaminata mediante il rito ordinario di cognizione.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Costituiscono il quadro normativo dell’azione di ottemperanza proposta dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è limitato alla verifica dell’esatto adempimento degli obblighi conformativi derivanti dal giudicato e non costituisce la sede per esaminare nuovi profili di illegittimità dell’atto adottato in riedizione del potere, quando tali profili siano estranei alle statuizioni della sentenza da eseguire.
  • Quando l’amministrazione, nell’esercizio rinnovato del potere, deduce circostanze sopravvenute non coperte dal giudicato e potenzialmente impeditive della prosecuzione del procedimento, la legittimità della nuova determinazione deve essere valutata mediante ordinario giudizio di cognizione; il giudice può convertire il rito dell’ottemperanza in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
  • La sopravvenuta impossibilità concreta, oggettiva e giuridica di mantenere l’oggetto di una procedura di affidamento rende legittima la sua interruzione, quando sia dimostrata da atti amministrativi e progettuali successivi e incompatibili con la prosecuzione della procedura.
  • Una nuova procedura relativa a un impianto diverso per localizzazione e capacità di erogazione costituisce una procedura distinta rispetto a quella originaria; il ricorrente non può sostituire in corso di giudizio l’oggetto della controversia, indirizzandola contro il mancato avvio della nuova procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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