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Sentenza

Sentenza n. 1131/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-, consistente nella determina di rigetto dell’istanza di riesame e conferma della determinazione n. -OMISSIS-. del 16.07.2025; - del provvedimento emesso dal Comando Legione Carabinieri Calabria n. -OMISSIS-, determinante l’assegnazione del ricorrente alla Stazione di -OMISSIS-; - del provvedimento emesso Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS---OMISSIS- del 16.07.2025, consistente nella determina di conferma/trasferimento d’autorità del personale di cui all’allegato A al Comando di Corpo a fianco di ciascuno indicato.

Giustizia amministrativa202501551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale e funzionale, assegnazione a una Stazione dei Carabinieri e rigetto dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver frequentato un corso superiore di qualificazione, contestava il trasferimento d'autorità dal reparto specializzato nel quale aveva prestato servizio per molti anni a una Stazione territoriale, nonché il rigetto dell'istanza di riesame e la mancata conferma presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro. Deduceva la violazione delle garanzie partecipative della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'incompatibilità ambientale fosse fondata su supposizioni, congetture e circostanze non provate; l'illogicità della mancata assegnazione al Nucleo Ispettorato del Lavoro presso il quale vi erano carenze di organico e dove il ricorrente aveva maturato elevata professionalità; nonché la violazione dell'art. 1479-bis del d.lgs. n. 66/2010, in relazione al ruolo di rappresentante sindacale. L'amministrazione sosteneva che l'assegnazione costituisse, in subordine, la prima sede successiva al superamento del corso e che comunque il trasferimento fosse giustificato da una situazione di incompatibilità ambientale e funzionale. Dagli atti risultavano esposti concernenti una situazione debitoria privata, acquisti asseritamente non tempestivamente saldati e un approccio extraprofessionale a un'ispettrice del lavoro; tali elementi erano stati valutati dall'amministrazione come lesivi del prestigio dell'Arma e idonei a compromettere il rapporto fiduciario con i superiori e l'autorità giudiziaria.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché, dopo l'istanza di riesame, l'amministrazione aveva instaurato il contraddittorio mediante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, illustrando sia il regime ordinario di assegnazione dopo il corso sia la ragione dell'incompatibilità ambientale e la valutazione della sede individuata. Quanto al difetto di motivazione e di istruttoria, il giudice ha qualificato il trasferimento per opportunità o incompatibilità ambientale come misura non sanzionatoria né disciplinare, subordinata alla situazione oggettiva lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell'amministrazione e caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato giudiziale è stato ritenuto limitato ai vizi macroscopici di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti, incompletezza della motivazione e analoghi errori ab externo. Nel caso concreto, il compendio degli esposti e degli elementi acquisiti è stato ritenuto sufficiente a sorreggere la motivazione per relationem del trasferimento; le spiegazioni alternative fornite dal ricorrente sugli acquisti non sono state considerate idonee a infirmare la ricostruzione complessiva. È stata inoltre ritenuta coerente, e non illogica o contraddittoria, l'assegnazione a una Stazione territoriale anziché al Nucleo Ispettorato del Lavoro, poiché diretta a evitare che l'attività ispettiva potesse agevolare condotte analoghe a quelle poste a fondamento dell'incompatibilità. Infine, il TAR ha escluso la violazione dell'art. 1479-bis del d.lgs. n. 66/2010: il divieto di trasferimento del militare rappresentante sindacale senza previa intesa con l'associazione non opera nei casi di incompatibilità ambientale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La notificazione del preavviso di rigetto nell'ambito dell'istanza di riesame ha consentito l'instaurazione del contraddittorio procedimentale, risultando sufficiente rispetto alla censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 1479-bis d.lgs. 66/2010

    salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l'avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza

    Il divieto di trasferimento del militare rappresentante sindacale senza previa intesa con l'associazione di appartenenza non si applica quando il trasferimento è disposto per incompatibilità ambientale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    celere trattazione del merito

    La disposizione è richiamata quale base dell'ordinanza che ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il trasferimento del militare per incompatibilità ambientale o per ragioni di opportunità non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una misura organizzativa diretta a rimuovere una situazione oggettiva lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell'amministrazione, collegata alla permanenza del dipendente in una determinata sede.
  • La decisione amministrativa di trasferire un militare per incompatibilità ambientale è espressione di ampia discrezionalità e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto ab externo, per grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti, incompletezza della motivazione o altri macroscopici vizi dell'iter logico.
  • La motivazione del trasferimento per incompatibilità ambientale può essere fornita per relationem mediante il richiamo a un compendio istruttorio di esposti e informazioni, purché gli elementi richiamati siano idonei a rappresentare una situazione oggettiva suscettibile di compromettere il prestigio o la funzionalità dell'amministrazione.
  • Nella scelta della sede conseguente al trasferimento per incompatibilità ambientale, l'amministrazione può escludere l'assegnazione del militare al reparto specializzato nel quale si sono sviluppate le circostanze incompatibili, quando tale scelta sia coerente con l'obiettivo di prevenire la reiterazione o l'agevolazione delle condotte poste a fondamento del trasferimento.
  • Il divieto di trasferire il militare che riveste un incarico di rappresentanza sindacale senza previa intesa con l'associazione di appartenenza non opera quando il trasferimento sia disposto per incompatibilità ambientale, secondo l'eccezione prevista dall'art. 1479-bis del d.lgs. n. 66/2010.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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